23 Novembre 2024 - 08:30

Conferenza unificata: sul decreto giochi online sancita intesa

La Conferenza Unificata nella giornata di oggi ha discusso e sancito l’intesa, ai sensi dell’articolo 1, comma 2, della legge 9 agosto 2023, n. 111, sullo schema di decreto legislativo

25 Gennaio 2024

La Conferenza Unificata nella giornata di oggi ha discusso e sancito l’intesa, ai sensi dell’articolo 1, comma 2, della legge 9 agosto 2023, n. 111, sullo schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di riordino del settore dei giochi, a partire da quelli a distanza, di cui all’articolo 15 della legge 9 agosto 2023, n. 111.

A presentare i propri pareri in Conferenza Unificata, l’Anci, associazione dei comuni italiani ha avuto modo di evidenziare le proprie osservazioni affermando che “In merito allo schema di decreto legislativo recante “Disposizioni in materia di riordino del settore dei giochi, a partire da quelli a distanza, di cui all’articolo 15 della legge 9 agosto 2023, n. 111.’ si esprime apprezzamento per l’avvio di un percorso complessivo di definizione di una cornice regolatoria organica in materia di giochi pubblici. Lo schema di decreto riguarda in particolare i giochi a distanza mentre, come previsto espressarnente dall’art. 1, comma 2, le disposizioni relative ai giochi pubblici ammessi in Italia raccolti attraverso rete fisica saranno contenute in un successivo decreto legislativo emanato dopo la definizione di una apposita intesa programmatica tra Stato Regioni ed Enti locali”.
In merito al testo, ANCI esprime le seguenti osservazioni:

relativamente alle previsioni di cui al Titolo III relative alla Tutela e Protezione del giocatore ed in particolare all’articolo 15:
– Al comma 1, si ritiene utile l’inserimento, tra i criteri cui devono attenersi le forme organizzative del concessionario e i suoi strumenti per tutelare e proteggere il
giocatore, di un ulteriore criterio finalizzato espressamente ad escludere dalla possibilità di accedere al gioco a distanza i soggetti con problematiche certificate
connesse a dipendenza da gioco patologico;
Emendamento
Al comma 1, dopo la lettera h) e inserita la seguente:
i) Interdizione del gioco ai soggetti con problematiche certificate connesse a dipendenza da gioco patologico
– Al comma 2, si ritiene utile nella definizione dei contenuti delle campagne informative un coinvolgimento anche delle amministrazioni territoriali, che certamente nei territori di riferimento vivono in maniera diretta e immediata le criticità e le problematicità, anche emergenti, connesse al gioco patologico e alle sue conseguenze.
Emendamento
Al comma 2, dopo le parole: “commissione gouernatiua”, sorto inserite le seguenti: “sentita la Consulta perrna.nente dei giochi pubblici ammessi in ltalia di cui all’articolo 14, comma 3”.

Relativamente, infine, alle misure contenute nel TITOLO V (Offerta illegale di gioco) e nel TITOLO VI (Disposizioni finali), si ritiene necessario chiarire l’autoritd competente in materia sanzionatoria; si ritiene inoltre necessario, all’art. 24, ctr’iarire in maniera puntuale quali sanzioni saranno oggetto di riordino ad opera di successivi decreti

 

La Conferenza delle Regioni e delle Province autonome – si legge invece nella relazione presentata sulla posizione espressa in merito al decreto –  ritiene lo schema di decreto legislativo strategico per le dimensioni di assoluta rilevanza che il fenomeno del gioco d’azzardo assume in Italia.

