15 Novembre 2024 - 00:03

Camera. Approda la Delega al Governo per la riforma fiscale

Presentata e stampata ufficialmente alla Camera dei deputati la Delega al Governo per la riforma fiscale. Con il presente disegno di legge – scrive il Ministro all’economia Giancarlo Giorgetti –

07 Aprile 2023

Presentata e stampata ufficialmente alla Camera dei deputati la Delega al Governo per la riforma fiscale.

Con il presente disegno di legge – scrive il Ministro all’economia Giancarlo Giorgetti – il Governo chiede alle Camere la delega legislativa per la revisione
del sistema tributario, da attuare in relazione alle materie, nei termini, secondo i princìpi e criteri direttivi e con la procedura disciplinati dagli articoli il cui conte-
nuto è illustrato in questa relazione.

All’articolo 13, titolato Giochi, “La norma conferisce delega al Governo per il riordino delle disposizioni vigenti in materia di giochi pubblici, confermando il modello organizzativo del sistema costituito dal regime concessorio e autorizzatorio, in quanto indispensabile per la tutela della fede, dell’ordine e della sicurezza pubblici, per la prevenzione del riciclaggio dei proventi di attività criminose, nonché per garantire il regolare afflusso del prelievo tributario gravante sui giochi.
La necessità di tutelare la buona fede e l’ordine pubblico, di proteggere i soggetti più deboli e, in particolare i minori, di evitare una diffusione incontrollata, indiscriminata e senza regole del gioco, nonché di convogliare parte delle risorse verso la fiscalità generale, è alla base della “riserva statale
sull’organizzazione dei giochi”, su cui si fonda il modello italiano. La ratio della riserva in favore
dello Stato delle attività di gioco trova dunque fondamento, prima ancora che nelle esigenze
dell’Erario, nei rilevanti interessi coinvolti nel gioco, quali le esigenze di contrasto del crimine e, più
in generale, le esigenze di tutela dell’ordine pubblico, della fede pubblica dei giocatori e di controllo
di un fenomeno che è suscettibile di coinvolgere flussi cospicui di denaro, a volte di provenienza
illecita; non a caso le norme sul gioco sono inserite nel testo unico delle leggi di pubblica sicurezza.
Tali garanzie si esplicano attraverso la regolamentazione pubblica e la gestione connessa.
Il modello italiano di esercizio del gioco pubblico con vincite in denaro si basa da un lato sulla riserva
in favore dello Stato in materia di giochi e scommesse e, dall’altro, sulla concessione di servizio,
mediante la quale l’Amministrazione affida a un soggetto privato, prescelto sulla base di selezioni ad
evidenza pubblica, nel pieno rispetto della normativa comunitaria, l’esercizio del gioco ampliando la
sfera giuridica del destinatario e mantenendo sull’attività un potere di controllo.
L’istituto della concessione è volto al soddisfacimento degli interessi della collettività e al
contenimento e riduzione dei costi, consentendo altresì, sul piano organizzativo, di attuare una forma
di collaborazione con i privati nella gestione dei servizi e dei lavori pubblici, a fronte della quale è
possibile, stante le contenute disponibilità di risorse del settore pubblico, reperire quelle di natura
privata per la realizzazione degli obiettivi di rilevanza pubblica (ad esempio, avvalendosi delle
dotazioni tecnico-organizzative dell’impresa privata ovvero scaricando su quest’ultima una parte dei
costi, come quelli di carattere informativo).
Disposizioni specifiche poi disciplinano aspetti di ordine pubblico e sociale, che fanno riferimento ai
temi del gioco compulsivo (azzardopatia) e della correlata questione della tutela dei minori e contrasto
del gioco illegale.
Passando all’esame dei singoli punti del comma 2, la lettera a) prevede l’introduzione di regole
tecniche atte a prevenire fenomeni di disturbi da gioco d’azzardo patologico (DGA). Le misure
indicate dalla norma sono a titolo esemplificativo (come risulta dall’utilizzo dell’espressione “quali”)
le seguenti:
diminuzione dei limiti di giocata e di vincita;
obbligo della formazione continua dei gestori e degli esercenti;
rafforzamento dei meccanismi di autoesclusione dal gioco;
previsione di caratteristiche minime che devono possedere le sale e gli altri luoghi in cui si
offre gioco;
divieto di raccogliere gioco su competizioni sportive dilettantistiche riservate esclusivamente
a minori di anni 18.
In merito alla lettera b) si prevede, tra i criteri direttivi, l’introduzione di norme tese a garantire
l’applicazione di regole trasparenti e uniformi nell’intero territorio nazionale, assicurando forme
vincolanti di partecipazione delle Regioni e degli enti locali competenti per territorio al procedimento di autorizzazione e di pianificazione, che tenga conto di parametri di distanza da luoghi sensibili
validi per l’intero territorio nazionale, della dislocazione locale di sale da gioco e di punti di vendita
in cui si esercita come attività principale l’offerta di scommesse su eventi sportivi e non sportivi,
nonché in materia di installazione degli apparecchi idonei per il gioco lecito. Punto di equilibrio fra
permissione e limitazione del gioco risulta essere quello della edificazione di un chiaro regime di
responsabilizzazione del concessionario e/o titolare di punto di offerta di gioco.
La lettera c) prevede la razionalizzazione territoriale della rete di raccolta del gioco, anche in
