E’ stata avviata ieri presso le Commissioni riunite del Senato, Bilancio e Finanze, la discussione del decreto legge Aiuti-bis che prevede misure urgenti in materia di energia, emergenza idrica, politiche
E’ stata avviata ieri presso le Commissioni riunite del Senato, Bilancio e Finanze, la discussione del decreto legge Aiuti-bis che prevede misure urgenti in materia di energia, emergenza idrica, politiche sociali e industriali, il cui termine per la presentazione di emendamenti e ordini del giorno scadrà oggi alle ore 10. Il provvedimento è atteso in Aula il 6 settembre, alle 16,30.
Il Servizio bilancio del Senato, nella nota di lettura del decreto, richiama più volte il Tesoro.
Il forte rialzo dei prezzi del gas registrato nel frattempo ha fatto saltare tutte le previsioni fatte solo un mese fa: i circa 15 miliardi previsti (di cui 14,3 da maggiori entrate) per finanziare quel provvedimento non bastano più. Per l’intervento più costoso, il credito di imposta energia e gas per le aziende, sono stati stanziati 3,3 miliardi ma ne servono almeno il doppio. Sballate anche le previsioni sull’allargamento del bonus sociale per le famiglie in difficoltà economica.
Tra gli interventi previsti, che riguarderanno anche gli operatori del gioco pubblico, troviamo il bonus sociale elettrico e gas per il quarto trimestre 2022, che sospende le modifiche unilaterali dei contratti di fornitura di elettricità e gas. Inoltre, il decreto azzera gli oneri generali di sistema nel settore elettrico anche per il quarto trimestre 2022 e riduce l’Iva per le somministrazioni di gas metano per combustione per usi civili e industriali nei mesi di ottobre, novembre e dicembre 2022.
Infine, si prorogano i crediti d’imposta in favore delle imprese anche per il terzo trimestre 2022 e si dispone la proroga della riduzione dell’accisa sui carburanti sino al 20 settembre 2022.
Il decreto mira soprattutto, come ricordano ieri i relatori, a reindirizzare risorse economiche a sostegno di soggetti deboli o indeboliti dalla crisi. Le famiglie meno abbienti, le imprese nei settori colpiti dall’abnorme crescita del costo dell’energia, sono destinatarie di misure differenziate: bonus alla spesa, tutele contrattuali, riduzione degli oneri generali di sistema, IVA agevolata sui consumi, credito di imposta come contributo straordinario, accise e IVA sui carburanti: lo sforzo dell’Esecutivo, in linea con altre misure già adottate, è certamente apprezzabile e troverà un ampio sostegno parlamentare.
Il sottosegretario Alessandra Sartore, intervenendo in Commissione ha assicurato la massima attenzione del Governo sui vari temi sollevati, a partire da quelli di natura ordinamentale, come nel caso del Superbonus 100 per cento e delle semplificazioni amministrative per i pannelli fotovoltaici, e sugli emendamenti che verranno presentati, per i quali il Ministero dell’economia e gli altri Ministeri coinvolti svolgeranno la necessaria istruttoria nei brevi tempi concessi.
Ha chiarito quindi che il Governo non intende presentare, per ristrettezza di tempi, emendamenti al provvedimento in esame e che non sono disponibili ulteriori risorse, che si stanno invece individuando per il prossimo decreto-legge. Eventuali emendamenti presentati che richiedono una copertura, e che quindi non potranno essere accolti, verranno tuttavia considerati, se di comune interesse, come suggerimenti al Governo per la futura attività legislativa.
Il relatore del M5S, Pesco ha evidenziato che in materia di rafforzamento del bonus sociale energia elettrica e gas, occorre valutare la sostenibilità del limite di spesa complessivo di 2.420 milioni di euro, basato su una corrispondente stima di spesa fondata, per l’energia elettrica, su un prezzo unico nazionale (PUN) di riferimento pari a 350 euro/MWh e, per entrambi i prodotti energetici, sui consumi previsti nel quarto trimestre, peraltro non esplicitati dalla relazione tecnica.
