Il divieto di pubblicità del gioco d’azzardo di cui all’articolo 9 del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 96, si applica
Il divieto di pubblicità del gioco d’azzardo di cui all’articolo 9 del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 96, si applica anche agli editori videoludici di cui all’articolo 2, comma 1, lettera c).
Lo chiede un emendamento del PD al ddl sulla Regolamentazione delle competizioni videoludiche in discussione presso la Commissione cultura del Senato tra i vari emendamenti, 38 in tutto, presentati al disegno di legge.
Il sen. Croatti del M5S chiede che “Chiunque promuove il gioco d’azzardo è punito con una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 10.000 a euro 100.000” Si propone: “Per promozione del gioco d’azzardo si intende ogni attività volta a sollecitare o indurre le persone a giocare d’azzardo, compresa la pubblicità di giochi d’azzardo, esternata per via indiretta da portali sportivi che presentano una o più fra le seguenti caratteristiche:
Il senatore Marti della Lega chiede invece che la violazione delle disposizioni di cui all’articolo 4, commi 1, 2, 3 e 4,- che regolano l’età per i minori di partecipare agli eventi, comporta altresì l’inibizione alla partecipazione a competizioni videoludiche nazionali e internazionali per un anno”.
Nicita ed altri del PD chiedono che “Agli editori videoludici di cui all’articolo 2, comma 1, lettera c), e agli organizzatori delle competizioni videoludiche di cui all’articolo 2, comma 1, lettera e), è fatto divieto, nel caso di partecipazione alle competizioni videoludiche da parte di minori di anni 18, di introdurre, negli schemi e nelle modalità di gioco, nella definizione dei premi, nei rapporti tra giocatori e tra questi e terzi, meccanismi di scommesse e induzione al gioco di azzardo (gambling), indipendentemente dalla natura dei premi (reward). Il monitoraggio del presente divieto e la determinazione delle relative sanzioni sono effettuati dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni secondo le modalità stabilite e disciplinate, con proprio regolamento, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.”
Si chiede anche di ” Gli editori videoludici di cui all’articolo 2, comma 1, lettera c), i fornitori di software e gli organizzatori delle competizioni videoludiche di cui all’articolo 2, comma 1, lettera e), prevedono, nella partecipazione da parte di minori di anni 14, meccanismi volti a garantire la durata massima delle sessioni di gioco, con tempi di pausa (pausing) congrui tra le sessioni, secondo le modalità stabilite e disciplinate con apposito regolamento dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata n vigore della presente legge.”
Crisanti ed altri del PD chiedono inoltre di elevare l’età consentita per la partecipazione alle competizioni videoludiche attualmente stabilita dal decreto a dodici anni.
Gle emendamenti verranno questa settimana discussi dalla Commissione. Intanto è arrivato il parere non ostativo con osservazioni della Commissione affari costituzionali.
PressGiochi
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