La scuola per l’infanzia ai sensi degli artt. 1-3 del d. lgs. 19 febbraio 2004 n.59 va qualificata a semplice lettura come istituto scolastico, anche se non ne è obbligatoria
La scuola per l’infanzia ai sensi degli artt. 1-3 del d. lgs. 19 febbraio 2004 n.59 va qualificata a semplice lettura come istituto scolastico, anche se non ne è obbligatoria la frequenza, dato che la legge si preoccupa di fissarne le finalità, di assicurare che essa proponga un’offerta formativa uniforme sul territorio nazionale, di definirne l’orario e di assicurare nel suo ambito il conseguimento di “obiettivi formativi”, come è caratteristico in generale di qualunque istituto dedicato all’istruzione.
Con questa motivazione il Consiglio di Stato ha respinto l’appello di una sala giochi di Bologna costretta a delocalizzare entro dicembre 2022. La avendo rispettato tale termine, il comune ne ha quindi ordinato la chiusura nel marzo 2023 perché posta entro un raggio di 500 metri da una scuola, come previsto dalla legge regionale sul gioco dell’Emilia Romagna.
Palazzo Spada ha quindi confermato la decisione presa in precedenza dal T.a.r. ER che aveva respinto l’istanza cautelare contestuale a questo ricorso, ritenendo anzitutto la mancanza del fumus. “Ciò in primo luogo per la possibile sua inammissibilità, meglio detto irricevibilità, dato che la classificazione della scuola (posta vicino alla sala giochi) nel senso contestato sarebbe stata nota dal 12 febbraio 2019, data di una comunicazione comunale in merito. In secondo luogo, il T.a.r. ha ritenuto che la classificazione in questione sia corretta. Inoltre, il T.a.r. ha ritenuto la mancanza del periculum, essendo pendente un procedimento di delocalizzazione dell’attività in altro Comune”.
PressGiochi
Fonte immagine: pressgiochi.it
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