24 Novembre 2024 - 01:44

XVIII Legislatura: tra contrasto al gioco patologico, emergenza Covid e lotteria degli scontrini

In Italia il quadro normativo che disciplina il settore dei giochi legali risulta assai complesso in assenza di un testo unico che raccolga le numerose norme che nel tempo sono

30 Novembre 2022

In Italia il quadro normativo che disciplina il settore dei giochi legali risulta assai complesso in assenza di un testo unico che raccolga le numerose norme che nel tempo sono state adottate in materia.

Il sito della Camera nella sua nuova versione dedicata alla XIXima Legislatura descrive così – nella categoria dedicata ai temi dell’attività parlamentare – il settore dei giochi riassumendo gli interventi che hanno caratterizzato la gestione del settore nel precedente mandato.


Gli interventi nel corso della XVIII legislatura si sono caratterizzati inoltre per alcune disposizioni conseguenti all’improvvisa emergenza Covid-19 e volte a fronteggiare gli effetti negativi causati al comparto dalle chiusure delle attività e, più in generale, dalle limitazioni alla mobilità. A tale proposito si ricorda che a seguito dei provvedimenti legati alla pandemia (in particolare i DPCM 24 ottobre 2020 e 3 novembre 2020) con i quali sono state sospese le attività di sale giochi, sale scommesse e sale bingo nonché le attività di gioco svolte in esercizi commerciali di diverso tipo sono state introdotte norme che hanno prorogato: il versamento del prelievo erariale unico e del canone accessorio sugli apparecchi c.d. Amusement With Prizes (AWP o new slot) e Video Lottery Terminal (VLT), il canone per la concessione della raccolta del Bingo, i termini per l’indizione da parte dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli di una gara per una serie di concessioni in materia di apparecchi da divertimento e intrattenimento e gioco a distanza, i termini per l’indizione di gare per le scommesse e il Bingo e il termine per la sostituzione degli apparecchi da gioco e per l’entrata in vigore del Registro unico degli operatori del gioco pubblico.

Numerosi interventi sono stati adottati, altresì, per favorire l’avvio della cosiddetta “lotteria degli scontrini“.

Per avere un quadro del peso del mercato dei giochi in Italia, ai fini della fiscalità generale, si segnala che, secondo i dati comunicati dal MEF -Dipartimento delle finanze, nel 2021 le entrate totali relative ai giochi (che includono varie imposte classificate come entrate erariali sia dirette che indirette) sono risultate pari a 12.407 milioni di euro; considerando solo le imposte indirette, il gettito delle attività da gioco (lotto, lotterie e delle altre attività di gioco) è di 11.712 milioni di euro.


Contrasto al gioco d’azzardo patologico e tutela dei minori

Anche con riferimento al contrasto al gioco d’azzardo e alla tutela dei minori, specie nella prima parte della XVIII legislatura, si sono registrati diversi interventi. Di seguito si riportano i più significativi.

Il decreto legge 14 agosto 2020, n. 104 ha apportato una serie di modificazioni all’articolo 110 del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (TULPS) aventi l’obiettivo di rendere gli apparecchi da divertimento senza vincite in denaro non utilizzabili fraudolentemente come apparecchi con vincita in denaro. Si regolamentano, in particolare, alcune tipologie di apparecchi attualmente privi di regole tecniche di produzione e si attribuisce all’Agenzia delle dogane e dei monopoli il potere di ordinare ai fornitori di connettività alla rete internet ovvero ai gestori di altre reti telematiche o di telecomunicazione, o agli operatori che forniscono servizi telematici o di telecomunicazione, la rimozione delle iniziative di chiunque offra o pubblicizzi prodotti o servizi, secondo modalità non conformi a quelle definite dalle norme vigenti. L’ordine di rimozione può riguardare anche la messa a disposizione di software relativi a procedure tecniche atte ad eludere i provvedimenti disposti dall’Agenzia medesima.

