Su PressGiochi MAG, Chiara Sambaldi e Andrea Strata, Avvocati e Direttori dell’Osservatorio Permanente “Giochi, Legalità e Patologie” dell’Eurispes
Lo spunto arriva da più parti ed intreccia temi solo apparentemente distanti tra loro: stratificazione normativa e contrasto dell’illegalità, da un lato, ed analisi dei dati tra realtà e percezione, dall’altro.
Alcuni recenti interventi della Corte di Cassazione hanno acceso una luce su un tema che si è indubbiamente aggravato nel tempo: la stratificazione normativa.
Se in linea generale nel nostro ordinamento giuridico è un male diffuso, per il settore dei giochi e delle scommesse rappresenta un profilo di fragilità che aggrava l’immagine di un comparto in perenne lotta per affermare la propria dignità di industria.
Partiamo da un dato certo: la confusione che affligge un quadro normativo, qualsiasi esso sia, avvantaggia chi è propenso alla sua violazione, chi trae vantaggio dalle zone “grigie”, ai confini tra legale ed illegale, che sovente assicurano un esito di impunità.
Nel contempo, tale situazione compromette la parte sana del settore, incidendo in maniera negativa sulla reputazione dell’intero comparto.
La norma penale che punisce la raccolta abusiva dei giochi e delle scommesse, come noto agli addetti ai lavori, è l’art 4 della legge 401/89 rubricato “esercizio abusivo di attività di giuoco o di scommessa” che si compone di quattro commi e contempla molteplici e differenti fattispecie di reato, integrate nel tempo senza un disegno organico, tanto che in alcuni casi le stesse si sovrappongono e rendono difficile il ruolo della magistratura che deve, appunto, ricondurre le condotte contestate nell’ambito delle fattispecie disegnate dal legislatore (si veda il primo articolo della pubblicazione “Giochi e Scommesse, i confini tra legale ed illegale”, Lexgiochi, 2015, C. Sambaldi, A. Strata).
La stratificazione delle fattispecie penali – che vanno dalla raccolta abusiva del lotto, dei concorsi pronostici e delle scommesse organizzate da Coni e Unire, alla vendita di biglietti di lotterie, dalla raccolta di prenotazioni di giocate ed esercizio di giochi a distanza senza concessione o con modalità diverse da quelle consentite, fino all’attività di intermediazione e passando dal richiamo al gioco d’azzardo tramite apparecchi ex art. 110 TULPS – è passata al vaglio della Suprema Corte di Cassazione che ha rilevato l’errore commesso dal giudice nell’individuare la pena applicabile all’intermediazione nella raccolta delle scommesse sanzionata dal comma 4 bis dell’art. 4 in commento (cfr. Sez. III, n. 41105 del 13.09.2022 dep.il 2.11.2022).
Dopo aver affermato che: «All’interno della stessa disposizione sono individuabili una pluralità di norme incriminatrici che possono concorrere tra loro e le diverse condotte eterogenee, individuate all’interno della stessa disposizione, prevedono trattamenti sanzionatori diversificati a seconda dei diversi beni giuridici offesi dalle condotte», ha concluso che “il richiamo” operato dal comma 4 bis al comma 1, del medesimo art 4, ai fini della pena, «deve essere inteso quale richiamo alla fattispecie di delitto, stante l’identità di ratio punitiva e di omogenea lesione del bene giuridico, essendo del tutto eterogenee per tipo e natura del bene giuridico, le condotte contravvenzionali». (cfr. Sez. III, n. 45541 del 26.10.2022 dep. in data 1.12.2022)
Quindi, in base alla disciplina vigente ed a seguito dell’aumento di pena stabilito con il cosiddetto “Decreto Dignità” del 2019, l’attività di intermediazione nella raccolta delle scommesse integra un delitto punito con la reclusione da tre a sei anni e con la multa da 20.000 a 50.000 euro (il testo previgente prevedeva la reclusione da sei mesi a tre anni).
Infatti, il reato di raccolta abusiva di scommesse è risultato essere sempre più tra quelli privilegiati dalle associazioni mafiose (tra i cosiddetti “reati-fine”), per cui è coerente la scelta del legislatore di aver innalzato il livello sanzionatorio, con le conseguenze tecniche che ne derivano in termini di maggior efficacia investigativa (utilizzo delle intercettazioni) e di deterrenza (previsione dell’arresto cautelare).
In questo scenario, dall’osservazione e dall’analisi del diritto vivente, emerge in modo sempre più palese l’esigenza di semplificare la disposizione normativa penale in commento, a partire dal primo comma che si compone, a sua volta, di numerosi periodi afferenti a differenti fattispecie, in parte sovrapponibili ed in parte superate dall’evoluzione normativa (si pensi al riferimento a CONI ed UNIRE). Inoltre, non sfugge l’utilità di definire con maggior semplicità letterale e chiarezza le condotte vietate ed i soggetti passivi delle fattispecie di reato contemplate, tenendo conto delle nuove fenomelogie che sfruttano la rapidità dell’evoluzione tecnologica.
Queste considerazioni conducono ai recentissimi interventi attuati congiuntamente dalle Forze di polizia per contrastare i fenomeni illeciti nel settore e che, anche per le ragioni sopra esposte, e per la difficoltà di qualificare correttamente i reati fin dagli accertamenti di polizia giudiziaria, non consentono di apprezzare il dato numerico reale degli esercizi che effettivamente interrompono coattivamente l’attività illecita. Infatti, molteplici misure cautelari vengono annullate in sede di riesame dai competenti Tribunali.
Quindi, per poter apprezzare l’efficacia dell’azione repressiva penale (ma lo stesso criterio è applicabile alle sanzioni amministrative), occorrerebbe confrontare il dato numerico degli interventi e delle misure attuate con quello relativo ai sequestri mantenuti (dopo l’impugnazione) e alle condanne inflitte.
Nelle nostre (attualissime) riflessioni del 2015 scrivevamo, tra l’altro, che l’intervento chiarificatore e d’impulso di ADM dovrebbe, a nostro avviso, valorizzare gli indirizzi di carattere operativo provenienti dagli orientamenti giurisprudenziali in materia. Ciò in quanto, se si trascura la giurisprudenza (costituente il cosiddetto “diritto vivente”), si rischia di produrre un effetto moltiplicatore degli interventi di controllo e sequestro, destinati, se non sufficientemente supportati, a veder dissolta la propria efficacia sanzionatoria e deterrente in quanto annullati in sede giudiziaria.
Infine, l’Osservatorio Giochi Legalità e Patologie dell’Eurispes ha potuto constatare che troppo spesso le informazioni e i “dati” diffusi risultano basati più sulla mera percezione, che su evidenze realmente riscontrabili. L’auspicio è un cambio di passo, per generare più cultura e meno proclami, più scienza e meno disinformazione, con la consapevolezza che molto spesso la percezione nasconde la realtà.
PressGiochi
Fonte immagine: https://it.depositphotos.com
L | M | M | G | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
28
|
1
|
2
|
3
|
|||
4
|
7
|
8
|
9
|
10
|
||
15
|
16
|
17
|
||||
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
|
30
|
1
|