La Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Oristano ha depositato la sentenza nella quale dichiara estinto il giudizio per le sole sanzioni e per il resto accoglie il
La Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Oristano ha depositato la sentenza nella quale dichiara estinto il giudizio per le sole sanzioni e per il resto accoglie il ricorso, annullando l’avviso di accertamento impugnato.
Con il ricorso promosso dall’avvocato Graziano Ruiu a tutela di un gestore di apparecchi da intrattenimento, si è riaperta la questione legata all’esenzione Iva sulle Awp e sui corrispettivi incassati dagli esercenti.
Alcune sentenza della Cassazione avevano sostenuto che i rapporti tra gestore ed esercente esulano dai rapporti interni alla filiera e quindi, come prestazione autonoma non poteva essere applicata l’esenzione Iva prevista alla legge.
“In Sardegna- spiega Francesco Pirrello, presidente di Agge Sardegna -, l’Agenzia delle entrate di Oristano ne aveva fatto una questione di principio realizzando oltre 100 accertamenti e le Commissioni tributarie di primo grado applicando la giurisprudenza della Cassazione avevano ragione all’ADE mettendo in difficoltà molti gestori”.
“Ma al di là dei rapporti tra gli attori della filiera, l’esenzione sta nell’attività, nella norma prevista ex art. 10, comma 1, n. 6, d.P.R. n. 633/1972, per cui andava applicata la legge in maniera chiara.
La stessa Commissione che respingeva i ricorsi, oggi ha ribaltato la propria decisione e le tesi della Cassazione e dell’Agenzia delle entrate che facevano in modo che nell’ambito dell’attività si considerasse lo svolgimento di una sub attività privatistica tra gestore ed esercente. Questa sentenza è importante e attendiamo ora di conoscere nel dettaglio le motivazioni che verranno pubblicate nelle prossime settimane”.
PressGiochi
Per maggiori dettagli sulla questione dell’esenzione Iva dei ricavi delle Awp vi proponiamo un recente approfondimento pubblicato su PressGiochi MAG a firma dell’Avv. Generoso Bloise.
Eravamo convinti che circa l’applicabilità dell’esenzione IVA sugli incassi relativi alle AWP non ci fossero più dubbi, tenuto conto delle numerose sentenze tutte favorevoli ai contribuenti susseguitesi negli anni.
Invece, – scrive l’avv. Generoso Bloise sulle pagine di PressGiochi MAG – a seguito delle le ordinanze nn. 16951, 16952, 16953, 16954, 16955 del 16 giugno 2021 della Cassazione da parte degli uffici dell’Agenzia delle Entrate sono nuovamente sollevati dubbi circa la portata dell’esenzione da IVA della raccolta delle giocate prevista ex art. 10, comma 1, n. 6, d.P.R. n. 633/1972.
La confusione creata da interpretazioni spesso strumentali al contenuto delle richiamate ordinanze ci impone di ritornare sul tema, evidenziando da subito che le ordinanze della Suprema Corte non segnano un cambio di interpretazione della norma o un ripensamento sul tema, ma semplicemente affrontano delle fattispecie in cui gli operatori avevano posto in essere comportamenti che imponevano di concludere per la non sussistenza dell’esenzione.
La raccolta di gioco mediante apparecchi con vincita in denaro è una materia esente da Iva ex art. 10 comma 1, n. 6, d.P.R. n. 633/1972 in quanto la stessa è attività riservata allo Stato dal decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496 (“Sono esenti da imposta: …
6) le operazioni relative all’esercizio del lotto, delle lotterie nazionali, dei giochi di abilità e dei concorsi pronostici riservati allo Stato e agli enti indicati nel decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496, ratificato con legge 22 aprile 1953, n. 342, e successive modificazioni, nonché quelle relative all’esercizio dei totalizzatori e delle scommesse di cui al regolamento approvato con decreto del Ministro per l’agricoltura e per le foreste 16 novembre 1955, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 273 del 26 novembre 1955, e alla legge 24 marzo 1942, n. 315, e successive modificazioni, ivi comprese le operazioni relative alla raccolta delle giocate;”).
La riserva statale non è esercitata direttamente dallo Stato, ma attraverso la concessione della attività ai privati sotto il controllo dell’Agenzia delle Dogane e Monopoli; in pratica a gestire per conto dello Stato il gioco con apparecchi con vincita in denaro sono alcuni privati, titolari di specifica concessione.
Or bene la filiera distributiva è però costituita, in concreto, anche da gestori ed esercenti, che possono effettuare la raccolta per incarico del concessionario a condizione che siano iscritti in un elenco di soggetti tenuto dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, c.d. RIES.
