La situazione anomala attuata dal comune di Venezia ha portato oggi il Tribunale amministrativo regionale del Veneto ad annullare le fasce orarie stabilite per le sale giochi. Il Comune di
La situazione anomala attuata dal comune di Venezia ha portato oggi il Tribunale amministrativo regionale del Veneto ad annullare le fasce orarie stabilite per le sale giochi.
Il Comune di Venezia, infatti, a seguito dell’entrata in vigore della legge regionale sul gioco ha esercitato il proprio potere discrezionale di disciplinare l’orario di funzionamento degli apparecchi di gioco sovrapponendo la previgente disposizione regolamentare e le fasce minime di interruzione del gioco imposte a livello regionale, così, di fatto, riducendo ulteriormente l’orario di esercizio dell’attività di gioco, attraverso un atto che integra l’ipotesi di un provvedimento viziato dall’incompetenza di chi l’ha adottato e comunque privo della necessaria motivazione.
Il Comune di Venezia – ha spiegato oggi il Tar accogliendo il ricorso di un operatore di gioco difeso dallo studio legale Giacobbe Tariciotti – non si è limitato a ritenere che potesse continuare a trovare applicazione il proprio regolamento comunale, ma ha ritenuto di dover applicare una disciplina ancora più restrittiva di quella ivi contenuta, senza procedere a una formale modifica del regolamento. Nella sostanza, dunque, il Comune, ha ritenuto di adeguare la propria regolamentazione alla sopravvenuta disciplina, ma lo ha fatto senza utilizzare i necessari strumenti giuridici.
A seguito dell’entrata in vigore della Legge Regionale n. 38 del 10 settembre 2019 la Giunta Regionale ha adottato la Deliberazione n. 2006 del 30 dicembre 2019, con cui ha stabilito tre fasce di interruzione del gioco lecito da porre in essere in modo omogeneo ed uniforme su tutto il territorio regionale: dalle 7.00 alle 9.00; dalle 13.00 alle 15.00 e dalle 18.alle 20.00.
Conseguentemente, il Comune di Venezia ha chiarito, con la Nota P.G. 2020/0041555 del 22.1.2020, che la messa in funzione degli apparecchi avrebbe dovuto osservare, per effetto della sovrapposizione della disciplina regionale sul regolamento comunale, il nuovo orario 9.00 – 13.00 e 15.00 -18.00, con una riduzione quindi di un’ora e mezzo del funzionamento degli apparecchi di gioco rispetto a quanto stabilito dalla norma locale.
La giurisprudenza amministrativa ha ormai univocamente riconosciuto alle amministrazioni comunali (e, nella specie, al Sindaco, in base all’art. 50, comma 7 del Tuel) il potere di disciplinare gli orari delle sale da gioco o di accensione e spegnimento degli apparecchi durante l’orario di apertura degli esercizi in cui i medesimi sono installati.
Il potere del Sindaco di regolamentare gli orari di apertura delle sale gioco e di funzionamento degli apparecchi da gioco deve essere esercitato ponderando, in termini ragionevoli e proporzionali, i contrapposti interessi che vengono in rilievo nella fattispecie. ….Conseguentemente, la determinazione dei limiti orari per l’esercizio del gioco d’azzardo lecito non può mai prescindere da un’accurata indagine sull’effettiva sussistenza dell’interesse contrapposto a quello dei titolari delle autorizzazioni rilasciate dalle Autorità di P.S..
“Il Comune, si legge ancora nella sentenza – , a fronte della sopravvenuta disciplina regionale, avrebbe potuto tenere fermo il proprio regolamento comunale (che prevede la possibilità di funzionamento degli apparati di gioco tra le ore 9.00 e le ore 13.00 e tra le ore 15.00 e le ore 19.30), il che avrebbe comunque determinato una limitazione dell’attività di gioco molto più ampia di quella prevista dalla Regione”.
Il comune ha ritenuto, invece – di dover applicare una disciplina ancora più restrittiva di quella ivi contenuta, senza procedere a una formale modifica del regolamento.
“In assenza di una deliberazione del Consiglio comunale o di un’ordinanza sindacale a monte, la nota del Dirigente che impone un nuovo orario di messa in funzione degli apparecchi automatici di intrattenimento di cui all’art. 110, comma 6 lettera lettera a) c) e c bis) risulta, dunque, essere un atto viziato da incompetenza, in quanto adottato da un organo dell’ente (il dirigente della Direzione Servizi al cittadino e imprese) privo del potere di modificare le previsioni del vigente regolamento comunale.
PressGiochi
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