La Conferenza – si legge nel parere – auspica che il nuovo d.lgs. integri la disciplina vigente in termini di mantenimento, superamento o adeguamento, con semplificazioni e trasparenza, nonch6 nel rispetto della piena tutela dei soggetti piir vulnerabili e della prevenzione dei disturbi da gioco d’azzardo e da gioco minorile. Alla luce di queste considerazioni, le Regioni e le Province autonome sono chiamate ad esprimere l’intesa in ConferenzaUntficata sugli schemi di decreti legislativi ai sensi del comma 2, dell’articolo 1, della legge 11112023, anche con riferimento agli effetti finanzian sui bilanci degli enti territoriali ovvero sulle competenze regionali. Rawisano I’importanza di aver sottoposto all’esame della Conferenza anche questo schema di decreto legislativo che definisce il “quadro regolatorio di fonte primaria della disciplina dei giochi pubblici ammessi in ltalia” in particolare, di quelle relative ai giochi adistanza ma soprattutto che anticipa  (art.l, c.2) che “Le disposizioni relative ai giochi pubblici ammessi in ltalia raccolti uttraverso rete Jisica sono contenute in un successivo decreto legislativo emanato dopo la deJinizione di una apposita intesa programmatica ul riguardo tra Stato, Regioni e Enti locali.”

Per questo schema di decreto legislativo, non si ravvisano impatti finanziari sui bilanci delle Regioni e delle Province autonome.

La Conferenza esprime, pertanto, l’intesa, con le osservazioni riportate di seguito e chiede di istituire un tavolo di lavoro volto a condividere i contenuti dello schema di decreto legislativo relativo ai giochi pubblici ammessi attraverso la rete fisica di prossima emanazione.
Osservazioni:
All’articolo 2 si ritiene opportuno eliminare i termini “gioco responsabile” e “gioco sicuro”, non riconosciuti dalla comunitd scientifrca, e che il termine “ludopatia”, anch’esso contestato in ambito scientifico, sia sostituito con “gioco d’azzardo patologico” o “disturbo da gioco d’azzardo”;
all’articolo 2, comma 1, il punto r) relativo al “punto vendita ricariche”, scelto e contrattualizzato direttamente dal concessionario, configura fattispecie  potenzialmente in contrasto con molte norrne regionali in materia, segnatamente con I’apertura, la ricarica e la chiusura del conto di gioco. Ad esempio: E vietato agli operatori dei punti gioco di far credito ai giocatori d’azzardo. E’ vietata qualsiasi forma di agevolazione, di promozione commerciale e frdelizzazione del gioco
d’azzardo.
Si invita a valutare inoltre la contraddittorietà di un punto vendita ricariche che effettua apertura, ricarica e chiusura del conto di gioco escludendo la movimentazione delle somme;
all’articolo 3 si chiede di valutare il mantenimento del divieto di pubblicitd (che recentemente ha portato ad importanti risultati con sanzioni elevate alla società META proprietaria dei principali canali social), con l’eliminazione della lettera 1 del comma primo;
4) all’articolo 3, comma 1, si propone di eliminare i riferimenti al’gioco sicuro’e al’gioco responsabile’;
all’articolo 4, si invita a valutare l’opporfunitd di sostituire la dicitura “protezione” con “tutela” della salute al comma secondo in maniera corrispondente al dettato costituzionale (art. 32) ed ai principi da esso derivanti;
all’articolo 5, si osserva quanto segue: pur in assenza di specifiche competenze in materia di sistema concessorio, in linea generale si riporta quanto gid osservato all’articolo precedente: Si invita a valutare con attenzione il rispetto del principio di libera concorrenza e nello specifico del divieto generale di accordi restrittivi della concorrenza (articolo 101 TFUE). Il trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE) ambisce a prevenire restrizioni e distorsioni della concorrenza, quali gli abusi di posizione dominante, gli accordi anticoncorrenziali, nonch6 le fusioni e acquisizioni, qualora limitino la concorrenza. Sono inoltre proibiti gli aiuti di Stato che provocano distorsioni della concorrenza (Fonte: https://www.europarl.europa.eulfactsheets/itlsheetl82lpolitica-della-concorrerrza Note tematiche
sull’Unione europea);
all’articolo 6, c.5′. L’Agenzia delle dogane e dei monopoli rilascia la concessione all’esito di gara pubblica e subordinatamente al rispetto fra i requisiti /condizioni, da prevedere nel bando di gara, anche dell”‘z) impegno ad adottare azioni e misure da porre in essere per contrastare il gioco patolo gico preventivamente s ottopos te alla valutazione dell’ Agenzia ; ” Si ritiene strategico un coinvolgimento delle Regioni e Province autonome nella definizione delle linee generali delle misure da porre in essere per contrastare il gioco patologico;

