23 Novembre 2024 - 22:37

Tassa dei 500 mln. Avv. Ariano: “Dopo le parole della CGE, si attende la decisione del giudice nazionale”

Dopo la sentenza della Corte di Giustizia, vige ancora a carico del Gestore l’obbligo di pagamento della quota L.D.S.? Senza una sentenza del Giudice nazionale che dichiari l’incompatibilità con il

26 Settembre 2022

Dopo la sentenza della Corte di Giustizia, vige ancora a carico del Gestore l’obbligo di pagamento della quota L.D.S.? Senza una sentenza del Giudice nazionale che dichiari l’incompatibilità con il diritto comunitario, il Gestore non può esimersi dall’obbligo di pagamento.
Come afferma l’Avv Massimiliano Ariano che negli anni ha seguito le vicende legate all’introduzione della tassa dei 500 milioni sulla filiera delle slot machine, “La tanto attesa pronuncia della C.G.U.E ha avuto il merito di far chiarezza sulle modalità di accertamento dell’eccepita incompatibilità comunitaria del noto art. 1 co 649 della L. 190/2014 che ha imposto, per l’anno 2015, una riduzione dei compensi nel settore delle macchine da gioco per un ammontare complessivo di 500 M€.
La strada è orami tracciata ai fini della risoluzione dell’annosa questione in esame dovendo il Giudice
del rinvio verificare se ne caso di specie ricorrano determinate condizioni per ritenere il prelievo forzoso illegittimo in quanto misura restrittiva della libertà di stabilimento sancita dall’art. 49 T.U.E.F..
Il sospetto di una incompatibilità comunitaria del disposto normativo nazionale può tramutarsi in certezza laddove il Consiglio di Stato accerti il carattere discriminatorio del prelievo forzoso in grado di incidere economicamente in misura disuguale a seconda della diversa provenienza geografica del Concessionario o della differente modalità di gioco praticato.

Il Giudice del rinvio dovrà poi verificare se il sacrifico economico richiesto ai Concessionari parti in causa sia o meno giustificato da motivi imperativi di interesse generale qual è la salute del giocatore e la prevenzione delle frodi nel settore del gioco. Ma ciò non basta in quanto la riduzione dei compensi, per essere legittima, esige che sia rispettato il legittimo affidamento dell’operatore a cui deve darsi il tempo necessario per adeguarsi alla nuova situazione economica a maggior ragione laddove si accerti che un siffatto prelievo temporaneo abbia determinato un notevole impatto sulla redditività degli investimenti effettuati dallo stesso.
Va subito chiarito che il ruolo della Corte – commenta Ariano – è solo quello di fornire l’interpretazione del diritto UE o di statuire sulla sua validità e non di applicare tale diritto alla situazione di fatto sulla quale verte il procedimento pendente innanzi al Consiglio di Stato. Laddove, dunque finisce il ruolo della Corte in
sede pregiudiziale, comincia, anzi “ricomincia” quello del giudice di rinvio il quale, dalla pronunzia resa dal giudice UE, sarà chiamato a trarre tutte le conseguenze concrete, disapplicando eventualmente la norma nazionale.
Data l’efficacia erga omnes delle pronunzie rese dalla Corte di Giustizia anche il Giudice civile, in tutte le cause di opposizione a decreto ingiuntivo instaurate dal Gestore, dovrà valutare se esista o meno una compatibilità comunitaria della L.d.S. 2015 con l’art. 49 del T.U.E.F. secondo i canoni interpretativi dati dall’organo giurisdizionale comunitario nella sentenza del 22 settembre 2022: è indubbio che la sentenza del Giudice Europeo sia destinata a proiettare le sue conseguenze giuridiche, oltre che sul rapporto controverso dedotto nel giudizio di rinvio, anche su quello oggetto di opposizione a decreto ingiuntivo in quanto l’art 1 comma 649 della cit. Legge di Stabilità 2015 ha comportato modifiche peggiorative alle condizioni economiche di cui alle convenzioni di concessione e, “per li rami”, ai rapporti contrattuali in essere tra i concessionari, da un lato, e i gestori e gli esercenti dall’altro, visto che i primi hanno ribaltato detto onere, tout court e “a cascata”, sugli altri operatori di filiera (gestori ed esercenti).
Pertanto il Giudice civile, accertata la compatibilità tra il proprio caso concreto e la fattispecie decisa in sede europea, sarà tenuto, in forza della ratio decidendi connotante la sentenza del Giudice comunitario, a verificare:

  1. se la misura disposta dall’art. 1 comma 649 della L.d.S. 2015 – alla stregua della quale il Gestore subisce un prelievo forzoso- integri o meno una restrizione alla libertà garantita dall’art. 49 del U.E.F. dal momento che la stessa L.d.S appare ispirata esclusivamente ad un’esigenza economica di aumentare gli introiti dello Stato, e quindi di “fare cassa” in base anzitutto all’esplicita dichiarazione contenuta nella medesima norma;
    2. se il prelievo del 2015, considerata la data della sua adozione e il suo ammontare determinato in proporzione al numero di apparecchi al 31.12.2014, sia una misura tale da aver potuto incidere, a breve termine, sulla redditività degli investimenti effettuati e se, e in quale misura, il Gestore si sia visto privato, a causa del carattere eventualmente improvviso e imprevedibile di tale prelievo, del tempo necessario per potersi adeguare a questa nuova situazione e ciò al fine di accertare la compatibilità del disposto normativo al principio comunitario della tutela del legittimo affidamento. L’unico modo per consentire al Gestore di esimersi dal pagamento della quota LDS è quello diottenere una nuova sentenza emessa o dal C.d.S. o del Giudice civile che accerti l’effettiva e concreta
    incompatibilità del citato art. 1 comma 649 con il disposto comunitario di cui all’art. 49 del T.U.E.F.”.

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