22 Novembre 2024 - 16:04

Tar Veneto: no al distanziometro per le sale scommesse

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto ha accolto il ricorso di una sala scommesse contro l’applicazione del distanziometro prevista dalla legge regionale del Veneto. Il ricorrente ha basato la

29 Aprile 2024

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto ha accolto il ricorso di una sala scommesse contro l’applicazione del distanziometro prevista dalla legge regionale del Veneto.

Il ricorrente ha basato la sua impugnazione sul fatto di aver richiesto specificamente alla Questura di Vicenza l’autorizzazione per la sola commercializzazione dei giochi pubblici di scommesse sportive, senza l’intenzione di installare apparecchiature da gioco come “AWP” o “VLT”, come previsto dalla Legge Regionale veneta del 2019. Tuttavia, la richiesta è stata negata erroneamente, interpretando in modo improprio l’articolo 7 comma 2 della suddetta legge regionale.

Nel dettaglio, il ricorrente (difeso dagli avvocati Luca Giacobbe e Livio Sannino) ha sottolineato che la normativa regionale vieta esclusivamente l’installazione di apparecchi da gioco in determinati spazi sensibili, mentre la sua attività riguarda esclusivamente la raccolta delle scommesse sportive, senza coinvolgere tali apparecchi.

Il Tribunale accogliendo il ricorso ha sottolineato che la normativa regionale fa riferimento esclusivamente agli apparecchi per il gioco e non include le attività di raccolta delle scommesse sportive. “Dalla mera lettura dell’art. 7, comma 2, della legge regionale n. 38/2019 – si legge nella sentenza – si evince chiaramente come il legislatore regionale abbia vietato esclusivamente la collocazione di apparecchi per il gioco in locali che si trovino ad una distanza inferiore a quattrocento metri da taluni luoghi ritenuti sensibili; tale norma è assistita, sotto il profilo sanzionatorio, dalla previsione, rinvenibile nell’art. 14, comma 2, della stessa legge, per la quale la violazione delle disposizioni dello stesso articolo 7, commi 2 e 3, è soggetta alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.000,00 a euro 6.000,00 per ogni apparecchio per il gioco di cui all’articolo 110, comma 6, del R.D. 773/1931.

Non può essere condivisa la diversa interpretazione proposta dalla Regione Veneto, a giudizio della quale l’art. 2 della legge in esame avrebbe equiparato all’interno della più ampia categoria dei c.d. “punti gioco” sia i centri scommesse, sia i locali in cui sono presenti apparecchi VLT: infatti, depone in senso contrario il dato testuale dell’art. 7, comma 2 che, come visto, reca un esplicito riferimento ai soli apparecchi per il gioco, imponendo la loro collocazione ad una distanza di almeno 400 metri dai siti ritenuti sensibili”.

Inoltre, ha ribadito che la regolamentazione per i centri scommesse è diversa rispetto ai locali con apparecchi VLT, come già evidenziato dalla giurisprudenza amministrativa. Il CdS ha avuto occasione in passato di evidenziare che “La differenza tra sale giochi dotate di strumenti elettronici (VLT) e i punti di mera raccolta delle scommesse, infatti, è insita nella strumentazione offerta alla clientela, che per gli spazi VLT consiste nella presenza di apparecchiature elettroniche capaci di monopolizzare l’attenzione del giocatore seriale, laddove le sale scommesse offrono solo un luogo per raccogliere le “puntate” sugli eventi sportivi”.

Di conseguenza, il Tribunale ha annullato il provvedimento di rigetto dell’autorizzazione, e ha stabilito che l’Amministrazione debba riesaminare l’istanza del ricorrente.

PressGiochi

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