funzione della pianificazione della dislocazione locale.
La lettera d) prevede il rafforzamento dell’apparato normativo sulla trasparenza e sui requisiti
soggettivi e di onorabilità dei soggetti che, direttamente o indirettamente, controllano o partecipano
al capitale delle società concessionarie dei giochi pubblici, nonché dei relativi esponenti aziendali. È
prevista la possibilità di formulare e aggiornare le norme in relazione alla presenza di società
fiduciarie o di trusts e prevedere che le medesime preclusioni riferite alle società concessionarie e alle
sue controllanti, siano applicate anche alle società di gestione dei fondi di investimento, nel caso in
cui questi controllino o partecipino al capitale delle società concessionarie.
La lettera e) prevede l’estensione della disciplina in materia di trasparenza e requisiti soggettivi e di
onorabilità di cui alla lettera d) anche a tutti i soggetti della filiera dei giochi pubblici.
Con la previsione di cui alla lettera f) si intende ordinare la disciplina relativa ai casi di crisi
irreversibile del rapporto concessorio.
La lettera g) ribadisce la riserva in favore dello Stato nella organizzazione ed esercizio dei giochi
pubblici. In particolare, alla normazione di rango primario sono attribuite la misura massima del
prelievo erariale sulle singole tipologie di giochi, nonché la relativa natura e la fattispecie imponibile,
il soggetto passivo e la misura massima dell’imposta. Alle fonti di rango secondario – regolamenti e
provvedimenti amministrativi – verrà attribuita la disciplina delle forme di gioco, la posta massima
di partecipazione, la misura massima della restituzione in vincita, la corresponsione degli aggi, diritti
e proventi dovuti nonché i livelli essenziali di informazione al pubblico e la definizione delle
condizioni generali di gioco e delle relative regole tecniche, anche di infrastruttura.
Sempre alla lettera g) si prevede, altresì, l’individuazione del contenuto minimo dei contratti proposti
dai concessionari ai punti di offerta di gioco, rimettendo ai delegati l’elenco dei requisiti e delle cause
ostative per la stipula, soggetti comunque alla verifica di conformità da parte dell’Agenzia.
La lettera h) prevede il riordino delle attuali disposizioni in materia di prelievo erariale sui singoli
giochi, al fine di assicurare il riequilibrio del relativo prelievo fiscale, distinguendo quello di natura
tributaria in funzione delle diverse tipologie di gioco pubblico e al fine di armonizzare le percentuali
di aggio o compenso riconosciuto ai concessionari, ai gestori e agli esercenti e le percentuali di vincita
(c.d. pay out).
La lettera i) prevede uno dei principali punti della delega ossia l’introduzione di norme tese a
garantire l’applicazione di regole trasparenti e uniformi nell’intero territorio nazionale, assicurando
forme di partecipazione degli enti locali competenti per territorio al procedimento di autorizzazione
e di pianificazione nell’ottica del principio di leale collaborazione tra Stato ed enti locali e
immaginando come sede di confronto istituzionale la Conferenza Unificata.
La lettera l) prevede la revisione e semplificazione della disciplina riguardante i titoli abilitativi
all’esercizio di offerta di gioco e divieto di rilascio di tali titoli abilitativi, nonché simmetricamente
la nullità assoluta di tali titoli se rilasciati in ambiti territoriali diversi da quelli pianificati per la
dislocazione di sale da gioco e di punti di vendita di gioco, nonché per l’installazione degli apparecchi
di cui all’articolo 110, comma 6, lettera a), del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, ferme restando
le competenze in materia del Ministero dell’interno di cui agli articoli 16 e 88 del medesimo regio
decreto.
La lettera m) prevede un rafforzamento della disciplina dei controlli e dell’accertamento dei tributi
gravanti sui giochi, nonché delle altre violazioni in materia, il riordino del sistema sanzionatorio sia
penale sia amministrativo al fine di aumentarne l’efficacia dissuasiva e l’effettività, un inasprimento
delle sanzioni, amministrative o penali e nuovi poteri di controllo contro il gioco a distanza.

La lettera n) prevede la revisione della disciplina in materia di qualificazione degli organismi di
certificazione degli apparecchi da intrattenimento, nonché le responsabilità di tali organismi e dei
concessionari per i casi di certificazioni non veritiere.
La lettera o) rimette ad un decreto del Ministero dell’economia e delle finanze la definizione di un
programma annuale dei controlli volti al rafforzamento e al contrasto ad ogni forma di gioco illegale,
soprattutto per quello offerto attraverso reti telematiche e/o di telecomunicazione, giochi, scommesse
o concorsi pronostici con vincite in denaro in difetto di concessione, autorizzazione, licenza o altro
titolo autorizzatorio o abilitativo.
La lettera p), infine, prevede che il Ministro dell’economia e delle finanze presenti ogni anno, entro
il 31 dicembre, alle Camere una relazione sul settore del gioco pubblico contenente dati sullo stato
delle concessioni, sui volumi di raccolta, sui risultati economici della gestione e sui progressi in
materia di tutela dei consumatori di giochi e della legalità.

PressGiochi

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