23 Novembre 2024 - 06:22

Legge di Bilancio: confermato accantonamento della proposta di Italia Viva sul contrasto al gioco patologico

Rush finale per i lavori in Senato al Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026. La Commissione Bilancio nella seduta di

17 Dicembre 2023

Rush finale per i lavori in Senato al Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026.

La Commissione Bilancio nella seduta di ieri pomeriggio ha respinto tutti gli emendamenti posti in votazione riferiti agli artt. da 71 alla fine e ha confermato il fascicolo degli emendamenti accantonati tra i quali compare anche l’emendamento di Italia Viva sul contrasto al gioco d’azzardo patologico.

La Commissione bilancio è convocata oggi domenica 17 dicembre alle ore 19, 23.30. Il ddl è all’ordine del giorno dell’Assemblea lunedì 18 dicembre alle 16,30

I senatori Sbrollini e Paita di Italia Viva- nel loro emendamento – avevano chiesto di introdurre misure in materia di contrasto alla ludopatia e agli altri disturbi correlati al gioco d’azzardo.

Nello specifico l’emendamento prevedeva:

Al fine di contrastare il gioco d’azzardo patologico, la dipendenza e le forme di ludopatia, a decorrere dall’anno 2024, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro il 31 maggio 2024, adottano un programma di interventi per l’assistenza sociosanitaria alle persone con disturbi correlati al gioco d’azzardo. Al tal fine l’erogazione dei servizi di sostegno psicologico volti ad assicurare le finalità di cui al periodo precedente rientrano nei livelli di assistenza di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 65 del 18 marzo 2017, e, in particolare, per il raggiungimento dei seguenti obiettivi:

  1. a) rafforzare i servizi di neuropsichiatria per il contrasto alla ludopatia per tutte le fasce d’età, potenziando l’assistenza ospedaliera e l’assistenza territoriale, con particolare riferimento all’ambito semiresidenziale;
  2. b) potenziare l’assistenza sociosanitaria alle persone che presentino particolari forme di dipendenza o disturbi correlati al gioco d’azzardo;
  3. c) potenziare l’assistenza per il benessere psicologico individuale e collettivo, anche mediante l’accesso ai servizi di psicologia e psicoterapia in assenza di una diagnosi di disturbi mentali, e per affrontare situazioni di disagio psicologico, depressione e ansia correlate al gioco d’azzardo.

Per il raggiungimento degli obiettivi di cui al comma 1 è autorizzata la spesa complessiva di 20 milioni di euro a decorrere dall’anno 2024, finalizzata al reclutamento di professionisti sanitari e di assistenti sociali secondo le modalità previste dall’articolo 33, commi 1 e 3, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106. Conseguentemente le risorse stanziate ai sensi dell’articolo 1, commi 290 e 291, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, riportate nelle tabelle di cui agli allegati 5 e 6 annessi alla medesima legge n. 234 del 2021, sono incrementate degli importi indicati, rispettivamente, nelle tabelle A e B allegate al presente decreto.

Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano erogano, nei limiti di 30 milioni di euro a decorrere dall’anno 2024 e per le finalità di cui al comma 1, un contributo per sostenere le spese relative a sessioni di psicoterapia fruibili presso specialisti privati regolarmente iscritti nell’elenco degli psicoterapeuti nell’ambito dell’albo degli psicologi. Il contributo è stabilito nell’importo massimo di 600 euro per persona. Le modalità di presentazione della domanda per accedere al contributo, l’entità dello stesso e i requisiti, anche reddituali, per la sua assegnazione sono stabiliti, nel limite complessivo di 30 milioni di euro a decorrere dall’anno 2023, con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.  Le risorse determinate al comma 4 per le finalità di cui al presente comma sono ripartite tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano con il decreto di cui al presente comma.

Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 50 milioni di euro a decorrere dall’anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall’articolo 86, comma 2. Ai relativi finanziamenti accedono tutte le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, in deroga alle disposizioni legislative che stabiliscono, per le autonomie speciali, il concorso della regione o della provincia autonoma al finanziamento sanitario corrente.

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