23 Novembre 2024 - 17:06

Distanziometro: CdS accoglie ricorso di una sala Vlt di Forlì, il Tar invece nega la proroga per una sala giochi di Rimini

Il Consiglio di Stato ha accolto oggi l’istanza cautelare di una sala Vlt posta nel comune di Forlì e soggetta al distanziometro. Secondo Palazzo Spada “sul tema vengono in rilievo

05 Giugno 2023

Il Consiglio di Stato ha accolto oggi l’istanza cautelare di una sala Vlt posta nel comune di Forlì e soggetta al distanziometro.

Secondo Palazzo Spada “sul tema vengono in rilievo valori costituzionalmente rilevanti relativi, da un lato, alla tutela della salute e, dall’altro, all’esercizio delle attività economiche il cui pregiudizio può intervenire a seguito di una piena cognizione del merito… e che prevale, sotto il profilo del periculum, l’esigenza di continuità dell’attività di impresa, che, a quanto consta dagli atti in causa, non ha subito interruzioni rispetto a quella della definizione della questione”.


Non ha avuto stessa fortuna un’altra sala giochi posta nel comune di Rimini entro un raggio di 500 metri da una scuola quindi obbligata a delocalizzare secondo quanto stabilito dalla legge regionale.

Per il Tribunale amministrativo regionale per l’Emilia Romagna la sala non merita una proroga.

Come si legge nella sentenza “Con atto comunicato il 20 gennaio 2020 l’Amministrazione comunale ha edotto la ricorrente in merito all’emanazione delle proprie delibere di mappatura dei luoghi sensibili ed alla ricomprensione della sala giochi tra quelle non consentite, disponendone la chiusura nel termine di sei mesi, ragion per cui non vi sono dubbi sulla piena conoscenza a partire da tal momento e sul carattere lesivo di tal provvedimento.

Con la d.G.R. n. 831/2017 è stata prevista la concessione da parte dei comuni di una proroga fino ad un massimo di sei mesi rispetto al termine per l’adozione del provvedimento di chiusura finalizzata a consentire la delocalizzazione delle sale gioco mediante presentazione di istanza di permesso a costruire.

Per quel che qui rileva la successiva d.G.R. 68 del 2019 ha tra l’altro stabilito che “al fine di salvaguardare gli investimenti effettuati e tutelare il legittimo affidamento degli operatori economici, l’aggiornamento della mappatura non ha effetto nei confronti di chi, nel rispetto della mappatura vigente, esercita l’attività o l’ha delocalizzata, per un periodo congruo a consentire l’ammortamento degli investimenti effettuati, comunque non eccedente la durata massima di dieci anni dalla notifica dell’approvazione dell’aggiornamento della mappatura”.

La ratio della deroga è quella esplicitata nella previsione stessa, cioè di tutelare il legittimo affidamento da parte di coloro che “regolari ab origine” o “regolarizzati mediante successiva delocalizzazione”, potrebbero aver fatto degli investimenti. A questi soggetti, e solo a questi, la delibera riconosce, in ragione del legittimo affidamento e in relazione all’entità dell’eventuale investimento effettuato, la possibilità di non dover chiudere entro i termini ordinari previsti nella delibera n. 831, cioè sei mesi dalla comunicazione dell’avvenuta mappatura. Per questi, e solo per questi casi, la delibera consente, in presenza di nuova mappatura, di fare istanza di delocalizzazione, anche se i termini iniziali per la delocalizzazione fossero già scaduti (proprio perché il titolare, essendo in regola e non avendo – o non sapendo ancora di avere – luoghi sensibili nelle vicinanze non aveva chiesto di delocalizzare).

La possibilità di chiedere la delocalizzazione (con riapertura dei termini) è legata alla nuova mappatura ed è riservata a chi prima non lo ha fatto perché in regola e che ora può invece ritenere di farlo perché si ritrova ad una distanza inferiore a 500 mt da un luogo sensibile, come “certificato” dalla nuova mappatura”.

Nel caso di specie è vero che il Comune soltanto con la seconda mappatura disposta con del. G.C. 388/2019 ha effettivamente individuato luoghi sensibili posti nel raggio di 500 mt. dalla sala giochi della ricorrente, nulla invece rilevandosi nella prima mappatura disposta con del. G.C. n. 340/2017.

Non di meno preme però rilevare come tale prima ricognizione effettuata dall’Amministrazione comunale sia stata dichiaratamente provvisoria attesa la necessità di ottenere la mappatura da parte dei comuni contermini, secondo le stesse previsioni della d.G.R. 8312017, elemento decisivo per negare l’esistenza di un legittimo affidamento in capo alla ricorrente, quale operatore economico operante da anni nel settore della raccolta del gioco lecito a conoscenza, secondo l’ordinaria diligenza esigibile “eiusdem professionis et condicionis” delle disposizioni normative ed amministrative vigenti”.

PressGiochi

Fonte immagine: pressgiochi.it

×