23 Novembre 2024 - 23:39

Distanziometro ai giochi: strisce pedonali che fanno la differenza

Seppur consentite ai sensi dell’art. 190 c. 3, Codice della Strada quelle strisce pedonali nel comune di Rimini appaiono pericolose anche nel rispetto delle comuni regole di prudenza esigibili e

09 Settembre 2022

Seppur consentite ai sensi dell’art. 190 c. 3, Codice della Strada quelle strisce pedonali nel comune di Rimini appaiono pericolose anche nel rispetto delle comuni regole di prudenza esigibili e dunque non computabili ai fini del calcolo della distanza che la sala giochi deve rispettare verso i luoghi sensibili.

Con questa motivazione, il Tribunale Amministrativo Regionale per l’Emilia – Romagna Bologna ha accolto la domanda cautelare di una sala giochi che aveva impugnato l’atto del comune di Rimini con il quale si disponeva la chiusura della sala giochi. Oggetto di contestazione: le misurazioni effettuate dalla Polizia Municipale del percorso pedonale che divide la sala, rispetto a due luoghi sensibili, lo stadio di baseball e una Cooperativa sociale.

Come ha spiegato oggi il TAR, rinviando il ricorso per la trattazione di merito all’udienza pubblica del 27 aprile 2023, “la non completa correttezza della misurazione della distanza (secondo il criterio normativo del “percorso pedonale più breve”) effettuata dal Comune resistente della citata sala giochi rispetto allo stadio del baseball, quale luogo definito sensibile ai sensi del citato art 6 c. 2 -bis L.R. 5/2013 e considerato, che l’attraversamento pedonale in corrispondenza dell’incrocio tra via XXX e la XXX, completamente privo di strisce pedonali, benché consentito ai sensi dell’art. 190 c. 3, Codice della Strada appare “prima facie” pericoloso anche nel rispetto delle comuni regole di prudenza esigibili e dunque non computabile ai fini del calcolo della distanza”.

PressGiochi

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