all’articolo 12, si invita a valutare con attenzione i contenuti della relazione avente a oggetto “Il Fondo per il gioco d’azzardo patologico” di cui alla Deliberazione 30 dicembre 2021, n.23l202llG della Corte dei Conti – Sezione centrale di controllo sulla gestione delle Amministrazioni dello Stato.

La raccolta e l’elaborazione dei dati e di fondamentale importanza, ma questa deve perseguire anche la prevenzione del Disturbo da Gioco d’Azzardo. Ai fini della tutela della salute, la diffusione e lo sviluppo dell’offerta di giochi pubblici dovrebbero essere limitate e non potenziate;

all’articolo 13 (Punti vendita ricariche), d prevista l’istituzione di un albo per la registrazione”dei titolari di rivendite, ordinarie o speciali, di generi di monopolio autorizzati ctlla raccolta di giochi pubblici, nonché dei soggetti che esercitano attivitd di punti vendita ricariche titolari di autorizzazione ai sensi degli articoli 86 ovvero 88 del TULPS, abilitati, …”.
Sarebbe opportuno che le Regioni e Province autonome possano accedere almeno alle indicazioni delle sedi di tali punti di vendita di ricariche in quanto “luogo della rete fisica di gioco”. La conoscenza della dislocazione di informazione necessaria anche per la definizione dei criteri di distribuzione e concentrazione territoriale delle reti fisiche del gioco e per le misure per contrastare il gioco patologico ai fini di garantire i migliori livelli di sicurezza per la tutela della Salute. Si valuti, pertanto una integrazione dell’articolo.

Inoltre, si osserva quanto segue: il riconoscimento dell’attivita dei Punti Vendita Ricariche con un albo nazionale estende le possibilitd di offerta e quindi la platea di potenziali giocatori. Ciò è in netto contrasto con le iniziative e le attivitd di prevenzione del Disturbo da Gioco d’Azzardo poste in essere nel territorio.
Si ribadisce quanto osservato con riguardo all’articolo 2, owero: Il “punto vendita ricariche”, scelto e contratttalizzato direttamente dal concessionario, configura
fattispecie potenzialmente in contrasto con molte nofine regionali in materia, segnatamente con I’apertura, la ricarica e la chiusura del conto di gioco. Ad esempio: E vietato agli operatori dei punti gioco di far credito ai giocatori d’azzardo. E vietata qualsiasi forma di agevolazione, di promozione commerciale e frdelizzazione del gioco d’azzardo (Regione del Veneto – Legge regionale l0 settembre 2019,n.38, art. 9, comma secondo).
Si invita a valutare inoltre la contraddittorietd di un punto vendita ricariche che effettua apertura, ricarica e chiusura del conto di gioco escludendo la movimentazione delle somme;
l0) all’articolo 14 si chiede di valutare di ampliare il Titolo a tutto il campo della “Promozione e tutela della salute”, inserendo indicazioni per l’atttazione di interventi per la Promozione e tutela della salute pubblica, frnalizzati alla prevenzione e alla facilitazione dell’accesso precoce alle cure.
Si chiede il mantenimento del ruolo e delle competenze esclusive in materia di salute dell’Osservatorio per il contrasto della diffusione del gioco d’azzardo e il fenomeno della dipendenza grave costituito presso il Ministero della Salute;

