24 Novembre 2024 - 01:08

Rateizzazione canoni bingo 2021. Il Tar sospende i giudizi

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda) ha sospeso i giudizi relativi ai ricorsi promossi dall’Associazione Ascob contro l’Agenzia delle dogane e dei Monopoli e la nota per

24 Dicembre 2022

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda) ha sospeso i giudizi relativi ai ricorsi promossi dall’Associazione Ascob contro l’Agenzia delle dogane e dei Monopoli e la nota per la rateizzazione dei canoni del 2021 ritenendo si debba attendere la pronuncia della Corte di Giustizia europea.

“Con il ricorso introduttivo del presente giudizio le ricorrenti, concessionarie del gioco del Bingo in forza di convenzioni scadute, in regime di c.d. proroga tecnica (in attesa dello svolgimento delle procedure selettive per la riattribuzione delle concessioni ai sensi dell’articolo 1, comma 636, della legge 27 dicembre 2013, n. 147), contestano sotto molteplici profili l’imposizione del canone di proroga e la sua quantificazione;
Considerato che, con le ordinanze nn. 10261 e 10264 del 21 novembre 2022, la Sezione Settima del Consiglio di Stato ha rimesso alla Corte di Giustizia una serie di questioni pregiudiziali relativamente alla compatibilità con il diritto eurounitario degli interventi unilaterali da parte dello Stato che hanno inciso sulla proroga delle concessioni in essere, sulle condizioni apposte alla proroga e sulla misura del
canone richiesto durante il periodo di proroga tecnica;
Ritenuto che il quesito oggetto del suddetto rinvio pregiudiziale sia rilevante anche ai fini del presente giudizio il quale, dunque, per evidenti ragioni di certezza del diritto, non può essere ragionevolmente definito prima che sia stata pubblicata la decisione pregiudiziale;
Ritenuto, pertanto, che ricorrono i presupposti per disporre la sospensione c.d. impropria del giudizio fino alla definizione del giudizio pregiudiziale, pendente dinanzi alla Corte di Giustizia UE, a seguito del rinvio ex art. 267 del T.F.U.E. disposto dal Consiglio di Stato con le ordinanze nn. 10261 e 10264 del 21 novembre 2022;
Considerato che l’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato (cfr. ordinanza n. 28 del 15 ottobre 2014) ha affermato che nel processo amministrativo, secondo un consolidato indirizzo (sez. V, ord., 27 novembre 2011, n. 5387 ; od., sez. IV, n. 3926 dell’11 luglio 2002), trova ingresso la c.d. sospensione impropria del giudizio principale per la pendenza della questione di legittimità costituzionale di una norma, applicabile in tale procedimento, ma sollevata in una diversa causa, con la puntualizzazione che per la prosecuzione del giudizio sospeso, ai sensi dell’art. 80, comma 1, c.p.a., deve essere presentata l’istanza di fissazione di udienza entro il termine decadenziale di 90 giorni, decorrenti dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del provvedimento della Corte costituzionale;

Considerato che l’istituto della cd. sospensione impropria si estende anche, come nella specie, alla rimessione di una questione alla Corte di Giustizia per la verifica della conformità di una norma nazionale a quelle dell’Unione Europea, fermo restando che la parte interessata ha l’onere di proseguire il giudizio con le modalità previste dall’art. 80 c.p.a. nel termine di 90 giorni decorrente dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea della comunicazione di cui all’art. 92 del Regolamento di procedura della Corte di Giustizia, pena l’estinzione del giudizio ai sensi dell’art. 35, comma 2, lett. a), c.p.a.”.

 

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