Il Consiglio di Stato ha accolto l’appello promosso dal Comune di Spirano contro la sentenza del T.a.r. Lombardia, sezione staccata di Brescia, con il quale era stato annullato, con effetti
Il Consiglio di Stato ha accolto l’appello promosso dal Comune di Spirano contro la sentenza del T.a.r. Lombardia, sezione staccata di Brescia, con il quale era stato annullato, con effetti limitati al “10 e lotto” e al “gratta e vinci”, le norme del regolamento approvato dal Comune per il contrasto al fenomeno del gioco d’azzardo patologico derivante da forme di gioco lecito, che prevedevano l’introduzione di fasce orarie e il divieto di installazione di apparecchi o distributori automatici all’esterno degli esercizi.
Secondo il Tar, per tali giochi opererebbe “un assetto normativo e regolamentare speciale che (…) detta specifiche prescrizioni in ordine all’orario”.
La FIT di fronte al Tar aveva contestato la legittimità del regolamento del comune di Spirano, deducendo la insussistenza del potere regolamentare del Comune in ordine alla disciplina dei giochi in questione (“gratta e vinci”; “10 e lotto”), in ragione della specialità del regime giuridico concessorio previsto per il gioco “10 e lotto” e, comunque, al mancato assoggettamento dell’esercizio di queste attività di gioco lecito all’autorizzazione di pubblica sicurezza nonché in considerazione della insussistenza rispetto ai predetti giochi dei presupposti per l’esercizio del potere regolamentare comunale, previsto dall’art. 50, comma 7, del T.u.e.l..
Come spiega oggi il Consiglio di Stato accogliendo l’appello del Comune a faveore dell’introduzione dei limiti orari a gratta e vinci e 10&Lotto: “Il giudice di primo grado, pur ritenendo il Comune legittimato all’esercizio del potere regolamentare anche con riguardo ai giochi in questione, ha sostenuto (prescindendo dalle censure dedotte dalle parti ricorrenti) che il potere regolamentare non sia stato esercitato correttamente, essendo viziato sotto il profilo della carenza istruttoria e motivazionale in ordine alla mancata valutazione della ricadute delle limitazioni orarie previste a livello regolamentare sui proventi della gestione dei giochi e costituendo una indebita intromissione del Comune sul potere del gestore di organizzare gli spazi esterni del proprio esercizio.
Orbene, come sopra evidenziato, i vizi di legittimità riscontrati dal giudice di prime cure e posti alla base della decisione impugnata (di accoglimento parziale del ricorso), non trovano un riscontro espresso o implicito nelle deduzioni delle parti ricorrenti (in primo grado) e si pongono al di fuori del perimetro dei poteri attribuiti al giudice amministrativo, delimitato dal richiamato principio della corrispondenza tra chiesto e pronunciato.
In conclusione, per le ragioni che precedono, deve ritenersi inficiato dal vizio di ultrapetizione il capo di sentenza con cui il giudice di primo grado ha annullato “con effetti limitati al 10 e Lotto e al Gratta e Vinci, in relazione all’interesse fatto valere in giudizio, le norme del Regolamento che prevedono l’introduzione di fasce orarie (art. 5) e il divieto di installazione di apparecchi o distributori automatici all’esterno degli esercizi (art. 4 comma 4)”; conseguentemente, il ricorso in appello deve essere accolto e, in riforma della sentenza impugnata, il ricorso di primo grado deve essere respinto”.
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