23 Novembre 2024 - 00:29

Distanziometro. Tar ER conferma: anche l’attività di somministrazione va vietata se accessoria

L’attività di somministrazione è accessoria all’attività principale di sala gioco VLT, si da dover seguire le stesse sorti, secondo il noto principio “accessorium sequitur principale”, ferma restando la possibilità di

08 Gennaio 2024

L’attività di somministrazione è accessoria all’attività principale di sala gioco VLT, si da dover seguire le stesse sorti, secondo il noto principio “accessorium sequitur principale”, ferma restando la possibilità di presentare una nuova s.c.i.a. ove sussistano i requisiti richiesti per esercitare tale attività.

Così il Tar per l’Emilia Romagna si è espresso in merito al ricorso di una sala VLT di Forlì già sottoposta al distanziometro per l’attività di gioco senza possibilità di delocalizzare.

La sala ha infatti impugnato con separati ricorsi i provvedimenti comunali di attuazione della presupposta L.R. 5/2013 (art. 6, c. 2 bis) in tema di chiusura delle sale giochi poste entro il limite dei 500 mt. dai luoghi c.d. sensibili ovvero la delib. G.C. n. 481/2017 di mappatura delle sale non rispettose dei limiti di distanza e la nota datata 5 giugno 2018 di chiusura o delocalizzazione entro sei mesi.

E’ materia del contendere la legittimità delle ordinanze nn. 1189/2022 e 61/2023 con cui il Comune di Forlì ha disposto la chiusura della sala giochi, estendendo ai divieti le Vlt, l’attività di somministrazione e le awp.

“La legge regionale 28 ottobre 2016, n. 18 ha introdotto limiti di distanza per tutte le sale giochi e scommesse, compresi i c.d. corner, dai luoghi sensibili (gli istituti scolastici di ogni ordine e grado, i luoghi di culto, impianti sportivi, strutture residenziali o semiresidenziali operanti in ambito sanitario o sociosanitario, strutture ricettive per categorie protette, luoghi di aggregazione giovanile e oratori).

Ai sensi della deliberazione della Giunta regionale n. 831 del 12 giugno 2017 è fatto obbligo ai comuni procedere alla mappatura dei punti di raccolta che non rispettano i suindicati limiti di distanza, come effettuato dal Comune di Forlì con l’approvazione della deliberazione G.C. n. 481/2017.

Con tali atti deliberativi- si legge nell’ordinanza – l’Amministrazione comunale ha approvato ai sensi della suindicata d.G.R n. 831/2017 la mappatura dei luoghi sensibili presenti nel territorio comunale indicando con la del. G.C. 481/2017, per quanto riguarda l’esercizio della ricorrente, la vicinanza (nel raggio dei 500 mt.) a luoghi sensibili…

Parte ricorrente,- spiega ancora il Tar – (nel frattempo, ndr) è completamente decaduta da ogni legittima pretesa oppositiva in ordine alla chiusura dell’attività per effetto del c.d. distanziometro contemplata dalla normativa regionale e dai provvedimenti comunali attuativi, non potendo pretendere di rimettere in discussione tale sistema mediante l’asserita impossibilità fattuale di delocalizzazione nel territorio comunale, trattandosi all’evidenza di doglianze che dovevano esser fatte valere a pena di decadenza nei richiamati giudizi.

“Non può pertanto più mettersi in discussione tra le parti la sussistenza dei presupposti che hanno portato alla chiusura della sala giochi VLT, come peraltro già evidenziato in sede cautelare.

In materia di individuazione delle sale giochi e scommesse in esercizio ubicate a distanza inferiore al limite di 500 mt. stabilito dall’art. 6, co. 2-bis, L.R. 5/2013 la competenza della Giunta comunale è circoscritta agli atti ricognitivi di mappatura di tali punti di raccolta e non si estende all’adozione dei singoli provvedimenti di chiusura delle sale ubicate in zona vietata, rientrando quest’ultimi nell’esclusiva competenza gestionale dei dirigenti a norma del generale disposto di cui all’art. 107, co. 3, lett. i), t.u.e.l. oltre che dell’art. 4 d.lgs. 165/2001, per il principio di separazione tra attività di indirizzo politico e attività gestionale, peraltro di valenza costituzionale (ex multis Corte Costituzionale, 15 marzo 2022, n. 70). Semmai, a tutto concedere, anche l’attività di mappatura potrebbe – in carenza di una espressa disposizione derogatoria sulla competenza – rientrare tra le attribuzioni dei dirigenti di cui alle suindicate norme, quali atti del tutto vincolati e meramente ricognitivi delle scelte operate a monte dal legislatore regionale senza alcuna spendita di discrezionalità amministrativa o tecnica, come più volte evidenziato anche dall’adito Tribunale Amministrativo.

L’attività di somministrazione, – conclude il giudice -, è accessoria all’attività principale di sala gioco VLT, si da dover seguire le stesse sorti, secondo il noto principio “accessorium sequitur principale”, ferma restando la possibilità di presentare una nuova s.c.i.a. ove sussistano i requisiti richiesti per esercitare tale attività”.

PressGiochi

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