In relazione all’articolo 4, recante l’azzeramento degli oneri generali di sistema nel settore elettrico per il quarto trimestre 2022, pur se l’onere è configurato come limite di spesa, ha osservato che la Relazione tecnica non fornisce alcun elemento di dettaglio utilizzato nella quantificazione del predetto onere in 1.100 milioni di euro, che risulta inferiore di 1.900 milioni di euro rispetto al medesimo onere previsto per l’azzeramento degli oneri generali di sistema del primo e del secondo trimestre 2022, quantificati in 3.000 milioni di euro per ciascun trimestre e di 815 milioni di euro rispetto all’onere da azzeramento degli oneri generali di sistema del terzo trimestre 2022, quantificati in 1.915 milioni di euro. Appare dunque opportuno che siano forniti maggiori chiarimenti al fine di confermare che l’onere recato dalla disposizione sia in linea con i reali oneri generali di sistema azzerati per il quarto trimestre del 2022, escludendo qualsiasi onere aggiuntivo a carico della finanza pubblica.
In relazione all’articolo 5, recante riduzione dell’IVA e degli oneri generali nel settore del gas per il quarto trimestre 2022, il comma 1 estende al quarto trimestre 2022 l’agevolazione IVA al 5 per cento riconosciuta per le somministrazioni di gas metano per usi civili ed industriali – introdotta inizialmente dall’articolo 2, comma 1, del decreto-legge n. 130 del 2021 per l’ultimo trimestre 2021 e successivamente riproposta per il primo, il secondo ed il terzo trimestre 2022 rispettivamente dall’articolo 1, comma 506, della legge n. 234 del 2021, dall’articolo 2, comma 1, del decreto-legge n. 17 del 2022 e dall’articolo 1-quater del decreto-legge n. 50 del 2022. Alla luce del confronto tra le differenti stime, si formulano le seguenti osservazioni: la stima in commento, al pari di quella associata al decreto-legge n. 50, ritorna ad utilizzare, come banca dati per individuare i consumi delle famiglie, l’ISTAT – consumi famiglie – anno 2019. Poiché per la Relazione tecnica pertinente al decreto-legge n. 17 si è fatto riferimento a dati più aggiornati (ISTAT – consumi famiglie – anno 2020) appare opportuno un chiarimento circa le ragioni per le quali non si sia fatto riferimento alla banca dati disponibile più aggiornata; poiché la perdita di gettito per i consumi industriali è la stessa ipotizzata per i trimestri precedenti (-33,7 milioni di euro) appare opportuna una conferma che i consumi del quarto trimestre per usi industriali incidono nella stessa misura degli altri periodi, diversamente quindi dagli usi civili che rappresentano circa il 30,10 per cento sul totale annuo: sul punto appare utile un approfondimento al fine di escludere una sottostima dell’onere indicato per la proroga riferita al quarto trimestre 2022; andrebbe chiarito se nella stima dell’onere si sia tenuto conto del più recente andamento al rialzo dei prezzi del gas metano; in termini più generali, la Relazione tecnica, così come quelle precedenti, non riporta i consumi delle famiglie entro i 480 mc annui, né quelli riferiti agli usi civili diversi, ovvero agli usi industriali. Anche la percentuale del 5 per cento dell’onere utilizzata per stimare il peso della riduzione dell’aliquota IVA per i consumi civili diversi da quelli delle famiglie, non è supportata da informazioni che possano consentire un riscontro del carattere prudenziale della quantificazione: anche a tale riguardo, appare opportuno un chiarimento. Con riferimento al comma 2, che dispone che la riduzione dell’aliquota IVA al 5 per cento per le somministrazioni di gas si estenda per il periodo ottobre-dicembre 2022 anche alle somministrazioni di energia termica prodotta con impianti alimentati a gas naturale nell’ambito di un “Contratto servizio energia”, la Relazione tecnica