L’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli comunica che a partire dal 1° novembre p.v. è possibile rinnovare l’iscrizione all’elenco dei soggetti di cui all’art.1 comma 82 della legge n.220/2010, e
L’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli comunica che a partire dal 1° novembre p.v. è possibile rinnovare l’iscrizione all’elenco dei soggetti di cui all’art.1 comma 82 della legge n.220/2010, e ss. mm. ed ii. per l’anno 2016: il rinnovo dovrà avvenire tassativamente entro e non oltre il 20 gennaio 2016.
Il rinnovo va effettuato in modalità esclusivamente telematica attraverso il sito internet istituzionale come già avvenuto per il 2015. Le credenziali da utilizzare per l’accesso all’area dedicata alla presentazione dell’istanza sono quelle già acquisite, le quali, com’è noto, non sono soggette a scadenza. Qualora fosse necessario il recupero delle stesse , questo può essere effettuato in autonomia attraverso le apposite funzionalità presenti nell’area pubblica del sito internet istituzionale dell’Agenzia ( http://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/wps/wcm/connect/internet/ed/monopoli/giochi/apparecchi_intr/servizio_telematico_presentazione_ries ).
Le modalità da seguire per effettuare il rinnovo telematico dell’iscrizione, consultabili nelle “Linee guida modalità iscrizione telematica” (aggiornate al 15/10/2015) pubblicate nel sito in questione, sono rimaste invariate, salvo che dal 1° novembre p.v. per l’assolvimento dell’imposta di bollo dovuta a termini di legge, il modulo relativo, scaricabile in allegato all’istanza telematica, una volta compilato, apposta la marca ed annullata, non deve essere più inviato all’Ufficio dei monopoli territorialmente competente ma piuttosto conservato agli atti ed esibito qualora l’Ufficio lo richieda nel corso dell’ordinaria attività di controllo e verifica.
A partire dal 21 gennaio 2016, sul sito istituzionale dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli – Area monopoli, sarà consultabile esclusivamente l’elenco degli iscritti per il 2016 e di conseguenza le posizioni di coloro che non avranno provveduto al rinnovo dell’iscrizione per tale anno non saranno più visualizzabili: questi ultimi, com’è noto, non risultando presenti nell’elenco pubblicato, non potranno intrattenere rapporti contrattuali con terzi, salvo procedere ad una “re- iscrizione”.
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