di Chiara Sambaldi e Andrea Strata, Avvocati e Direttori dell’Osservatorio Permanente “Giochi, Legalità e Patologie” dell’Eurispes
L’attualità ci riporta con forza al tema delle scommesse illegali, più volte affrontato su questa rubrica e sul magazine dell’Eurispes (www.leurispes.it). Nella vicenda veicolata dai media solo alcune settimane fa, ma relativa ad un’indagine aperta da oltre un anno dalla Procura di Torino, alcuni giocatori della nazionale italiana di calcio risultano aver effettuato scommesse online su piattaforme di gioco illegali.
In attesa che gli organi preposti concludano gli accertamenti, il dibattito a livello giornalistico e mediatico si è scatenato, quasi a voler approfittare della notizia per indurre il sistema calcio ad un’autocritica relativamente ai rischi cui sono esposti i giovani giocatori, per l’occasione talora descritti come abbandonati a loro stessi e facili prede di tentazioni o responsabili di troppa leggerezza. Secondo alcuni esponenti del mondo calcistico si tratterebbe sostanzialmente di una ‘ragazzata’. È richiamata, però, anche la ‘ludopatia’, che è una patologia seria, della quale uno dei calciatori interessati sarebbe affetto anche alla luce delle ingenti somme puntate sui siti illegali.
Così scrivono su PressGiochi MAG gli avvocati Chiara Sambaldi e Andrea Strata, Direttori dell’Osservatorio Permanente “Giochi, Legalità e Patologie” dell’Eurispes
Certo è che, tentando di fare un po’ di ordine dal punto di vista giuridico, la vicenda intreccia la giustizia ordinaria e quella sportiva senza che, al momento, si configurino ipotesi di match fixing e quindi di frodi nelle competizioni sportive.
Limitando la riflessione al fronte della giustizia ordinaria, da cui tutto risulta partito, la Procura della Repubblica di Torino ha aperto un fascicolo relativamente all’operatività di piattaforme di gioco online illegali, arrivando ad esaminare ed incrociare dati e transazioni inclusi nomi e nickname. Da qui il coinvolgimento anche dei giocatori.
Come noto, nel nostro ordinamento, la legge penale punisce non soltanto chi organizza e gestisce scommesse illegali, ma anche chi vi partecipa, per cui ai giocatori che risultano aver effettuato scommesse su queste piattaforme, al pari di quelli che puntano presso esercizi fisici non autorizzati, può essere contestata la partecipazione a scommesse abusive. Infatti, il terzo comma dell’art. 4 della L. 401/89 punisce con l’arresto fino a tre mesi o con l’ammenda da euro 51 a euro 516, chiunque partecipa a giochi o scommesse gestiti con modalità illecite ed integranti il reato di esercizio abusivo.
La partecipazione a scommesse illegali integra quindi un reato contravvenzionale con conseguenze lievi, mentre, ricordiamo, il delitto di esercizio e raccolta abusiva di giochi e scommesse, a seguito delle modifiche introdotte dal Decreto Dignità del 2019, è punito con la reclusione da tre a sei anni e con la multa da 20.000 a 50.000 euro (il testo previgente prevedeva la reclusione da sei mesi a tre anni).
E se in molti dei casi trattati dalla giurisprudenza, gli scommettitori accusati di partecipazione a scommesse abusive sono andati esenti da sanzione per la propria inconsapevolezza di accedere a servizi non autorizzati ed illegali di gioco (mancanza dell’elemento soggettivo del reato), proprio per la rilevata difficoltà di qualificare illegale l’offerta di gioco, nel caso di cronaca, trattandosi di giocatori professionisti destinatari di specifica formazione in materia di divieto di scommesse (espressamente vietate dal Codice della giustizia sportiva), risulterà più arduo ipotizzare l’ignoranza della natura illecita delle piattaforme utilizzate.
La difesa di uno degli indagati ha precisato che il proprio assistito non sapeva che la piattaforma utilizzata per giocare fosse illegale. Sarebbe, quindi, interessante verificare se i giocatori in questione abbiano o meno partecipato ai numerosi e periodici incontri organizzati dalla FIGC con società specializzate nel contrasto al match fixing nell’ambito dei quali vengono illustrate le caratteristiche delle organizzazioni criminali che stanno dietro alle piattaforme di scommesse on-line illegali ed i rischi connessi.
È importante ricordare che tutte le transazioni che passano dalle piattaforme legali sono monitorate e controllate, mentre le piattaforme illegali, sottraendosi ad ogni controllo, rappresentano lo strumento principe per far transitare le giocate che si intendono celare.
