23 Novembre 2024 - 23:37

Bergamo: il Consiglio di Stato conferma i limiti orari alle slot machine

Il Consiglio di Stato conferma i limiti orari disposti alle slot machine accogliendo l’appello del Comune di Castel Rozzone e del Comune di Spirano contro le sentenze emesse dal TAR

15 Settembre 2022

Il Consiglio di Stato conferma i limiti orari disposti alle slot machine accogliendo l’appello del Comune di Castel Rozzone e del Comune di Spirano contro le sentenze emesse dal TAR Lombardia.

“Le problematiche concernenti la disciplina degli orari di apertura e funzionamento delle sale gioco autorizzate – spiega il Consiglio – costituiscono un terreno particolarmente sensibile e delicato nel quale confluiscono e devono essere adeguatamente misurati una pluralità di interessi – sia privati dei gestori delle predette sale che, in quanto titolari di una concessione con l’amministrazione finanziaria e di una specifica autorizzazione di polizia, tendono a perseguire la massimizzazione dei loro profitti per ottenere la remunerazione dei loro investimenti economici attraverso la più ampia durata giornaliera dell’apertura dell’esercizio, invocando i principi costituzionali di libertà di iniziativa economica e di libera concorrenza e il principio dell’affidamento, ingenerato proprio dal rilascio dei titoli, concessorio e autorizzatorio, necessari alla tenuta delle sale da gioco – sia, soprattutto pubblici e generali, non contenuti in quelli economico- finanziari (tutelati dalla concessione) o relativi alla tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica (tutelati dall’autorizzazione questorile), ma estesi anche alla quiete pubblica (in ragione dei non improbabili disagi derivanti dalla collocazione delle sale gioco in determinate zone cittadine più o meno densamente abitate a causa del possibile congestionamento del traffico o dell’affollamento dei frequentatori) e alla salute pubblica, quest’ultima in relazione al pericoloso fenomeno, sempre più evidente, della ludopatia; è pertanto legittima l’ordinanza sindacale che stabilisce per le tipologie di gioco delle fasce orarie fino a quattro ore complessive di interruzione quotidiana di gioco”.

“Va poi osservato che è del tutto pacifico il potere del Sindaco di cui all’art. 50, comma 7, del TUEL di adottare provvedimenti funzionali a regolamentare gli orari delle sale giochi e degli esercizi pubblici in cui sono installate apparecchiature da gioco… un’ordinanza sindacale di regolazione degli orari delle sale da gioco non può considerarsi viziata da deficit di istruttoria o di motivazione soltanto perché il numero dei giocatori ludopatici non sia in assoluto elevato, giacché ciò che massimamente va considerato è la tendenza registrata nel periodo considerato, la quale, da sola, induce allarme negli enti pubblici preposti alla tutela della salute e giustifica pertanto l’adozione di misure restrittive.

Acclarato quindi che il Sindaco è perfettamente legittimato ad adottare ordinanze di regolazione degli orari delle sale gioco e che l’istruttoria condotta è più che adeguata, come risulta dalla semplice lettura dell’ordinanza impugnata, che riporta dettagliatamente tutto l’iter seguito per addivenire alla decisione, resta da vedere se essa sia proporzionata.

Il principio di proporzionalità impone all’amministrazione di adottare un provvedimento non eccedente quanto è opportuno e necessario per conseguire lo scopo prefissato; definito lo scopo avuto di mira, il principio di proporzionalità è rispettato se la scelta concreta dell’amministrazione è in potenza capace di conseguire l’obiettivo (idoneità del mezzo) e rappresenta il minor sacrificio possibile per gli interessi privati attinti (stretta necessità), tale, comunque, da poter essere sostenuto dal destinatario (adeguatezza). Nella specie, la limitazione oraria mira a contrastare il fenomeno della ludopatia inteso come disturbo psichico che spinge l’individuo a concentrare ogni suo interesse sul gioco, in maniera ossessiva e compulsiva, con ovvie ricadute sul piano della vita familiare e professionale, oltre che con innegabile dispersione del patrimonio personale. E’ quindi da ritenere proporzionata la scelta del Comune di Castel Rozzone poiché in potenza capace di conseguire l’obiettivo prefissato. L’ordinanza, in definitiva, non sconta alcun deficit istruttorio, partecipativo e motivazionale.

 

Il Sindaco, – ha sottolineato tuttavia Palazzo Spada – senza addurre ragioni coerenti con la finalità di prevenire il fenomeno della ludopatia, ha ritenuto di limitare gli effetti dell’ordinanza ai soli apparecchi di cui all’art. 110, comma 6 del TULPS. Vi sarebbe quindi una ingiustificata contraddizione tra tale premessa (dell’ordinanza, ndr.)e la parte dispositiva dell’ordinanza, che indebolirebbe l’effettiva coerenza dell’asserita finalità preventiva che ad essa si è inteso attribuire”.

L’istruttoria condotta è più che adeguata- conclude Il Consiglio di Stato – . L’ordinanza impugnata riporta dettagliatamente tutto l’iter seguito per addivenire alla decisione. Non c’è alcuna violazione della regola contenuta nell’art. 5 del regolamento comunale posto che i provvedimenti di limitazione all’attività di organizzazione e gestione dei giochi pubblici sono volti alla tutela di interessi generali (salute, dignità, sicurezza, utilità sociale) e, acclarata la proporzionalità del provvedimento, esso può ben consistere in una misura specifica avente l’obiettivo di contrastare efficacemente le ludopatie. Neppure sussiste l’asserita contraddittorietà tra motivazione e dispositivo. L’ordinanza dà conto della consistente attività istruttoria e contiene un’ampia motivazione che giustifica pienamente la decisione assunta”.

PressGiochi

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