La Corte di Cassazione interviene in un ricorso tra un gestore di apparecchi Awp e un esercente di un bar, che affronta il tema della tracciabilità dei pagamenti da parte
La Corte di Cassazione interviene in un ricorso tra un gestore di apparecchi Awp e un esercente di un bar, che affronta il tema della tracciabilità dei pagamenti da parte degli operatori del gioco e l’impossibilità di usare il contante decidendo di rimettere la causa alla pubblica udienza.
Nello specifico, il gestore aveva chiamato il barista davanti al giudice per aver risolto il contratto per l’installazione dei giochi prima della naturale scadenza. Di contro il bar, aveva segnalato il mancato rispetto della normativa antiriciclaggio, nella misura in cui sarebbero stati
effettuati pagamenti in contanti anziché tramite bonifico. Il gestore si era difeso richiamando la possibilità di usare contante entro la soglia di 1000 euro, come previsto dal decreto Crescita del 2011 e entro la soglia di 3000 euro come da legge nella vigenza della legge di stabilità 2016.
“L’organizzazione del gioco lecito, – si legge – affidata ai concessionari è disciplinato da norme di interesse pubblico, la cui ratio è quella della tracciabilità di tutti i pagamenti effettuati, tranne quelli che vengono erogati ai vincitori, unici posti dalla legge
fuori dalla filiera- norme che escludono la legittimità di pagamenti in contanti. Dunque, tale essendo l’indubbio tenore delle disposizioni, che escludono l’uso di denaro contante e prevedono modalità che assicurino il tracciamento di ogni pagamento, l’estensione posta dalla impugnata sentenza alla individuazione di una modalità “ulteriore” rispetto a quella della tracciabilità su conto correnti bancari, si porrebbe in diretto contrasto con le richiamate disposizioni, tanto più che la normativa violata dalla società originaria attrice, pur facendo parte in senso lato della c.d. normativa antiriciclaggio, sarebbe prevista dalla legislazione speciale tesa ad impedire e colpire le infiltrazioni criminali, pacificamente applicabile alla disciplina del gioco e scommesse. Inoltre, nel caso in cui vi sia una elusione della disciplina sulla tracciabilità dei pagamenti, ne deriva, in base alla normativa
specifica, una ragione di risoluzione dei contratti che, nella prospettiva della ricorrente, sarebbe automatica, sottratta cioè alla disponibilità delle parti e ricollegata al prodursi della violazione degli obblighi di tracciabilità”.
Per la Cassazione si pone la questione dell’interpretazione dell’art. 24, comma 1 bis, D.L. 98/2011 e 3 comma 9 bis L. 136/2010 rispetto alle disposizioni sopravvenute di cui all’art. 12 D.L. 6/12/2011 n. 201, convertito nella legge 214 del 2011 e della legge n. 208 del
2015: la questione cioè se le norme sulla tracciabilità dei pagamenti per tutti i soggetti della filiera su conti correnti a ciò dedicati siano o meno derogate dalle disposizioni relative alla limitazione in contanti entro determinati limiti di valore.
Altra questione – continua – è quella dell’interpretazione della locuzione che segue
la previsione -apparentemente inderogabile del divieto di pagamento in contante- secondo la quale i pagamenti devono avvenire “con modalità che assicurino il tracciamento di ogni pagamento”. Occorre stabilire se questa locuzione intenda, come sostiene parte resistente, introdurre una deroga al sistema dei pagamenti su conti correnti tramite condizioni di tracciabilità che nel caso di specie sarebbero soddisfatte dal sistema, ovvero se il generale divieto di pagamenti in contanti non consenta di ipotizzare una deroga.
La Corte di Cassazione ha quindi rimesso la causa alla pubblica udienza.
Pressgiochi
L | M | M | G | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
28
|
1
|
2
|
3
|
|||
4
|
7
|
8
|
9
|
10
|
||
15
|
16
|
17
|
||||
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
|
30
|
1
|