Come più volte evidenziato nelle pagine di questa rubrica, le principali operazioni di polizia giudiziaria, descritte nelle relazioni periodiche della DIA e che hanno fatto emergere gli interessi della criminalità organizzata nel settore dei giochi, riguardano piattaforme online illegali. Il pubblico ministero della Procura di Torino, titolare del fascicolo che riguarda anche le scommesse dei calciatori in questione, è un magistrato della direzione distrettuale antimafia. La componente criminale, nell’indagine in questione, sembra emergere anche dalle minacce ricevute da un giocatore per saldare il proprio debito di gioco.
La vicenda, se da un lato scredita l’immagine del calcio e lancia un allarme sulla tutela dei giovani giocatori, dall’altro accende una nuova luce sull’importanza di rivedere la normativa in materia di comunicazione e pubblicità, al fine di consentire agli utenti di riconoscere in modo chiaro ed evidente le offerte legali di gioco da quelle che non lo sono.
Anche l’utilizzo del logo di ADM potrebbe essere riconsiderato in favore di un richiamo più esplicito alla ‘legalità’ del gioco. Da un monitoraggio dei principali siti di scommesse legali il logo ADM risulta principalmente collocato in fondo alla home page, insieme alle certificazioni, agli avvisi e ai metodi di pagamento, e non è posto in particolare risalto dal punto di vista grafico.
La riconoscibilità in termini di legalità delle piattaforme online è, quindi, affidata alla forza del marchio e se questo può essere efficace per i primari bookmaker legali, con un marchio forte ed affermato, per i più piccoli risulta più difficile essere riconoscibili e riconducibili nell’ambito dei concessionari dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli. A maggior ragione se si considera che su 83 concessionari autorizzati, 53 sono italiani e 33 esteri ed i siti complessivamente autorizzati da ADM sono 460 (dati Cgia di Mestre).
Torna all’attenzione, su un piano più generale, anche il tema dell’influenza che ha l’informazione sulla percezione: si legga l’“avviso ai naviganti” che precede l’articolo pubblicato su Repubblica.it del 13.10.2023 che recita testualmente “Avviso ai naviganti: questa storia è appena cominciata. E non è la solita storia: non è calcio scommesse, non si tratta di risultati sportivi alterati ma di ‘betting’, come lo chiamavano i nostri calciatori nelle chat. Gioco d’azzardo allo stato puro. Se le cose resteranno tali, non si muoveranno quindi le Procure, non ci saranno blitz notturni come la storia del nostro calcio insegna”.
In disparte l’erroneità della conclusione per cui non si muoveranno le Procure (dal cui lavoro tutto nasce), salta all’occhio la stonatura del messaggio, in particolare in una fase in cui le indagini sono ancora in corso e la cautela anche comunicativa dovrebbe essere massima. Infatti, un allarme ben più importante dovrebbe scattare (rispetto al clamore suscitato dai blitz notturni) se si guarda alla capacità di gruppi criminali di avvicinare giovani e ricchi calciatori professionisti per raccogliere scommesse tramite piattaforme online illegali. Il tutto in mancanza di tutele per chi diventa solo una preda da spremere senza limiti.
Agli addetti ai lavori non sfugge poi la precisazione giornalistica che il ‘betting’ sia, in questo caso, “gioco d’azzardo allo stato puro”. Se è vero che le piattaforme online utilizzate dai giocatori sono illegali, per cui il richiamo al gioco d’azzardo (punito dal codice penale)allo stato puro può trovare una sua ragion d’essere nella misura in cui si verte nella sfera dell’illegalità, non sfugge una forzatura nell’accostare l’azzardo puro al ‘betting’ laddove ‘bet’ indica la scommessa in generale e nel caso di specie sembra riferirsi alla scommessa sportiva. Appunto il prodotto di gioco dove la componente dell’azzardo è ontologicamente più ridotta fondendosi anche con l’abilità di pronostico.
La volontà mediatica di non distinguere il gioco legale da quello illegale nuoce gravemente agli utenti e anche ai giocatori professionisti. La ‘golosità’ di rendere pubblica la notizia che coinvolge calciatori professionisti prevale, ancora una volta, sulla correttezza dell’informazione.
In realtà, occorrerebbe distinguere nettamente le scommesse legali da quelle illegali, senza fare di “tutta un’erba un fascio”. Del resto, la storia insegna: scommettere sugli esiti sportivi era una pratica diffusa già ai tempi dei Greci. Gli abitanti dell’antica Grecia puntavano del denaro sui loro atleti preferiti in occasione di gare o giochi. Ma attenzione: chi non scommetteva secondo le regole veniva punito con sanzioni pesantissime.
PressGiochi MAG
Fonte immagine: https://depositphotos.com
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