23 Novembre 2024 - 20:01

Scommesse sportive e imposta unica: altre 5 sentenze confermano che il CTD è esonerato dal versamento dopo il 2016

Ancora una volta, il Giudice Tributario conferma che Stanley non può pagare le imposte previste per le attività illecite e ribadisce l’esonero del CTD e la “non assoggettabilità dell’attività di

04 Maggio 2023

Ancora una volta, il Giudice Tributario conferma che Stanley non può pagare le imposte previste per le attività illecite e ribadisce l’esonero del CTD e la “non assoggettabilità dell’attività di Stanley ad alcun trattamento sanzionatorio tributario, proprio perché essa non partecipa alla gestione di un’attività di gioco illecita.”

La Corte di Giustizia Tributaria di Perugia con 5 diverse sentenze ha accolto i ricorsi proposti dagli Avvocati Daniela Agnello e Vittoria Varzi e ha ribadito che ADM ha errato il criterio di determinazione dell’imposta unica che dev’essere calcolata sui ricavi dell’attività del bookmaker con totale esonero del CTD a partire dall’anno 2016.

 

Il Giudice Tributario di Perugia, ha accolto le censure della difesa precisando che “La legge di stabilità 2016 (L. 28 dicembre 2015, n. 208) ha così di certo modificato la natura dell’imposta sulle scommesse da indiretta ad imposta diretta, applicandola di conseguenza sui ricavi dell’attività economica; il comma 945 ha stabilito che “A decorrere dal 1º gennaio 2016, alle scommesse a quota fissa, escluse le scommesse ippiche, l’imposta unica di cui al decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504, si applica sulla differenza tra le somme giocate e le vincite corrisposte, nelle misure del 18 per cento, se la raccolta avviene su rete fisica, e del 22 per cento, se la raccolta avviene a distanza”.

La Corte ha annullato gli avvisi di accertamento in quanto nel caso di specie “L’imposizione… andava calcolata solo sui ricavi dell’attività del bookmaker, titolare dell’attività economica, con esonero del CTD”.

 

Il Giudice ha richiamato principi oramai consolidati in materia, evidenziando che la normativa applicata dall’ufficio, dall’eminente carattere sanzionatorio, non trova applicazione nel caso di specie in quanto “Tale voluntas legis tesa a reprimere il gioco illegale, non è riconciliabile con la peculiare situazione in cui opera Stanley ed i CTD alla medesima affiliati, in quanto, come ripetutamente riconosciuto dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia [cfr. le già citate sentenze Placanica, 06.03.2007, Cause Riunite C338/04, C-359/04 e C-360/04; Costa-Cifone,16.02.2012, Cause Riunite C-72/10 e C-77/10; Laezza, 28.01.2016, Causa C-374/14], essi non svolgono per nulla attività illecita.”

 

Ancora una volta la Corte Tributaria ha confermato che la Stanleybet va assoggettata al medesimo trattamento fiscale previsto per i soggetti concessionari e regolarizzati, non rientrando tra gli operatori con attività illecita.

 

L’avv. Agnello dichiara “I Giudici Tributari con riguardo all’imposizione fiscale per gli anni dal 2016 manifestano un orientamento costante: dopo Napoli, Milano, Cremona, Verona e Taranto anche Perugia conferma la piena legittimità dell’attività del bookmaker maltese, con applicazione dei diritti e delle prerogative dei concessionari statali, con totale esonero dei centri dall’imposizione fiscale e conseguente annullamento degli avvisi di accertamento e di ogni trattamento sanzionatorio”.P

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