Non basta la licenza di tabaccheria con annessa ricevitoria, trattandosi di titoli abilitativi ben distinti.
Il possesso della licenza di cui all’art. 86 del T.U.L.P.S., rilasciata dall’amministrazione comunale, o dell’autorizzazione della Questura territorialmente competente di cui al successivo art. 88, rappresentano un presupposto imprescindibile per l’iscrizione nell’elenco dei soggetti operativi nel settore del gioco pubblico mediante apparecchi comma 6 (slot machine, ndr).
Non basta la licenza di tabaccheria con annessa ricevitoria, trattandosi di titoli abilitativi ben distinti.
Lo ha affermato oggi la Seconda sezione del Tribunale amministrativo regionale del Lazio intervenendo nel ricorso di una rivendita tabacchi situata nel comune di Comune di Sant’Antimo.
Il ricorrente ha affermato di aver sanato la mancanza prima dell’emissione del provvedimento emesso dall’Agenzia delle Docane e dei Monopoli della Campania di cancellazione dall’albo.
Come ha ricordato il giudice romano, “La disciplina avente ad oggetto la tenuta e gestione dell’elenco RIES è contenuta nell’art. 1, comma 533 bis, della legge n. 266 del 2005, a mente del quale “L’iscrizione nell’elenco di cui al comma 533, obbligatoria anche per i soggetti già titolari, alla data di entrata in vigore del medesimo comma, dei diritti e dei rapporti in esso previsti, è disposta dal Ministero dell’economia e delle finanze-Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato previa verifica del possesso, da parte dei richiedenti, della licenza di cui all’articolo 86 o 88 del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, e della certificazione antimafia prevista dalla disciplina vigente, nonché dell’avvenuto versamento, da parte dei medesimi, della somma di euro 150”.
La legge statale è, dunque, chiara nel prevedere il necessario il possesso della licenza di cui all’art. 86 del T.U.L.P.S., rilasciata dall’amministrazione comunale, o dell’autorizzazione della Questura territorialmente competente di cui al successivo art. 88, che costituiscono, dunque, un presupposto imprescindibile per l’iscrizione nell’elenco in questione, che deve essere posseduto sia all’atto della prima iscrizione nell’elenco medesimo che all’atto del relativo rinnovo, oltre a dover essere ovviamente mantenuto per l’intera durata di tutto il relativo periodo.
Secondo la normativa vigente, infatti, tutti i soggetti che svolgono attività funzionali alla raccolta del gioco mediante apparecchi da intrattenimento devono annualmente chiedere l’iscrizione al suddetto elenco, producendo all’amministrazione una autocertificazione telematica mediante la quale gli stessi dichiarano di possedere tutti i requisiti di cui al decreto direttoriale dell’Agenzia del 9 settembre 2011, che, infatti, nel replicare sul punto il contenuto della norma primaria ribadisce la necessità del requisito in questione (art. 4, lett. a)”.
Nei fatti, il ricorrente al momento dell’iscrizione all’elenco Ries per l’anno 2020 non risultava in possesso della prescritta autorizzazione ex art. 86 T.U.L.P.S., avendo provveduto tramite autocertificazione di possedere tutti i requisiti. Ma l’ispezione attuata da ADM in seguito alla richiesta di iscrizione ha portato l’Agenzia ad emettere la cancellazione dall’elenco RIES “in relazione all’autocertificazione mendace da costui resa al momento della presentazione in modalità telematica della domanda di iscrizione all’elenco”.
Il Tar torna a sottolineare, in conclusione, che “chi intenda iscriversi all’albo di cui all’art. 1, comma 82, della l. n.220/2010 deve essere già all’atto della richiesta in possesso di tutti i requisiti necessari, tra i quali la licenza di cui all’art. 86 o 88 del T.U.L.P.S….
Né sembra trovare riscontro nella normativa di riferimento la tesi secondo la quale il titolo di cui all’art. 86 del T.U.L.P.S. sarebbe superfluo in caso di titolarità della licenza di tabaccheria con annessa ricevitoria, trattandosi di titoli abilitativi ben distinti, rilasciati da autorità differenti, in ragione dell’esistenza di presupposti non coincidenti, per lo svolgimento di attività, che pur potendo coesistere, non coincidono”.
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