22 Novembre 2024 - 00:23

Distanziometro di Trento: il Consiglio di Stato sospende la chiusura di una sala giochi fino alla camera di consiglio

Il Consiglio di Stato ha emesso un decreto cautelare con il quale accoglie le richieste di una sala giochi contro il distanziometro espulsivo della Provincia di Trento. Questo atto di

06 Dicembre 2022

Il Consiglio di Stato ha emesso un decreto cautelare con il quale accoglie le richieste di una sala giochi contro il distanziometro espulsivo della Provincia di Trento. Questo atto di Palazzo Spada sospende la chiusura di una una sala almeno fino alla camera di consiglio che si terrà il 12 gennaio 2023.

“Interessante che dal Consiglio di Stato venga valorizzato il fatto che l’urgenza di chiudere tutto non risulterebbe così stringente atteso che l’entrata in vigore del distanziometro sia stata dallo stesso impianto normativo differito nel tempo di “cinque sette anni”” commenta l’avvocato difensore della sala Geronimo Cardia.

Come ha chiarito il Consiglio di Stato: “nel caso in esame, il pregiudizio dedotto dalla parte istante pare acquisire cumulativamente, anche nell’intervallo temporale anzidetto, i suddetti caratteri di gravità, irreversibilità e irreparabilità, anche in considerazione del fatto che, in ragione del calendario delle udienze della sezione nel periodo natalizio, l’esame collegiale della vicenda non potrà avvenire prima della fine delle festività, ossia solo poco prima della metà di gennaio 2023, e che comunque, all’udienza di merito già fissata dal T.A.R., difficilmente potrà rendersi una sentenza definitiva, ove non reiettiva, sussistendo l’intermediazione di un atto legislativo non direttamente scrutinabile dal giudice amministrativo;

Ritenuto altresì, sotto il medesimo profilo, che – a fronte di un criterio legislativo che ha concesso una “vacatio” applicativa di cinque o sette anni dall’entrata in vigore della legge provinciale prima di dover conformare a essa le situazioni già in essere – non pare esatto considerare prevalente l’urgenza di adeguare la situazione di fatto al precetto legislativo con immediatezza, rispetto al più grave periculum in mora qui dedotto dall’appellante per la propria continuità aziendale;

Ritenuto, in particolare sub specie di fumus boni iuris, che, nella specie, occorre considerare – nell’ambito, peraltro, di un fenomeno che sta interessando più d’una Regione, e in questo periodo non raramente anche l’Emilia Romagna, rispetto alla quale questa Sezione sta rendendo più pronunzie, non solo in sede cautelare – da un lato che neanche la tutela del diritto alla salute, per quanto nella specie effettivamente sussistente, può configurarsi come c.d. “diritto tiranno” rispetto agli ulteriori diritti, pure costituzionalmente rilevanti, che vengono concretamente in rilievo e, dall’altro, che (prima ancora che si ponga la necessità di ricorrere al sindacato accentrato di costituzionalità) non persuade neanche la modalità di calcolo delle distanze con il criterio del “compasso”, piuttosto che invece secondo il criterio della distanza stradale pedonale nel rispetto della segnaletica vigente (che, evidentemente, ridurrebbe in qualche misura l’area di interdizione legale);

Ritenuto, pertanto e conclusivamente, che – avuto prevalente riguardo al periculum in mora, e restando perciò allo stato sostanzialmente impregiudicata ogni definitiva valutazione in punto di fumus boni iuris, da riservare eminentemente alla cognizione del Collegio – difetta quantomeno una delle due condizioni (da ravvisare, appunto, soprattutto in un qualificato periculum in mora, oltreché nella non evidenza dell’insussistenza di ogni fumus boni iuris) cumulativamente richieste dalla legge affinché possa concedersi l’invocata misura cautelare monocratica”.

 

Pressgiochi

Fonte immagine: pressgiochi.it

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