23 Novembre 2024 - 18:20

Pubblicate le faq dell’Agenzia Entrate – Riscossione sulla Rottamazione Quater

L’associazione nazionale Sapar rende noto agli associati che l’Agenzia delle Entrate -Riscossione ha pubblicato il 12 Maggio scorso le Faq inerenti le domande di definizione agevolata relative ai carichi affidati

19 Maggio 2023

L’associazione nazionale Sapar rende noto agli associati che l’Agenzia delle Entrate -Riscossione ha pubblicato il 12 Maggio scorso le Faq inerenti le domande di definizione agevolata relative ai carichi affidati all’Agente della Riscossione tra il 1°Gennaio 2000 ed il 30 Giugno 2022 (anche se la notifica della cartella è avvenuta successivamente al 30 Giugno 2022).

Tra i diversi chiarimenti forniti ci sono i seguenti:

– la domanda deve essere fatta pervenire entro il 30 Giugno 2023 accedendo all’area riservata del portale dell’Agenzia Entrate riscossione tramite Spid, Carta nazionale dei Servizi o Firma digitale oppure tramite l’Area pubblica del sito compilando il Form in essa presente e allegando la documentazione di riconoscimento richiesta.

–Entro il 30 Settembre 2023 l’Agenzia Entrate-Riscossione invierà la comunicazione di accoglimento della domanda (con piano rateale) o la comunicazione di diniego (completa di motivazione).

-In caso di accoglimento della domanda l’Agenzia delle Entrate-Riscossione sospende le procedure cautelari ed esecutive in essere. Restano fermi solo eventuali fermi o ipoteche già iscritti alla data di presentazione della domanda.

-E’possibile optare per il versamento in unica soluzione o per il versamento rateale in un massimo di 18 rate consecutive (scadenze 31 Ottobre e 30 Novembre 2023 e le restanti rate per il 28 Febbraio, il 31 Maggio, il 31 Luglio ed il 30 Novembre di ciascun anno a partire dal 2024).

-In caso di omesso pagamento anche di una sola rata o versamento insufficiente o con ritardo superiore a 5 giorni si decade dalla definizione agevolata ed i pagamenti effettuati vengono considerati come acconto dell’importo complessivamente dovuto.

-E’ possibile far rientrare nella domanda di definizione agevolata anche le cartelle di pagamento relative a precedenti contenziosi in essere. In tal caso nella domanda si assume l’impegno alla rinuncia ai contenziosi pendenti che nelle more dell’accoglimento della domanda e, successivamente, dei pagamenti sono sospesi dal giudice. La definitiva estinzione del giudizio avviene con la produzione della documentazione attestante il completamento dei pagamenti, in caso contrario viene revocata la sospensione del giudizio su istanza di una delle parti.

– E’ possibile altresì far rientrare nella domanda di definizione agevolata carichi compresi in precedenti “rottamazioni” anche se decadute per mancato, omesso o tardivo versamento.

–A seguito della domanda di definizione agevolata i carichi oggetto della domanda non sono considerati inadempienze ai fini del rilascio del Durc (ovviamente se la domanda non dovesse poi essere accolta le inadempienze torneranno ad essere considerate ai fini della regolarità contributiva).

-In caso di presentazione (nonché di successivo accoglimento) della domanda fino al pagamento della prima o unica rata sono sospese eventuali precedenti rateizzazioni non rientranti nella domanda di definizione agevolata (in caso di mancato accoglimento della domanda le precedenti rateizzazioni accordate tornano efficaci); le rateizzazioni precedenti relative invece a carichi rientranti nella domanda di definizione agevolata in caso di accoglimento della stessa sono revocate.

-E’ possibile verificare sul sito dell’Agenzia delle Entrate -Riscossione la presenza di cartelle che possono rientrare nella domanda di definizione agevolata accedendo al portale dell’Ente tramite Spid, firma digitale o Carta nazionale dei Servizi o tramite l’Area pubblica del sito allegando la documentazione di riconoscimento richiesta.

Si rendono disponibili le faq pubblicate dall’Agenzia delle Entrate-Riscossione:

FAQ_DefinizioneAgevolata

 

 

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