23 Novembre 2024 - 23:44

Intermediazione scommesse. Per il Tar Lazio, il concessionario ha la responsabilità di limitare l’offerta al canale prescelto

“La raccolta del gioco può avvenire solo mediante il canale autorizzato “con esclusione di qualsiasi altra sede, modalità o apparecchiatura che ne permetta la partecipazione telematica”. La convenzione accessoria alla

19 Gennaio 2023

“La raccolta del gioco può avvenire solo mediante il canale autorizzato “con esclusione di qualsiasi altra sede, modalità o apparecchiatura che ne permetta la partecipazione telematica”. La convenzione accessoria alla concessione impone espressamente al concessionario di “svolgere l’attività di commercializzazione esclusivamente mediante il canale prescelto”.

 

Sono queste le parole del Tar Lazio che oggi si è espresso con una sentenza nei confronti di un internet point che svolgeva nei fatti attività di intermediazione nella raccolta di scommesse.

 

L’internet point – secondo i giudici di Roma – “ha assunto lo specifico obbligo di non svolgere alcuna attività di intermediazione per la raccolta del gioco e, inoltre, di limitare l’attività di commercializzazione esclusivamente al canale prescelto – ossia quello online – senza operare la raccolta del gioco presso luoghi fisici, neanche avvalendosi di apparecchiature che permettano la partecipazione telematica dei giocatori. Inoltre, la società si è impegnata a non svolgere tali attività neppure per il tramite di operatori facenti parte della propria filiera di gioco”.

La condotta accertata dalla Guardia di Finanza consisteva proprio in attività vietata in forza della convenzione e del decreto legge n. 40 del 2010. Gli elementi accertati hanno, quindi, fatto emergere lo svolgimento della raccolta del gioco non semplicemente online, come previsto dalla concessione, bensì anche attraverso canali e modalità diverse e non consentite, ossia mettendo a disposizione dei giocatori, presso appositi locali, apparecchiature informatiche dotate di collegamento telematico per l’accesso al sito della concessionaria, oppure svolgendo attività di intermediazione nella raccolta del gioco.

Il richiamato articolo 2, comma 2-bis, del decreto legge n. 40 del 2010 stabilisce, quindi, chiaramente che la raccolta del gioco può avvenire solo mediante il canale autorizzato (e quindi, nel caso dell’odierna ricorrente, unicamente online), “con esclusione di qualsiasi altra sede, modalità o apparecchiatura che ne permetta la partecipazione telematica”. E tale previsione – di tenore sostanzialmente corrispondente all’articolo 5, comma 2, lett. g), della convenzione sottoscritta dalla ricorrente – in uno con l’espressa abrogazione della previsione normativa che consentiva ai concessionari di attivare apparecchiature “che consentono al giocatore, in luoghi diversi dai locali della sede autorizzata, l’effettuazione telematica delle giocate verso tutti i concessionari autorizzati all’esercizio di tali scommesse”, non può avere altro significato, se non quello di vietare, oltre alla vera e propria attività di intermediazione nel gioco, anche l’installazione presso sedi fisiche delle predette apparecchiature, le quali danno luogo a una modalità di raccolta del gioco non autorizzata.

 

Tale disposizione pone una distinzione fondamentale fra concessioni di gioco a distanza (via internet o altre modalità di comunicazione a distanza) rilasciate ai sensi della normativa comunitaria ed altre concessioni di gioco esercitabili esclusivamente attraverso rete fisica (ovvero punti di vendita sul territorio) solo nelle sedi e con le modalità fissate nelle relative convenzioni di concessione.

La ratio della previsione si rinviene nella volontà dell’ordinamento di perseguire la violazione del divieto di intermediazione per la raccolta del gioco a distanza con apparecchiature che ne permettano la partecipazione telematica. In sostanza il legislatore non vuole certo impedire la libertà di navigazione in rete, ma intende colpire quelle apparecchiature telematiche preindirizzate verso siti di gioco a distanza e non già quindi i PC di libera navigazione.

In ragione dei rilevanti interessi pubblici implicati e dei rischi connessi, viene imposto un elevato onere di diligenza in capo ai concessionari, volto a rendere effettiva l’osservanza delle relative prescrizioni, attraverso l’adozione di comportamenti e misure idonee ad evitare la commissione di violazioni.

Peraltro, far ricadere sui concessionari tale esteso obbligo di vigilanza e di controllo trova la propria ragion d’essere nella circostanza che l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, proprio sulla base del presupposto che nessuna attività di gioco può essere svolta presso sedi fisiche, intrattiene rapporti unicamente con i concessionari, rimanendo del tutto estranea rispetto ai rapporti privatistici intrattenuti dai concessionari con i propri affiliati – i quali sono abilitati solo a svolgere attività di ricarica delle carte di gioco, e non di gioco – che quindi rientrano nella sfera esclusiva di controllo della concessionaria e dei quali essa sola risponde.

PressGiochi

Fonte immagine: https://it.depositphotos.com

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