23 Novembre 2024 - 04:39

Le pratiche di de-risking nei rapporti tra sistema bancario italiano e gestori

Tra prassi sconsiderate e novità normative… si vede la luce in fondo al tunnel. Dell’avv. Generoso Bloise

24 Novembre 2023

L’argomento è noto, soprattutto agli operatori che molte volte ne hanno subito la drastica applicazione o comunque le difficoltà operative, ma vale la pena di tracciarne i contorni in modo definito.

L’intero comparto del gioco ha obblighi precisi di tracciabilità dei flussi finanziari, discendenti dalla normativa antimafia e dei pubblici appalti: il denaro maneggiato ha natura pubblica e dei movimenti relativi alla specifica attività è fatto obbligo di dare evidenza tracciando i flussi con l’utilizzo di strumenti di pagamento tracciati, a cui si affianca la necessità di associare il codice CIG che individua il bando (concessione) cui il denaro è da rapportare.

Lo sanno bene – scrive l’avvocato Generoso Bloise sulle pagine di PressGiochi MAG – i gestori che ormai da anni hanno integrato nella loro operatività, il pagamento delle somme di spettanza degli esercenti mediante bonifico bancario, indicando il CIG nella causale del bonifico ovvero nella contabile dello scassettamento richiamata nella causale.

Quindi, il settore deve necessariamente operare tramite il sistema bancario e, gestendo apparecchi che incassano denaro e pagano in denaro (monetine per quanto attiene alle AWP), è evidente che ogni operatore è obbligato con frequenza elevata ad effettuare versamenti in contanti sui conti correnti aziendali.

Il problema è che agli operatori del settore si applicano le medesime regole previste per prevenire i fenomeni di ricliclaggio e quindi tutti i meccanismi di controllo che costituiscono un obbligo per il sistema finanziario e quindi per le banche, poste italiane e altri operatori del sistema finanziario.

La sovrapposizioni delle norme applicabili rende la vita difficile a tutti i soggetti interessati: le banche devono rilevare i versamenti in contante e verificare che questi risultino adeguati per ogni loro cliente alla loro attività, ai loro volumi d’affari e al loro profilo di rischio.

Infatti la normativa sull’antiriciclaggio si fonda proprio sulla valutazione del rischio, proveniente dalle norme europee, recepite dal nostro ordinamento (D.Lgs. 231/2007 novellato dal con il D.lgs. 90/2017 in attuazione della IV Direttiva Antiriciclaggio).

La IV Direttiva prevede, infatti, nei suoi considerando che «Dovrebbe essere adottato un approccio olistico basato sul rischio. [Questo,] non costituisce un’opzione indebitamente permissiva per gli Stati membri e per i soggetti obbligati: implica processi decisionali basati sull’evidenza fattuale, al fine di individuare in maniera più efficace i rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo che gravano sull’Unione e su coloro che vi operano». «Sostenere l’approccio basato sul rischio è una necessità […] per individuare, comprendere e mitigare i rischi» (considerando 22, 23 della IV Direttiva).

In pratica l’accesso e la permanenza nel sistema bancario e finanziario è sottoposto al controllo dei soggetti per valutarne la rischiosità; l’analisi dei profili di rischi e dei comportamenti tenuti dai soggetti possono portare anche all’esclusione dal sistema: in concreto la chiusura dei rapporti.

Le banche pongono quindi in essere il de-risking, ovvero la chiusura dei rapporti con un determinato soggetto, nel rispetto di una serie di parametri indicati, a livello europeo dall’EBA e a livello interno da Banca d’Italia, sempre in attuazione degli obblighi di legge.

Il corto circuito che si viene a generare nei rapporti tra le banche ed alcune categorie di soggetti hanno portato a rilevare che le operazioni di de-risking delle banche sono spesso risultate ingiustificate se non addirittura discriminatorie.

Il problema è segnalato per attività come quelle connesse al gioco, ma non solo, basti pensare ai compro-oro ed altre attività in cui l’uso del contante resta preminente.