1 1) all’articolo 15 si propone che i criteri e le indicazioni per gli strumenti e le misure da implementare ai fini della tutela e protezione del giocatore e del contrasto del gioco d’azzardo patologico siano definiti in maniera dettagliata con il coinvolgimento delle Istituzioni deputate alla tutela della salute (comprese nello specifico le Regioni) sia nella fase preventiva di indiizzo che in quella successiva di monitoraggio. Si propone di valoizzare, a questi fini, il supporto dell’Osservatorio
sopra richiamato;
12) si invita a valutare con attenzione 1’opportunitd di inserimento dell’esclusione di responsabilita di cui all’arlicolo 16, coilrma primo. Si invita altresi a valutare l’opportunitd di una nonna, quale di quella dell’articolo 20, comma primo, che consente, in relazione ai singoli giochi a distanza, variazioni della restituzione in vincita e della posta di gioco. Questa disposizione puo infatti contrastare la dichiarata tutela del giocatore. Infine, si chiede di valutare l’opportuniti della
seguente disposizione: “i prowedimenti adottati ai sensi del presente comma non comportano responsabilitlà erariale quanto ai loro effetti frnanziai”;
13)all’articolo 23 si propone che siano fornito al Parlamento un quadro di informazioni completo, compresi i dati riguardanti l’impatto sulla salute (dati epidemiologici) e la ricognizione delle azioni attuate nell’ambito della prevenzione e della cura e riabilitazione del disturbo da gioco d’azzardo;
14) I’articolo 24, comma l, l.a), rimanda a un successivo decreto legislativo l’individuazione delle disposizioni di natura normativa primaria, secondaria e amministrativa generale <<che sono o restano abrogate in ragione della loro incompatibilitd con quelle del presente decreto>>. Questo aspetto di opacitd, in considerazione dei tempi strettissimi a disposizione per l’esame del prowedimento, assieme alla frammentazione della disciplina vigente in via di sostituzione – non
richiamata peraltro neppure nelle relazioni accompagnatorie – risulta di ostacolo alla possibilità di comprendere e valutare appieno, nell’immediatezza richiesta, le implicazioni del prowedimento e il suo impatto di revisione della disciplina vigente, che sia in termini di mantenimento, superamento o adeguamento.
In sostanza, la reale ed effettiva portata del prowedimento sard conoscibile solo ex post grazie al successivo provvedimento cui si affida l’individuazione delle nonne da ritenersi abrogate per incompatibilitd, a fronte, si osserva peraltro e ulteriormente, dell’opposta scelta di potenziare per quanto possibile, sul piano delle fonti, lavalenza del decreto delegato, con la qualificazione che ne viene fatta di <<fonte primaria della disciplina dei giochi pubblici ammessi in Italia>> le cui
disposizioni potranno essere modificate o abrogate solo in modo esplicito (v. art. l, comma 1; art. 5, c.1 e2);
l5) all’articolo 25 si osserva quanto segue: con riguardo agli effetti finanzia,.i del provvedimento, che la relazione tecnica definisce importanti ed immediati o dal potenziale impatto frnanziario a medio e lungo termine, a seconda delle disposizioni di riferimento, per gli introiti che ne deriveraruro all’erario, si segnala la necessitir di risorse per il potenziamento delle misure di prevenzione, cura e riabilitazione indotto dall’ampliamento dell’offerta di giochi d’azzardo nel settore online. Le entrate garantite all’erario dovrebbero essere commisurate con i costi sanitari e sociali che ricadono sulla collettività.
Pertanto, si chiede di valutare l’incremento del Fondo per il gioco d’azzardo patologico (GAP).
Lo schema di decreto legislativo che sari emanato in relazione “ai giochi pubblici ammessi in ltalia raccolti attraverso rete fisica” sari verificato previa valutazione dei contenuti del documento concernente le caratteristiche dei punti di raccolta del gioco pubblico approvato con Intesa n. 103/CU del 7 settembre 2017.
Stante il ruolo e le responsabilitir delle Regioni e dalle Province autonome sul tema dei punti delle reti fisiche del gioco e in materia di Tirtela della Salute, si anticipa, ai fini di una valutazione preventiva della questione, che sarir richiesta la possibilitir che si consideri una compartecipazione regionale sia al canone di concessione dei punti delle reti fisiche del gioco che sul provento del gioco al netto delle vincite erogate e degli aggi.

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