22 Novembre 2024 - 21:57

Riordino gioco fisico, le proposte del Gruppo Tecnico Regioni su distribuzione dell’offerta e limiti orari

Il Gruppo Tecnico delle Regioni e Province Autonome sub area Dipendenze presenta le proprie proposte in materia di riordino previsto dallo schema di decreto legislativo relativo ai giochi pubblici ammessi

21 Marzo 2024

Il Gruppo Tecnico delle Regioni e Province Autonome sub area Dipendenze presenta le proprie proposte in materia di riordino previsto dallo schema di decreto legislativo relativo ai giochi pubblici ammessi attraverso la rete fisica in occasione dell’ultimo incontro tenuto il 18 marzo.

Il Tavolo interviene nello specifico sui teni della distribuzione dell’offerta di gioco e dei limiti orari. Per quanto riguarda la distribuzione dell’offerta, si ricorda che “la Legge delega prevede che siano disciplinate adeguate forme di concertazione tra lo Stato, le Regioni e gli Enti Locali in ordine alla pianificazione della dislocazione territoriale dei luoghi fisici di offerta di gioco, nonché del conseguente procedimento di abilitazione all’erogazione della relativa offerta nei riguardi dei soggetti che, attraverso apposite selezioni, ne risultano responsabili, al fine di assicurare agli investitori la prevedibilità nel tempo della dislocazione dei predetti luoghi nell’intero territorio nazionale e la loro predeterminata distanza da luoghi sensibili uniformemente individuati (articolo 15 comma secondo, lettera b) della Legge 9 agosto 2023, n. 111). Si ritiene quindi che lo schema di Decreto Legislativo in corso di definizione, dovrebbe contemplare la definizione di tali processi di pianificazione e programmazione, nonché l’individuazione di standard di sostenibilità territoriale atti ad evitare situazioni di disequilibrio locale”.

Le Regioni ricordano che la Legge delega prevede l’introduzione di misure tecniche e normative finalizzate a garantire la piena tutela dei soggetti più vulnerabili come la diminuzione dei limiti di giocata e di vincita con l’obbligo, tra le altre cose, della formazione continua dei gestori e degli esercenti, il rafforzamento dei meccanismi di autoesclusione dal gioco, l’introduzione del divieto di raccogliere gioco su competizioni sportive dilettantistiche riservate esclusivamente a minori di anni diciotto.

Focus anche sul miglioramento del livello qualitativo dei punti gioco con richiamo alle caratteristiche previste per la certificazione dei punti gioco nell’iintesa del 2017. Nello specifico “la Legge delega prescrive la previsione di caratteristiche minime che devono possedere le sale e gli altri luoghi in cui si offre il gioco. Inoltre, la certificazione di ciascun apparecchio, con passaggio graduale, tenendo conto del periodo di ammortamento degli investimenti effettuati, ad apparecchi che consentono il gioco solo da ambiente remoto, facenti parte di sistemi di gioco non alterabili (articolo 15 comma secondo, lettera a), 4 e 5 della Legge 9 agosto 2023, n. 111)”.

Il Gruppo Interregionale sub area Dipendenze ritiene che questi aspetti enunciati nella Legge delega siano molto importanti e debbano trovare posto nel dettato normativo. Con la formazione continua dei gestori e degli esercenti possono davvero innalzare la qualità dei punti gioco.

Si affronta poi il tema controverso delle distanze. Tutte le leggi regionali e provinciali intervengono sulla distribuzione territoriale e temporale dei punti di gioco. La maggior parte delle Regioni/Province vieta la collocazione dei punti di gioco entro 500 metri dai luoghi sensibili; in quattro casi la distanza è individuata a 300 metri; in due a 250 metri e in un solo caso a 400 metri. Si ritiene che la distanza che sarebbe possibile inserire all’interno dello schema di Decreto Legislativo in argomento sia una distanza media tra quelle indicate nelle norme regionali.

Le Regioni propongono un elenco di luoghi sensibili da individuare:

  • servizi per la prima infanzia;
  • istituti scolastici di ogni ordine e grado;
  • Università;
  • centri di formazione per giovani e adulti;
  • luoghi di culto;
  • impianti sportivi;
  • ospedali, strutture ambulatoriali, residenziali o semiresidenziali operanti in ambito sanitario o sociosanitario;
  • residenze per anziani, strutture ricettive per categorie protette;
  • luoghi di aggregazione socio-culturale, oratori e circoli da gioco per adulti;
  • istituti di credito e sportelli bancomat;
  • esercizi di compravendita di oggetti preziosi e di oro usati;
  • stazioni ferroviarie e di autocorriere;
  • uffici postali.

I luoghi sensibili uniformemente individuati sono un altro aspetto rilevante dello schema di Decreto Legislativo in corso di elaborazione.

Il riferimento alle limitazioni temporali all’esercizio di gioco è presente, seppur con alcune differenze, nella maggior parte delle normative regionali, si propongono fasce orarie dalle ore 07:00 alle ore 09:00 (tale fascia espone maggiormente al rischio i minori ed i giovani, le donne, i lavoratori, le persone inoccupate); dalle ore 13:00 alle ore 15:00 (tale fascia espone maggiormente al rischio le persone anziane, i lavoratori, le persone inoccupate ed i giovani); dalle ore 18:00 alle ore 20:00 (tale fascia espone a rischio tutte le fasce di popolazione).

Le Regioni chiedono infine la conferma del divieto di pubblicità al gioco d’azzardo. Si chiede infatti, che le norme attuali relative alle limitazioni della pubblicità del Gioco d’Azzardo non siano depotenziate, ma siano al contrario rafforzate.

 

 

PressGiochi

Fonte immagine: https://depositphotos.com

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