indica un onere valutato in 8,65 milioni di euro. In proposito, andrebbero chiarite le ragioni per cui non si sia fatto riferimento, ai fini della stima, alla più aggiornata Relazione annuale sulla situazione energetica nazionale nel 2021 del Ministero della transizione ecologica. Con riferimento al prezzo unitario (0,969 euro/mc), il valore indicato parrebbe costituire il dato “storico” e non il valore previsionale del prezzo unitario nel trimestre considerato (ottobre-dicembre 2022) che potrebbe risultare diverso anche in considerazione del trend al rialzo in atto. Al fine di consentire un riscontro della stima appaiono quindi necessarie maggiori informazioni in merito. Con riferimento ai commi 3 e 4, ha osservato che l’onere indicato è stato quantificato con riferimento alla stima dei consumi previsti per il quarto trimestre 2022, che comprendono i consumi di riscaldamento non presenti nel terzo trimestre dell’anno. Tuttavia, la relazione tecnica si limita a indicare il risultato della quantificazione, senza fornire dati ed elementi che possano giustificare l’importo indicato, peraltro non trascurabile. Inoltre, nell’enunciato normativo, l’onere, pur essendo il risultato di una quantificazione, non è indicato come “valutato in” ma come “pari a 1.820 milioni di euro”, operando in tal modo come se si trattasse di limite di spesa. Sul punto appaiono opportuni un chiarimento e maggiori informazioni che possano far ritenere prudenziale la stima e comunque congrue le risorse stanziate per il raggiungimento dell’obiettivo prefissato in norma.
In relazione all’articolo 6, recante un contributo straordinario a favore delle imprese per l’acquisto di energia elettrica e gas naturale,- ha proseguito il relatore – con riguardo al credito d’imposta in favore delle imprese energivore di cui al comma 1, appaiono necessari chiarimenti per un riscontro del carattere prudenziale della stima dell’onere, per cui la Relazione tecnica utilizza il valore medio del prezzo unico nazionale (PUN) per il terzo trimestre 2022, determinato in 237 euro/MWh. Con riguardo al credito d’imposta per le imprese gasivore di cui al comma 2, appare necessario un approfondimento sulla stima dei consumi di gas naturale del settore industriale per il terzo trimestre 2022, al fine di verificare la congruità e la prudenzialità dell’ipotesi formulata nella Relazione tecnica di consumi invariati nel secondo e nel terzo trimestre 2022, quale emerge dal confronto con i precedenti provvedimenti di analogo contenuto. Anche in relazione alla stima del prezzo, indicato dalla Relazione tecnica in 91 euro/MWh, che dal raffronto con i valori registrati per i mesi di luglio ed agosto parrebbe sottostimato, appare necessario un approfondimento al fine di comprendere come la Relazione tecnica sia giunta ad indicare il predetto valore, senza peraltro fornire ulteriori elementi informativi a supporto. In relazione al credito d’imposta per le imprese dotate di contatori di energia elettrica di potenza disponibile pari o superiore a 16,5 KW, di cui al comma 3, la Relazione tecnica indica per tali imprese, diverse da quelle energivore, per il terzo trimestre 2022 consumi di circa 28 milioni di MWh ai quali riferisce un PUN di 237 euro/MWh. Atteso che il dato sui consumi è lo stesso utilizzato per il decreto-legge n. 21 del 2022 in relazione al secondo trimestre 2022, così come il PUN indicato è del medesimo importo che si legge nella quantificazione degli oneri associati al contributo di cui al comma 1, occorre avere elementi di chiarimento a conferma dell’ipotizzata invarianza dei consumi sia per quanto concerne il PUN da utilizzare, alla luce dei riscontri operati sui dati pubblicati dal Gestore dei mercati energetici (GME).
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