Luce verde dalla Commissione europea al progetto di legge austriaco recante modifica della legge del Land Salisburgo sugli imprenditori nel settore delle scommesse. Il progetto di legge dell’Austria sui terminali
Luce verde dalla Commissione europea al progetto di legge austriaco recante modifica della legge del Land Salisburgo sugli imprenditori nel settore delle scommesse.
Il progetto di legge dell’Austria sui terminali di scommesse mira a perseguire tre obiettivi:
1) requisiti minimi per la strutturazione della tessera-cliente delle scommesse;
2) si tiene conto del progresso tecnico varando l’identificazione per mezzo di un procedimento di riconoscimento biometrico;
3) ulteriore tappa verso la digitalizzazione e la semplificazione amministrativa.
1.1. le verifiche, in corso, delle ricevitorie di scommesse hanno evidenziato che varie tessere-cliente delle scommesse presentano unicamente un numero del cliente. Per il personale addetto alle verifiche non era pertanto possibile stabilire agevolmente una relazione fra la tessera-cliente delle scommesse e il titolare. Al fine di contrastare tale fenomeno, si recepiscono adesso nella legge, all’articolo 20, paragrafo 5, requisiti minimi della strutturazione del contenuto della tessera-cliente delle scommesse. Mediante la stampa obbligatoria di una fotografia risulta più facile la verifica della relazione fra la tessera-cliente delle scommesse e il relativo titolare, favorendo così l’economia dell’amministrazione.
1.2. Le modifiche e le integrazioni proposte dell’articolo 16, paragrafo 3, degli articoli 20 e 21, dell’articolo 24, lettere c) e h), e dell’articolo 34, paragrafo 1, tengono conto del progresso tecnico senza affievolire il livello di tutela dei giocatori e dei giovani. A integrazione dell’identificazione di un cliente delle scommesse per mezzo di una tessera-cliente delle scommesse, si vara la possibilità dell’identificazione per mezzo di un procedimento di riconoscimento biometrico. La funzionalità di un sistema di tal genere deve essere almeno equivalente a quella della tessera-cliente delle scommesse, in quel momento obsoleta. In merito a ciò, si può riflettere per esempio sulle impronte digitali o anche sui sistemi di identificazione facciale. Esiste già una regolamentazione analoga nel settore dei giochi d’azzardo, in merito all’installazione di singoli apparecchi da gioco d’azzardo (cfr. al riguardo l’articolo 5, paragrafo 4, lettera b), punto 2, della legge sui giochi d’azzardo).
1.3. Nel Land federale Salisburgo è stata creata un’applicazione elettronica integrata nel portale dei servizi alle imprese per l’inoltro di dichiarazioni semplici ai sensi dell’articolo 22, paragrafi 2, 3 e 4. Allorché si utilizza tale applicazione, i dati trasmessi si memorizzano direttamente nella banca dati degli imprenditori nel settore delle scommesse e devono essere abilitati dall’autorità soltanto previa verifica. La suddetta applicazione esprime una tappa verso la digitalizzazione e una semplificazione amministrativa sia per l’autorità che per gli imprenditori nel settore delle scommesse. Con il nuovo articolo 23, paragrafo 1, lettera a), s’intende assicurare che l’imprenditore nel settore delle scommesse sia obbligato all’inoltro di determinate dichiarazioni tramite questa interfaccia elettronica.
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