L’art. 1, comma 497, legge 30 dicembre 2004, n. 311 (legge finanziaria 2005) ha previsto che “L’esenzione IVA di cui all’art. 10, primo comma, numero 6), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, si applica alla raccolta delle giocate con gli apparecchi da intrattenimento di cui all’articolo 110, comma 6, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, anche relativamente ai rapporti tra i concessionari della rete per la gestione telematica ed i terzi incaricati della raccolta stessa”.
Sull’abito di applicazione di questa norma che estende anche a soggetti che non sono direttamente incaricati dallo Stato a compiere la attività esentata, sono stati forniti chiarimenti dalla Agenzia delle Entrate proprio con la circolare n. 21.E del 2005, con la quale la stessa Agenzia delle Entrate espone che <<Per l’individuazione dell’ambito applicativo dell’esenzione introdotta dall’art. 1, comma 497 è necessario, pertanto, verificare le modalità e i soggetti attraverso i quali viene operata la raccolta delle giocate>> (…) <<l’AAMS ha precisato che in base all’art. 9, comma 1, della convenzione di concessione, il concessionario può effettuare la raccolta delle giocate con le modalità descritte avvalendosi di un’organizzazione propria o di terzi.
In quest’ultimo caso il concessionario incarica altri soggetti della materiale raccolta delle giocate.
Per quanto riguarda l’individuazione dei terzi incaricati della raccolta, l’AAMS ritiene che “dall’esame della normativa e della concreta situazione del comparto è possibile individuare due figure di soggetti (operatori del concessionario) che effettuano per i concessionari stessi la raccolta delle giocate: l’esercente ed il possessore degli apparecchi (…)”>>.
Ed ancora che sia il gestore che l’esercente possono svolgere una parte della raccolta delle giocate, per incarico del concessionario, in quanto <<…risulta che il concessionario pone in essere distinti rapporti contrattuali con l’esercente e il possessore degli apparecchi, c.d. <gestore>, in base ai quali ciascuno dei due operatori, a fronte dei servizi prestati, inquadrati nell’ambito della raccolta delle giocate, riceve dal concessionario un corrispettivo.>>
Riassumendo sia il gestore che l’esercente godono della esenzione Iva se i loro ricavi sono a questi riconosciuti dal concessionario; infatti l’esenzione ha natura oggettiva, ovvero è la attività, in quanto riservata allo Stato, ad essere esente da Iva e non i soggetti; ciò implica che i compensi da gioco del concessionario siano esenti per loro natura e che i compensi degli altri soggetti risulteranno godere dell’esenzione solo se la loro attività sia posta in essere a favore del concessionario, nell’ambito della raccolta di gioco.
Nei casi in cui la Corte di Cassazione ha negato la applicabilità dell’esenzione ci si trovava di fronte a comportamenti diversi dallo schema qui ricostruito, in quanto erano presenti in atti contratti con i quali il gestore (e non il concessionario) riconosceva compensi all’esercente, erano presenti contratti con i quali il gestore remunerava l’esercente a fronte della concessione di esclusive o altre prestazioni a suo esclusivo vantaggio, in ogni caso vi erano in atti fatture tra esercente e gestore e/o contratti tra questi soli contraenti.
Non deve allora sorprendere, né allarmare, in presenza di comportamenti corretti, quanto statuito dagli ermellini, ma solo destare ancora una volta l’attenzione di tutti gli operatori a comportamenti corretti e rispettosi dei principi fiscali del settore.
Giustamente, infatti, la circolare n. 21.E che “Sono, invece, assoggettati ad IVA, con l’aliquota ordinaria, i corrispettivi della eventuale attività posta in essere nell’ambito dei rapporti instaurati fra l’esercente e il c.d. gestore, in quanto tali rapporti nel sistema delineato da AAMS possono riguardare solo ulteriori prestazioni di servizi diverse da quelle della raccolta delle giocate rese al concessionario”.
Quanto sono emesse fattura dell’esercente al gestore per giustificare un “costo”, quando sono individuate in contratti diversi da quelli con i concessionari, obblighi e compensi specifici, allora si esce dall’ambito dell’esenzione e si va incontro alla inevitabile applicazione dell’IVA su tali “prestazioni diverse”.
È quindi il caso di ribadire che gli incassi del gestore e quelli dell’esercente sono “costi” del concessionario, unico soggetto autorizzato ad operare per conto dello Stato la raccolta e, a fronte delle norme richiamate, unico soggetto che può a sua volta delegare frazioni di attività in cui si compone la raccolta di gioco a soggetti terzi: il gestore e l’esercente.
In definitiva l’architrave dell’esenzione è la concessione, quale strumento attraverso il quale lo Stato ha delegato l’esercizio della attività esente ai privati: se le prestazioni di servizio relative alla raccolta non sono svolte in favore del concessionario, queste escono automaticamente dall’esenzione IVA in quanto non possono essere considerate come attività statale e quindi esentata dal tributo.
PressGiochi
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