Comma 6 e comma 7 sono stati riformati generando dubbi e perplessità che creano confusione tra i gestori di apparecchi con e senza vincita in denaro. Al convegno organizzato da
Comma 6 e comma 7 sono stati riformati generando dubbi e perplessità che creano confusione tra i gestori di apparecchi con e senza vincita in denaro. Al convegno organizzato da Sapar nella seconda giornata di Enada molti chiarimenti sono stati forniti da Francesco Badolato e Generoso Bloise, avvocati specializzati, e da Francesco Scardovì, fiscalista.
Chiarimenti necessari a tutti i livelli se è vero, come è stato detto nel corso dell’incontro, che gli stessi uffici decentrati dell’Amministrazione interpretano spesso in maniera errata le nuove norme.
“Gli stessi commercialisti spesso commettono degli errori” ha spiegato Bloise, basandosi anche sull’esperienza maturata assistendo gli associati a Sapar “che si verificano soprattutto nella fase di scelta fra regime ordinario e forfettario”.
Fra le situazioni che creano particolare complessità c’è quella dei gestori con attività ibride, ovvero che lavorano con comma 6 e con comma 7 insieme. Le procedure corrette, hanno spiegato giù esperti, impongono di gestire gli adempimenti in modo separato, a cominciare dalla gestione dell’Iva. E questo vuol dire che non si possono compensare gli importi dell’Iva a credito e a debito se provengono dalle due diverse attività, ovvero rispettivamente dalle macchine con vincita in denaro e da quelle senza vincita in denaro.
Tra gli elementi di confusione che sono stati chiariti con delle slide schematiche, nel corso del convegno, la norma che esenta dal versamento dell’iva chi opera con concessione statale.
Come hanno spiegato Bloise e Scardovi, i ricavi dei concessionari relativi alla raccolta di gioco sono esenti perché i concessionari operano la predetta attività per conto dello Stato, mediante lo strumento della concessione. Siccome la finanziaria del 2005 estende l’esenzione anche ai ricavi dei soggetti che a sua volta il concessionario incarica della raccolta (se non ci fosse la norma l’iva sarebbe dovuta come per ogni prestazione di servizi) possiamo dire che l’intera filiera, se agisce nell’ambito della concessione, opera per lo Stato e quindi gode dell’esezione Iva con riferimento ai ricavi provenienti dalla raccolta, e solo quelli.
Questa esenzione, però, viene spesso interpretata in modo errato e causa contenziosi con l’Agenzia delle Entrate. La causa dell’equivoco consiste nella definizione della “attività legata al gioco”. Perché l’esenzione riguarda esclusivamente le somme fatturate per la raccolta del gioco e per tutto ciò che è previsto nella concessione, come anche le eventuali campagne dell’Adm da svolgere nei punti gioco. Le somme che, invece, vengono liquidate dal gestore all’esercente per servizi collaterali, devono essere fatturati come qualunque altra attività, ovvero con l’iva.
Equivoci del genere sono, comunque, all’ordine del giorno ed è sempre farsi seguire da un commercialista che conosca bene il settore del gioco o che abbia veramente voglia di approfondirne la conoscenza.
PressGiochi
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