23 Novembre 2024 - 01:02

Distanziometro. La Sicilia modifica la legge sui giochi e salva i tabaccai dai divieti

L’Assemblea regionale siciliana ha approvato il disegno di legge di stabilità per il 2024. Voti favorevoli 39, contrari 23. All’interno della Finanziaria regionale, l’Assemblea regionale siciliana approva la modifica della

09 Gennaio 2024

L’Assemblea regionale siciliana ha approvato il disegno di legge di stabilità per il 2024. Voti favorevoli 39, contrari 23.

All’interno della Finanziaria regionale, l’Assemblea regionale siciliana approva la modifica della legge regionale 21 ottobre 2020 che aveva introdotto il distanziometro al gioco

L’Ars ha approvato la legge di Stabilità e del Bilancio per il triennio 2024-26 inserendo tra gli emendamenti approvati anche la modifica della Legge regionale 21 ottobre 2020 numero 24 recante “Norme per la prevenzione e il trattamento del disturbo da gioco d’azzardo”.

Si specifica infatti, relativamente alle norme legate alla legge sul gioco che avevano  introdotto il distanziometro, che “non è considerata nuova installazione o nuova apertura il cambio della titolarità dell’esercizio, il cambio del rappresentante legale, il cambio del concessionario e il cambio della ditta proprietaria” delle slot e Vlt.

L’emendamento prevede inoltre che le rivendite di generi di monopolio non dovranno essere sottoposte al divieto.

 

A commentare la decisione siciliana, il Sindacato dei Totoricevitori sportivi che scrive: “La Sicilia si aggiunge a Calabria, Campania, Abruzzo e Marche nel riconoscere ai tabaccai l’esenzione dal “distanziometro”.

È un risultato importante, importantissimo, quello perseguito da STS, in collaborazione con FIT, presso l’Assemblea Regionale Siciliana.

Nell’ambito della discussione in Aula per l’approvazione della “Legge di stabilità regionale 2024/2026”, ci risulta che sia stato votato e approvato un emendamento alla Legge Regionale n. 24/2020 in materia di gioco che risulta fondamentale per la nostra categoria.

L’emendamento in questione, infatti, prevede l’esclusione delle rivendite di generi di monopolio dal divieto distanziale previsto, invece, per qualsiasi altro esercizio commerciale con riferimento all’installazione degli apparecchi da intrattenimento con vincita in denaro e alla raccolta delle scommesse nell’ambito dell’annesso corner di gioco.

In buona sostanza, per la quinta volta, un’amministrazione regionale – per inciso parliamo della regione più grande d’Italia – riconosce le peculiarità professionali e normative proprie dei soli titolari di tabaccheria e, in ragione di esse, afferma l’idoneità delle rivendite a ospitare giochi quali scommesse e apparecchi da intrattenimento a prescindere dalla vicinanza o meno delle stesse da luoghi definiti sensibili.

È l’affermazione – netta e inequivocabile – del principio di “distanza giuridica” che, per i soli tabaccai, nell’ambito dell’intera rete di raccolta del gioco in Italia, sostituisce, superandolo, quello di “distanza fisica” valevole per le restanti tipologie di esercizi.

Da oggi dunque, anche in Sicilia, la garanzia di tutela per i giocatori e per la salute dei soggetti fragili è garantita dai tabaccai con la loro professionalità e affidabilità. Questo nuovo traguardo ci consentirà di proporre con convinzione l’affermazione del principio dell’esclusione dei tabaccai nell’ambito del riordino normativo dei giochi a livello nazionale.”

 

Come prevede il nuovo testo “Ai fini di quanto stabilito dal comma 1, per gli esercizi dotati di licenza di pubblica sicurezza ex art. 86 o 88 TULPS non aventi come attività esclusiva o prevalente la raccolta di gioco a mezzo degli apparecchi di cui all’art. 110, comma 6, lett. a) esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge, non è considerata nuova installazione o nuova apertura il cambio della titolarità dell’esercizio, il cambio del rappresentante legale, il cambio del concessionario e il cambio della ditta proprietaria degli apparecchi di cui all’art. 110, comma 6 lettere a) e b).”

Si prevede quindi che “Sono esclusi dal divieto di cui al comma 1, i punti di vendita riconducibili alla categoria di cui all’articolo 3, comma 3, lett. b) del decreto 2011/30011/giochi/ UD 27 luglio 2011 del Ministero delle finanze, soggetti al rispetto dei parametri distanziali previsti dall’articolo 2 del decreto del Ministero distribuzione e della vendita dei prodotti da fumo”.

 

La Regione Siciliana, con questa modifica torna nuovamente a intervenise su quelle che devono essere le attività considerate come nuove installazioni. Lo aveva fatto anche nel maggio 2022 intervenendo sui subingressi nelle licenze di pubblica sicurezza per sale giochi e apparecchi affermando che vanno considerate come nuove installazioni e come tali devono rispettare il distanziometro previsto dalla legge regionale sul gioco. Sulla questione era stata chiamata ad esprimersi anche la Corte Costituzionale.

PressGiochi

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