23 Novembre 2024 - 11:25

Scommesse e giochi online divisi tra Phygital e Onlife

Phygital e onlife. Due nuovi termini alla ribalta nel mondo del gaming, che sintetizzano alla perfezione questa fase storica dell’industria. La convergenza e la compenetrazione fra mondi reali e virtuali

11 Agosto 2023

Phygital e onlife.

Due nuovi termini alla ribalta nel mondo del gaming, che sintetizzano alla perfezione questa fase storica dell’industria. La convergenza e la compenetrazione fra mondi reali e virtuali è la chiave per attirare la clientela, in qualsiasi mercato si tratti, e non necessariamente solo quella delle fasce giovanili. Vuoi o non vuoi, tutti siamo oggetto di questo tipo di interazioni, che in certi casi diventano persino dei percorsi obbligati; perciò, o ci si adatta oppure si rischia di finire ai margini della società.

Phygital, ovvero la fusione (tecnicamente, la crasi) di physical e digital, e onlife, punto di incontro fra online e offline – al di là della loro distinzione teoretica, per cui onlife è la realtà in cui oggi viviamo e phygital è l’integrazione tra fisico e digitale nelle attività commerciali e dei brand – sono strettamente connessi alla strategia omnichannel che, nel nostro settore, è diventata un must non solo per gli operatori cosiddetti ‘terrestri’ ma anche per quelli che operano esclusivamente sulla rete internet.

Nel primo caso, si tratta chiaramente della tendenza, da parte degli operatori tradizionali, di incontrare le attuali esigenze dei giocatori, che si sono riversati massicciamente sul fronte online durante la pandemia e che in realtà, soprattutto quelli più avvezzi agli strumenti multimediali, già da prima avevano cominciato ad apprezzare tutti i vantaggi di scommettere (e di giocare in senso lato) utilizzando i propri devices piuttosto che recarsi nei punti fisici dedicati.

Nel secondo caso, si assiste al costante aumento dei PVR sul territorio (sembra che il loro numero abbia superato la soglia delle 50mila unità, ma c’è addirittura chi parla di 70/90mila punti!) – in parte dovuta al reintegro dell’offerta dei punti vendita espulsi dai distanziometri – il cui raggio d’azione è stato, sì, ben delimitato, ma all’atto pratico tendono ad espandersi in una esplicita attività di raccolta di gioco, che non è consentita.

Come ben sappiamo, la ADM dalla circolare del 22 maggio 2022, ha dettato numerose restrizioni e dettagliate misure di presidio che i concessionari GAD debbono attivare per controllare l’attività dei PVR (poi ‘ammorbidite’ a seguito dell’open hearing del 30 settembre 2022), rendendoli di fatto responsabili di tutte le situazioni di mancato rispetto della disciplina di settore.

D’altra parte, è sempre e solo il controllo diretto da parte degli organismi competenti l’arma più efficace per stroncare l’illegalità. Effettivamente, dalle indagini svolte dalle autorità preposte è emerso che molti PVR vengono utilizzati per coprire l’attività clandestina di somministrazione di siti illegali, spesso sotto l’egida della criminalità organizzata.

In sintesi, le norme ci sono ma è difficile applicarle. A maggior ragione in questo caso, visto che i PVR non hanno necessità di ottenere licenze né concessioni e si annidano in esercizi dalle più varie tipologie. E la situazione, alla luce del dettato della bozza della legge delega fiscale all’esame della Camera, sembra essere destinata a non cambiare.

Ora, è evidente che, laddove i PVR dovessero entrare ‘ufficialmente’ nella filiera di settore, con tanto di incombenze economiche e burocratiche da rispettare, essi chiederebbero qualcosa in più rispetto alle azioni attualmente consentite, ma ciò si scontrerebbe con l’oggetto stesso della concessione GAD di cui è in possesso l’azienda che usufruisce dei servizi del Punto, oltre che andare a creare condizioni sfavorevoli di concorrenza per i titolari delle concessioni scommesse a terra i quali, forse è superfluo dirlo, non hanno alcun bisogno dei PVR.

C’è il rischio che questi Punti rimangano nella cosiddetta ‘zona grigia’ del settore (già ampiamente occupata dai CTD), la cui sopravvivenza sarebbe assurda nel contesto di un riordino che ha l’ambizione di essere, se non definitivo, di lunga durata.

La soluzione prospettata dalla Delega stessa, ovvero di affidare ai concessionari della raccolta del gioco a distanza la ‘diretta responsabilità’ dei PVR, è di fatto l’unica praticabile, anche se i diretti interessati hanno già manifestato diverse perplessità rispetto a talune incombenze, chiedendo giustamente regole più chiare e applicabili.

Altre strade non sembrano esserci, anche perché la Delega stessa, alla lettera c) dell’art. 13, orienta il tutto verso un obiettivo già noto ed inderogabile: eliminare le distorsioni che hanno affievolito la distinzione tra la rete del gioco a distanza e la rete di raccolta ‘fisica’ del gioco legale, con conseguente violazione dei relativi parametri normativi e concessori. Nonostante ciò, avviare una riflessione su questo tema sarebbe interessante.

Alla luce di tutto ciò, la disinvoltura con cui certi intermediari promuovono in rete i loro pacchetti per l’apertura di PVR, facendoli passare per la nuova terra del Bengodi (alte commissioni e nessun rischio!) lascia perplessi. Anche perché, personalmente, riteniamo che il fenomeno andrà ad affievolirsi nel momento in cui saranno allentate le maglie del divieto di pubblicità, come è nelle intenzioni del Governo. Molti operatori online, infatti, utilizzano questo canale anche per promuovere i rispettivi marchi e offerte, essendo esso più impattante rispetto ai siti ‘.news’ o alle ‘comparazioni quote’ fatte nelle trasmissioni sportive televisive.

 

PressGiochi

 

 

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