Il decreto legge 124 del 2019 ha autorizzato la costituzione di un Fondo, di importo non superiore a 100.000 euro annui, da destinare alle operazioni di gioco a fini di controllo da parte di agenti sotto copertura, per prevenire il gioco da parte di minori, impedire l’esercizio abusivo del gioco con vincita in denaro e contrastare l’evasione fiscale e l’uso di pratiche illegali. Il personale dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli è quindi autorizzato a effettuare operazioni di gioco a distanza o presso locali in cui si effettuano scommesse o sono installati apparecchi new slot e videolottery al solo fine di acquisire elementi di prova in ordine alle eventuali violazioni in materia di gioco pubblico (cd. agente sotto copertura). Tale facoltà è estesa anche alla Polizia di Stato, all’Arma dei carabinieri e al Corpo della Guardia di finanza, ciascuno dei quali può attingere al medesimo fondo, previo concerto con le competenti strutture dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli.

Il decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, in materia di contrasto al gioco d’azzardo, ha chiarito che l’introduzione della tessera sanitaria per l’accesso agli apparecchi AWP deve intendersi riferita agli apparecchi che consentono il gioco pubblico da ambiente remoto; ha aumentato le pene per chiunque esercita abusivamente l’organizzazione del gioco del lotto o di scommesse o di concorsi pronostici che la legge riserva allo Stato o ad altro ente concessionario, stabilendo che venga punito con la reclusione da tre a sei anni e con la multa da venti a cinquanta mila euro e ha previsto che l’Agenzia delle dogane e dei monopoli sia tenuta alla realizzazione, in collaborazione con la Guardia di finanza e le altre forze di polizia, di un piano straordinario di controllo e contrasto dell’esercizio abusivo di attività di gioco o di scommessa con l’obiettivo di determinare l’emersione della raccolta di gioco illegale. Ha disposto sanzioni per chiunque produca, distribuisca, installi o comunque metta a disposizione, in luoghi pubblici o aperti al pubblico o in circoli o associazioni di qualunque specie, apparecchi destinati a qualunque forma di gioco, anche di natura promozionale, non rispondenti alle caratteristiche del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza. Per tale fattispecie, è prevista la sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 50.000 euro per ciascun apparecchio e la chiusura dell’esercizio da trenta a sessanta giorni.

Anche la legge di bilancio 2019   aveva introdotto misure volte alla prevenzione del disturbo da gioco d’azzardo. In particolare, a decorrere dal 1° luglio 2019, l’Agenzia delle dogane e dei monopoli mette a disposizione degli enti locali gli orari di funzionamento degli apparecchi da divertimento e intrattenimento idonei per il gioco lecito (new slot e videolottery), per consentire di monitorarne il rispetto e irrogare le relative sanzioni.

Il decreto-legge n. 87 del 2018   è intervento con molte norme sulla materia. In particolare l’articolo 9 vieta qualsiasi forma di pubblicità, anche indiretta, relativa a giochi o scommesse, nonché al gioco d’azzardo, comunque effettuata e su qualunque mezzo. Per i contratti di pubblicità in corso al 14 luglio 2018 si prevede che continui ad applicarsi la normativa previgente, fino alla loro scadenza, e comunque per non oltre un anno dalla medesima data. La disposizione, a partire dal 1° gennaio 2019, estende il divieto di pubblicizzare giochi e scommesse anche alle sponsorizzazioni.  L’articolo 9-bis stabilisce che i tagliandi delle lotterie istantanee devono contenere messaggi in lingua italiana recanti avvertenze relative ai rischi connessi al gioco d’azzardo. Si stabilisce inoltre che formule di avvertimento sul rischio di dipendenza dalla pratica dei giochi con vincite in denaro siano applicate anche su alcuni apparecchi da intrattenimento, nonché nelle aree e nei locali dove essi vengano installati (vedi il D.M. 18 settembre 2018 ). L’articolo 9-quater dispone che l’accesso agli apparecchi da intrattenimento per il gioco lecito (slot machine e videolottery) sia consentito esclusivamente mediante l’utilizzo della tessera sanitaria, al fine di impedire l’accesso ai giochi da parte dei minori. Si prevede che siano rimossi dagli esercizi, dal 1° gennaio 2020, gli apparecchi privi di meccanismi idonei ad impedire l’accesso ai minori. La violazione di tale norma è punita con una sanzione amministrativa di diecimila euro per ciascun apparecchio Per l’attuazione vedi il Decreto 30 luglio 2019 ).  L’articolo 9-quinquies istituisce il logo No Slot presso il Ministero dello Sviluppo Economico; consente ai Comuni di prevedere, per i pubblici esercizi e i circoli privati che eliminano o che si impegnano a non installare videolottery e slot machine il rilascio e il diritto d’uso del logo identificativo No Slot. Il 2 aprile 2020 è stato pubblicato sulla G.U. il Regolamento recante le condizioni per il rilascio e la regolamentazione dell’uso del logo identificativo No Slot   che stabilisce che i soggetti interessati all’uso del logo dovranno presentare telematicamente la segnalazione allo Sportello unico delle attività produttive del comune del territorio in cui hanno sede i locali nei quali si intende esporre il logo secondo le modalità indicate nel decreto stesso.


