Per il Tar del Lazio è illegittima la decisione di Roma Capitale di imporre la sospensione del funzionamento degli apparecchi da gioco ad una sala Vlt colpevole di non aver
Per il Tar del Lazio è illegittima la decisione di Roma Capitale di imporre la sospensione del funzionamento degli apparecchi da gioco ad una sala Vlt colpevole di non aver rispettato per ben due volte il limete orario alle attività di gioco disposto dal Comune.
La Polizia Municipale di Roma Capitale ha accertato per ben due volte che nella sala giochi – difesa dalla studio legale Giacobbe Tariciotti e associati – “erano accesi e abilitati al gioco, in orari non consentiti, apparecchi di intrattenimento e svago, di cui all’art. 110, comma 6, lettera b) del T.U.L.P.S.” in violazione di quanto dispone l’ordinanza sindacale n. 111 del 26.06.2018 volta al contrasto del fenomeno della ludopatia che ha disciplinato gli orari di funzionamento degli apparecchi da gioco con vincita in denaro.
L’amministrazione, dopo aver verificato che l’operatore economico aveva violato per due volte in un anno solare le disposizioni sull’orario di funzionamento degli apparecchi, ha disposto la sanzione accessoria della sospensione per cinque giorni consecutivi del funzionamento di tutti gli apparecchi di intrattenimento presenti nell’esercizio commerciale.
Per il Tribunale amministrativo, “il provvedimento di applicazione della sanzione amministrativa accessoria della sospensione dell’attività commerciale è illegittimo in quanto è stata adottato prima che divenisse definitiva anche la seconda violazione commessa nel medesimo anno solare (2022) violando in tal modo la disciplina contenuta negli artt. 18 e 20 della legge n. 689/1990”.
L’Ordinanza Sindacale prevede che l’applicazione delle sanzioni amministrative principali (pecuniaria) e accessorie (sospensione dell’attività) stabilite per la violazione delle sue disposizioni debba avvenire nel rispetto dei “principi” recati dalla legge n. 689/1981 che contiene la disciplina generale delle sanzioni amministrative pecuniarie.
L’art. 20 della legge n. 689/1981 prescrive, in particolare, che “le sanzioni amministrative accessorie non sono applicabili fino a che è pendente il giudizio di opposizione contro il provvedimento di condanna o, nel caso di connessione di cui all’articolo 24, fino a che il provvedimento stesso non sia divenuto esecutivo”.
Nel caso di specie, la ricorrente ha provveduto al pagamento della prima sanzione amministrativa pecuniaria senza sollevare contestazioni nei termini di legge. La prima sanzione è divenuta pertanto definitiva.
Al contrario, rispetto alla seconda sanzione amministrativa pecuniaria la ricorrente, una volta ricevuto il (secondo) verbale di accertamento i propri “scritti difensivi” al fine di dimostrare l’illegittimità di quanto accertato. Nonostante la trasmissione delle osservazioni difensive l’amministrazione non ha adottato il provvedimento di ordinanza-ingiunzione previsto dall’art. 18 della legge n. 689/1990 ma ha disposto (dopo due giorni dalla trasmissione delle osservazioni) la sanzione accessoria.
Ne consegue che il provvedimento di applicazione della sanzione amministrativa accessoria della sospensione dell’attività commerciale è illegittimo.
PressGiochi
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