Si parlerà anche del rapporto tra operatori del gioco pubblico e istituti bancari nella 14ima edizione del Salone antiriciclaggio che si è aperto oggi a Milano presso il Centro Congressi
Si parlerà anche del rapporto tra operatori del gioco pubblico e istituti bancari nella 14ima edizione del Salone antiriciclaggio che si è aperto oggi a Milano presso il Centro Congressi di Palazzo Mezzanotte, in Piazza degli Affari e al quale parteciperà l’avv. Geronimo Cardia, presidente di Acadi e componente della Commissione 231 ODEC Roma e Commissione 231 Sanità CNDCEC.
L’evento ha l’obiettivo di diffondere e rafforzare la cultura dell’antiriciclaggio, e prevede una serie di attività, tra cui interventi di esperti del settore, tavole rotonde e casi studio. Il Salone Antiriciclaggio, offrendo quindi ampie opportunità di confronto tra i professionisti partecipanti ed i maggiori operatori del settore, garantisce la possibilità di conoscere quali siano gli strumenti più efficienti per semplificare le procedure previste dalla normativa vigente.
L’avv. Cardi presenterà durante il suo intervento due paper. Uno sulla gestione efficiente degli adempimenti antiriciclaggio nelle partecipate pubbliche e l’altro sulla possibile soluzione al de-risking ingiustificato inflitto agli operatori del comparto del gioco con la chiusura dei conti correnti col commento all’emendamento recentemente approvato.
Quest’ultimo particolarmente interessante sul fronte del settore del gioco pubblico sul quale il presidente Acadi ha più volte realizzato approfondimenti.
“Il fenomeno del de-risking ingiustificato, – spiega l’avv. Cardi nella sua relazione – individua l’atteggiamento di sfavore degli Istituti Bancari nei confronti degli operatori del gioco pubblico e che si sostanzia nella negazione ingiustificata dell’apertura di conti correnti o, viceversa, nella subitanea chiusura degli stessi.
Il rischio che le Banche tendono a scongiurare è quello del riciclaggio, che potrebbe inverarsi con l’immissione di denaro di provenienza delittuosa nel circuito economico legale mediante il viatico del gioco legale. Si tratta di una posizione motivata dalla presenza di talune norme nel Codice Etico degli Istituti Bancari oltre che dalla ritrosia degli stessi ad adottare una serie di presidi ad hoc. Invero, l’ordinamento prescrive una serie di adempimenti antiriciclaggio, che devono essere adottati dalle aziende del comparto di riferimento al fine di evitare il coinvolgimento in condotte riciclatorie. L’adozione di siffatte guarentigie è particolarmente sentita dagli operatori del gioco, impegnati sempre di più a valorizzare la propria dimensione aziendalistica e ad evitare un trattamento discriminatorio.
Il rischio riciclaggio, infatti, va gestito e non eluso eliminando ogni rapporto e mortificando gli interessi di un intero settore mediante una massiva ed indiscriminata cessazione dei rapporti bancari. La strada da seguire, sembra piuttosto, come indicato anche dall’EBA, quella della verifica rafforzata dell’interlocutore dell’Istituto Bancario secondo i paradigmi a tal fine predisposti dall’ordinamento.
Nello stesso senso è da intendersi anche l’auspicato dialogo tra le Istituzioni coinvolte nella gestione del rischio in questione, ossia Ministero dell’Economia e delle Finanze, Banca d’Italia e Agenzia delle Dogane e dei Monopoli. Il tutto tenendo conto altresì dei possibili contributi da parte delle Associazioni rappresentative degli operatori, circostanza peraltro espressamente contemplata nelle leve suggerite dall’EBA.
Da ultimo, si registra l’approvazione di un importante emendamento che accoglie la visione suggerita. La Commissione VIII del Senato ha approvato l’emendamento che introduce, nella norma che disciplina le procedure di mitigazione del rischio (art. 16 D. Lgs. 231/2007), il seguente periodo: «I soggetti obbligati assicurano che le procedure adottate ai sensi del presente articolo non escludono, in via preventiva e generalizzata, determinate categorie di soggetti dall’offerta di prodotti e servizi esclusivamente in ragione della loro potenziale elevata esposizione al rischio di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo».
L’emendamento in questione, modifica altresì l’art. 17 riferendo le prescrizioni in esso contenute riguardo all’adeguata verifica della clientela avvengano secondo i crismi dell’art. 18 comma I lett. d), e cioè che essa avvenga in maniera costante, per tutta la durata del rapporto con il cliente. Laddove l’art. 18 del medesimo decreto dispone che gli obblighi di adeguata verifica della clientela si attuano attraverso: «d) il controllo costante del rapporto con il cliente, per tutta la sua durata, attraverso l’esame della complessiva operatività del cliente medesimo, la verifica e l’aggiornamento dei dati e delle informazioni acquisite nello svolgimento delle attività di cui alle lettere a), b) e c), anche riguardo, se necessaria in funzione del rischio, alla verifica della provenienza dei fondi e delle risorse nella disponibilità del cliente, sulla base di informazioni acquisite o possedute in ragione dell’esercizio dell’attività».
Non resta che seguire l’iter legislativo e prendere atto che la disposizione di nuova introduzione cristallizza specificamente il principio in realtà già normato secondo cui gli intermediari finanziari attuino una gestione dei rischi equilibrata, assicurando che le loro decisioni siano basate su informazioni aggiornate, approfondite, tecnicamente rafforzate e non basata su valutazioni sbrigative, pregiudizi, informazioni incomplete o obsolete.
In questo modo l’accesso ai servizi bancari sarà immune da discriminazioni, individuando il giusto punto di equilibrio tra gestione efficiente del rischio, prevenzione e non discriminazione”.
PressGiochi
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