Secondo le nuove regole dell’ADM i giochi d’intrattenimento senza vincita in denaro sono soggetti ad una procedura di autorizzazione e omologazione, nonché al pagamento di un’imposta. In base alle determinazioni
Secondo le nuove regole dell’ADM i giochi d’intrattenimento senza vincita in denaro sono soggetti ad una procedura di autorizzazione e omologazione, nonché al pagamento di un’imposta. In base alle determinazioni direttoriali ADM Prot. 320379/RU dell’8 luglio 2022, Prot. 86356/RU del 13 febbraio 2023, nonché alle relative circolari inerenti alle nuove regole tecniche per gli apparecchi di cui al comma 7 dell’articolo 110 del TULPS, sono sottoposti a certificazione onerosa giochi come i calciobalilla, carambole, biliardi, flipper, freccette e dondolanti per bambini senza vincita, nonché gli apparecchi di cui al comma 6 del medesimo articolo ovvero video-lottery e AWP o slot dei bar.
Già nella precedente legislatura – scrive l’on. Jacopo Morrone della Lega in una interrogazione presentata al MEF -, il Governo pro-tempore si era impegnato – nelle more di una riforma complessiva del settore – a «sollevare dalle predette incombenze fiscali e burocratiche cui sono sottoposti i gestori dei locali che ospitano le apparecchiature di intrattenimento senza vincita in denaro»; in particolare, l’articolo 18-ter del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito con modificazioni dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, ha infatti stabilito che «Nelle more dell’approvazione e dell’attuazione del disegno di legge di riordino del settore giochi, previsto dal Documento di economia e finanza per l’anno 2021 quale collegato alla manovra di bilancio 2022-2024, nel rispetto delle esigenze di continuità delle entrate erariali, il termine di scadenza previsto per le concessioni in materia di raccolta delle scommesse su eventi sportivi, anche ippici, e non sportivi, compresi gli eventi simulati, è prorogato a titolo oneroso fino al 30 giugno 2024.»;
la stessa circolare Prot.: 86356/RU del 13 febbraio 2023, conferma, altresì: «Quanto all’ambito tributario, considerato che attualmente l’art. 110, comma 7-ter del TULPS demanda ad un Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze la determinazione della base imponibile forfetaria dell’imposta sugli intrattenimenti per tutti gli apparecchi di cui al comma 7, si rende necessario, nelle more della sua adozione, armonizzare la vigente regolamentazione tecnica e amministrativa rispetto alla delineata disciplina»;
ne conviene, che una accelerazione temporale circa la definizione delle spettanze contrasterebbe con il dettato normativo; nondimeno, a parere dell’interrogante, stante la carente cornice normativa di riferimento, c’è il paventato rischio di confondere, nelle immediate azioni amministrative, un’attività sportiva con un’attività di gioco con vincita”.
Morrone ha quindi chiesto “quali iniziative di competenza, anche normative ove occorrenti, ritenga opportuno adottare al fine di porre rimedio alle criticità interpretative e applicative di cui in premessa”.
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