23 Novembre 2024 - 18:52

Piemonte. Legge di riordino: l’opposizione ottiene l’abrogazione delle norme sul gioco

Con il ritiro di quasi tutti gli emendamenti di opposizione, si è aperta nel pomeriggio la seduta di Consiglio regionale per l’esame del Ddl “Legge annuale di riordino dell’ordinamento regionale

28 Febbraio 2023

Con il ritiro di quasi tutti gli emendamenti di opposizione, si è aperta nel pomeriggio la seduta di Consiglio regionale per l’esame del Ddl “Legge annuale di riordino dell’ordinamento regionale anno 2022”.

Il presidente Stefano Allasia ha dato il via ai lavori d’Aula in seguito alle interlocuzioni tra maggioranza e opposizione in mattinata e nel pomeriggio: Giorgio Bertola (Ev), Francesca Frediani (M4o/Up), Raffaele Gallo (Pd) e Sarah Disabato (M5s) hanno appunto annunciato il ritiro della parte più corposa dei 4.600 emendamenti che insistevano sul testo.

Da segnalare l’approvazione degli emendamenti di opposizione che prevedevano l’abolizione dell’articolo 1 del testo iniziale. Tale articolo, in sostanza, avrebbe permesso la caccia anche in caso di terreni coperti in tutto o nella maggior parte di neve, per ungulati, cinghiale, volpe e tetraonidi nella zona faunistica delle Alpi e per la caccia agli ungulati nella restante parte del territorio regionale.

Abrogato anche l’articolo 22, relativo al marchio “no slot”, nonché gli articoli 24, 25 e 26 riguardo le distanze dai luoghi sensibili per il gioco legale.

 

Con l’articolo 25 si provvedeva, apportando le opportune integrazioni all’art. 23 l.r. 19/2021, a colmare alcune lacune normative in materia di sanzioni mancanti rispetto ad illeciti previsti dalla l.r. 19/2021.

In particolare il comma 1 intende porre rimedio ad una discrasia tra l’art. 16, co. 2 che stabilisce l’interdizione dell’esercizio delle attività di gioco e la relativa installazione di apparecchi per il gioco di cui all’art. 110, co. 6, RD 773/1931 ad una distanza inferiore a quella prevista dalla normativa dai c.d. luoghi sensibili e l’art. 23, co. 1, che stabilisce per tale illecito una sanzione amministrativa e la chiusura temporanea da 5 a 10 giorni dell’apparecchio messo in funzione nonostante il divieto. A fronte di divieto occorrerà stabilire la sanzione della chiusura definitiva dell’esercizio, non una chiusura temporanea.

Il comma 2 colma un vuoto normativo rispetto al divieto di cui all’art. 26 co.1, l.r. 19/2021, stabilendo la relativa sanzione.

Il comma 3 introduce la sanzione attualmente mancante nell’art. 7, co. 2, il quale introduce il divieto di consentire ai minori degli anni 18 di utilizzare gli apparecchi e i congegni per il gioco di cui all’art. 110, co. 7, c bis) RD 773/1931 (quelli, meccanici ed elettromeccanici differenti dagli apparecchi di cui alle lettere a) e c), attivabili con moneta, con gettone ovvero con altri strumenti elettronici di pagamento e che possono distribuire tagliandi direttamente e immediatamente dopo la conclusione della partita).

Infine, il comma 4 stabilisce la sanzione per l’illecito di cui all’ art. 16, co. 3, il quale prescrive che le vetrine dei locali in cui sono installati apparecchi per il gioco non devono essere oscurate con pellicole, tende, manifesti o altro oggetto utile a limitare la visibilità dall’esterno.

L’art. 26 eliminava un refuso che ha determinato un rinvio normativo errato da parte dell’art. 26 co. 3, relativo alle reinstallazioni, alle sanzioni disciplinate dall’art. 23 anche per le nuove aperture. In particolare, il rinvio operato all’art. 23 co. 1 in toto, norma che contiene anche l’art. 16, co. 2, il quale stabilisce il divieto per le nuove aperture di installare apparecchi per il gioco ad una distanza inferiore a 300 metri o 400 metri (a seconda della fascia di popolazione dei comuni) dai luoghi sensibili, ha determinato un orientamento interpretativo della giurisprudenza torinese fuorviante che potrebbe determinare contenziosi onerosi per la Regione. Viene affermato da un nutrito numero di sentenze di Corte d’Appello, che anche le reinstallazioni di apparecchi per il gioco debbono osservare la distanza dai luoghi sensibili, violando la ratio della norma contenuta nell’art. 26, norma transitoria introdotta proprio per consentire ad alcuni vecchi esercenti di derogare il c.d. distanziometro.

 

PressGiochi

Fonte immagine: Palazzo Lascaris sede del Consiglio regionale del Piemonte, cortile

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