L’articolo 18 del decreto legge n. 36 del 2022 ha innovato la disciplina della lotteria stabilendo che per partecipare alla estrazione è necessario che le persone fisiche maggiorenni residenti nel territorio dello Stato procedano all’acquisto con metodi di pagamento elettronico di cui sono titolari (che traggano fondi detenuti su propri rapporti di credito o debito bancari o su rapporti intestati a componenti del proprio nucleo familiare certificato dal proprio stato di famiglia e costituito antecedentemente alla data di estrazione del premio ovvero che operino in forza di una rappresentanza rilasciata antecedentemente alla partecipazione) e che associno all’acquisto medesimo il proprio codice lotteria individuato dal provvedimento del direttore dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli, d’intesa con l’Agenzia delle entrate. La norma prevede, altresì, che con uno o più provvedimenti del direttore dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli, d’intesa con l’Agenzia delle entrate, sono disciplinate le modalità tecniche di tutte le lotterie degli scontrini, sia istantanee sia differite, relative alle operazioni di estrazione, l’entità e il numero dei premi messi a disposizione, nonché ogni altra disposizione necessaria per l’avvio e per l’attuazione delle lotterie. La norma, pertanto, diversamente dal precedente regime della lotteria, contempla la possibilità di introdurre nuove e ulteriori lotterie degli scontrini con estrazioni sia istantanee, sia differite, che possono essere anche differenziate per entità e numero dei premi. Tale misura è, tra l’altro, conseguente a quanto indicato nella Relazione per orientare le azioni del Governo volte a ridurre l’evasione fiscale da omessa fatturazione dove si rappresentava che la meccanica di partecipazione alla lotteria (“per partecipare all’estrazione è necessario che i contribuenti, al momento dell’acquisto, comunichino il proprio codice lotteria“) poteva rappresentare un elemento frenante (“barriera all’ingresso”) e, pertanto, si auspicava un più agile sistema di validazione attraverso una APP di gioco.

Si ricorda che in precedenza, i commi 540-544 della legge 232 del 2016 (legge di bilancio 2017) prevedevano l’istituzione di una lotteria nazionale per i contribuenti che effettuavano acquisti di beni o servizi presso esercenti che trasmettono telematicamente i corrispettivi. Per partecipare all’estrazione era previsto che i contribuenti, al momento dell’acquisto, avessero dovuto comunicare il proprio codice lotteria all’esercente e che quest’ultimo avrebbe trasmesso all’Agenzia delle entrate i dati della singola cessione o prestazione. I premi attribuiti non concorrevano a formare il reddito del percipiente per l’intero ammontare corrisposto nel periodo d’imposta e non erano assoggettabili ad alcun prelievo erariale. Inoltre, al fine di incentivare l’utilizzo di strumenti di pagamento elettronici da parte dei consumatori, erano stati istituiti premi speciali, per un ammontare complessivo annuo non superiore a 45 milioni di euro, da attribuire mediante estrazioni aggiuntive a quelle ordinarie, ai soggetti che effettuano transazioni attraverso strumenti che consentano il pagamento elettronico. Erano previsti premi, nell’ambito del predetto ammontare complessivo, anche per gli esercenti che hanno certificato le operazioni di cessione di beni ovvero prestazione di servizi.


PressGiochi

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