La Spezia. Il Tar conferma chiusura attività in applicazione alle norme sulle distanze
Il Tar Liguria ha rigettato la domanda incidentale di sospensione dell’esecuzione del provvedimento di chiusura di una sala giochi emesso dal comune di La Spezia in quanto contrario alle norme
02 Ottobre 2015
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Il Tar Liguria ha rigettato la domanda incidentale di sospensione dell’esecuzione del provvedimento di chiusura di una sala giochi emesso dal comune di La Spezia in quanto contrario alle norme introdotte dalla legge regionale sul gioco n. 17 del 2012 relativamente alle distanze minime.
Il giudice ha chiarito che la previsione di un ulteriore controllo amministrativo (l’autorizzazione comunale ex art. 1 comma 2 L.R. n. 17/2012), che si cumula con quello di polizia ex art. 88 T.U.L.P.S. si giustifica con gli interessi di rilievo costituzionale che sono implicati dall’attività di gioco a premi in denaro. Inoltre la licenza della Questura è successiva all’entrata in vigore della legge regionale n. 17/2012 e del regolamento comunale, sicché l’affidamento del ricorrente circa l’inutilità dell’autorizzazione comunale non è sembrat meritevole di tutela.
Per il Tar, in conclusione, sono prevalenti, nel bilanciamento degli interessi, le finalità pubbliche di prevenzione sociale sottese alle disposizioni sulle distanze minime dai luoghi sensibili.