23 Novembre 2024 - 08:44

Tar Toscana, non è una nuova apertura la sala che subisce il recesso unilaterale

La legge regionale sul gioco della Toscana considera come nuove aperture solamente i casi in cui il contratto tra la sala e concessionario di riferimento viene rescisso o risolto. Il

29 Settembre 2023

La legge regionale sul gioco della Toscana considera come nuove aperture solamente i casi in cui il contratto tra la sala e concessionario di riferimento viene rescisso o risolto. Il recesso unilaterale invece non viene menzionato, e pertanto la sala che successivamente si collega a un nuovo concessionario non può essere considerata una nuova apertura. Con questa motivazione il Tar Toscana ha accolto il ricorso intentato da una sala scommesse contro il provvedimento con cui la Questura di Pistoia aveva negato l’emissione di una nuova licenza di pubblica sicurezza.

La vicenda risale ai primi mesi del 2022, il concessionario cui era collegata la sala in questione aveva deciso di recedere unilateralmente il contratto, l’agenzia a quel punto si è collegata a un nuovo operatore e ha presentato istanza per ottenere una nuova licenza di pubblica sicurezza. La Questura ha però respinto la richiesta rilevando – come riassume il Tar – che “la stipula di un contratto con altro concessionario non può essere ritenuta un mero rinnovo o subentro poiché è atto nuovo per cui la nuova istanza presentata da parte ricorrente prevede il rilascio di una licenza di P.S., per nuova attività di raccolta scommesse che permette, tra l’altro, anche l’istallazione di nuovi apparecchi AWP”. In altre parole, visto che la sala si trovava in una situazione equiparata a nuova apertura, avrebbe dovuto rispettare il distanziometro di 500 metri. Si trovava invece nelle vicinanze di diversi luoghi sensibili.

Il Tar tuttavia ha sostenuto una diversa interpretazione: “il recesso unilaterale è ben diverso dalla rescissione e dalla risoluzione del contratto, che sono le due uniche ipotesi contemplate dal comma 5, lett. “a” dell’art. 4 L.R. Toscana n. 57/2013 ai fini dell’equiparazione della stipula di un nuovo contratto a una nuova installazione”. I giudici sottolineano anche che “non risulta che la P.A. abbia appurato che, per effetto del nuovo contratto, vi sia stato un aumento quantitativo o qualitativo dell’offerta di gioco sul territorio”.

PressGiochi

Fonte immagine: https://it.depositphotos.com

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