Nel settore apparecchi, con riferimento ai gestori, il fenomeno ha assunto dimensioni considerevoli, sono segnalate centinaia di chiusure di conti correnti aziendali in adempimento della normativa (di fatto per de-risking ingiustificato) a cui si sommano anche casi di diniego di effettuare prestiti a dipendenti da aziende del settore, ed in alcuni casi per scelte ‘etiche’ di alcuni gruppi bancari.

In pratica in Italia il settore per adempiere ai propri obblighi di legge deve utilizzare il sistema bancario, ma il sistema bancario in applicazione di altre norme li deve (?) escludere.

A rendere difficile anche il ricorso alla giustizia da parte di un operatore che abbia subito simili comportamenti è anche il fatto che le banche non comunicano di scegliere di cessare i rapporti nell’ambito di una operazione di de-risking sollecitata spesso dal sistema di controllo interno ad ogni singolo istituto (compliance), ma semplicemente comunicano il recesso con preavviso, del tutto non giustificato e perfettamente lecito in quanto contrattualmente previsto e in linea con il testo unico in materia bancaria (TUB).

Le recenti novità normative, sia europee che interne delineano però uno scenario in via di miglioramento e, si spera, di definitivo superamento della situazione contraddittoria e discriminatoria qui descritta.

Infatti, EBA ha recentemente pubblicato le nuove linee direttive volte a contrastare i fenomeni di de-risking ingiustificato e a salvaguardare così l’accesso ai servizi finanziari per i clienti vulnerabili; si tratta di linee guida che sono in fase di recepimento anche in Italia.

È importante rilevare che le nuove linee guida chiariscono l’interazione tra l’accesso ai servizi finanziari e gli obblighi degli istituti in materia di riciclaggio e finanziamento del terrorismo, anche nelle situazioni in cui i clienti hanno motivi legittimi per non essere in grado di soddisfare gli obblighi di adeguata verifica della clientela.

Il documento chiarisce che prima di prendere la decisione di rifiutare un cliente, è necessario prendere in considerazione diverse opzioni. Inoltre, le norme stabiliscono le fasi che gli istituti devono seguire quando valutano se rifiutare o interrompere un rapporto d’affari con un cliente per motivi di rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo o di conformità alle norme antiriciclaggio e al finanziamento del terrorismo.

Con le nuove regole, la banca deve provare a trovare ogni possibile giustificazione per comprendere i motivi per i quali il cliente non soddisfa i parametri della normativa antiriciclaggio e verificare ogni possibile soluzione prima di cessare il rapporto.

Ma soprattutto se la banca giungesse alla conclusione di cessare il rapporto non potrà limitarsi a operare il recesso, ma dovrà dare atto della sua decisione e fare un report (per Banca d’Italia) in cui rende evidente la scelta e le soluzioni alternative valutate per evitare la chiusura.

La notizia positiva è che al recepimento delle nuove regole comunitarie si somma la norma di recente approvata, in fase di conversione del DL Asset (Decreto legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito con modificazioni dalla L. 9 ottobre 2023, n. 136), che fissa un importante principio proprio in materia di de-risking, a tutela di talune categorie di operatori economici, tra cui, come precisato nella relazione all’emendamento approvato, sono compresi gli operatori di gioco pubblico.

All’articolo 16, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, è stato aggiunto il comma 2-bis che prevede che: “I soggetti obbligati assicurano che le procedure adottate ai sensi del presente articolo non escludano, in via preventiva e generalizzata, determinate categorie di soggetti dall’offerta di prodotti e servizi esclusivamente in ragione della loro potenziale elevata esposizione al rischio di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo“.

In pratica le banche non potranno limitarsi ad una valutazione astratta del rischio in ragione del tipo di cliente, ma dovranno invece procedere con maggiore attenzione, valutare il rischio in concreto e, come prescritto dalle linee direttive EBA dare evidenza di aver cercato di evitare l’espulsione del soggetto dal sistema, prima di poter effettuare una scelta come quella della cessazione del rapporto e prima di negare l’accesso solo per la tipologia di attività.

Sarà probabilmente necessario apportare alcune modifiche alla normativa secondaria in materia, ma l’apertura al confronto con le associazioni dei gestori permetterà certamente di superare in via definitiva una stagione buia per gli operatori nel rapporto con il sistema bancario.

 

PressGiochi MAG

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