23 Novembre 2024 - 22:20

Sugli orari il Comune ci ripensa in autotutela e vuole rifare la valutazione con una procedura partecipata

Dell’Avv. Geronimo Cardia

01 Agosto 2022

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Presenta spunti interessanti l’Ordinanza del Comune di Tavagnacco n. 67/2022 (prot. 14622/P dell’8 giugno 2022) avente ad oggetto “Revoca Ordinanza n. 19/2022 – Legge Regionale n. 1 del 14 febbraio 2014, art. 6 c. 12. Determinazione orari di apertura delle sale da gioco e degli orari di accesso ai giochi leciti installati negli esercizi commerciali quali attività complementari. Determinazione sanzioni per mancato rispetto degli orari.”.

 

A scriverlo è l’avv. Geronimo Cardia all’interno dell’ultima edizione (luglio-agosto) di PressGiochi MAG.

L’Ordinanza in definitiva viene adottata per revocare la precedente pronuncia del Comune che ha determinato gli orari di funzionamento del gioco pubblico. In particolare l’ordinanza revocata è la n. 19/2022, in attuazione della Legge Regionale n. 1 del 14 febbraio 2014 art. 6 comma 12 con cui “è stata introdotta nel Comune di Tavagnacco la determinazione degli orari di apertura delle sale da gioco e degli orari di accesso ai giochi leciti installati negli esercizi commerciali quali attività complementari, con contestuale determinazione delle sanzioni per il mancato rispetto delle prescrizioni introdotte”.
Detta Ordinanza revocata era stata concepita nell’ambito delle maglie della legge regionale di riferimento che come accade spesso conferisce ai comuni il compito di declinare gli orari di funzionamento del gioco. Ed infatti si legge che “l’art. 6 c. 12 della LR 1/2014 (…) pone in carico ai Comuni il compito di stabilire: [i] gli orari di apertura delle sale da gioco, in particolare per le sale giochi autorizzate non oltre le tredici ore giornaliere di tutti i giorni, compresi i festivi, e negli altri esercizi commerciali ove gli apparecchi per il gioco lecito sono installati quali attività complementari non oltre le otto ore giornaliere, contemperando le esigenze delle attività economiche con le norme a tutela della sicurezza, del decoro urbano, della viabilità, dell’inquinamento acustico, della quiete pubblica, del contrasto al gioco d’azzardo e alla ludopatia e della tutela dei minori e delle persone più deboli; [ii] le sanzioni amministrative applicabili per il mancato rispetto degli orari sopra citati, tenuto conto delle esplicitate esigenze di tutela riportate al punto precedente”.
La revoca avviene sostanzialmente in autotutela ed in particolare viene espressamente richiamato l’articolo 21 quinquies della legge n. 241/1990 “ai sensi del quale per sopravvenuti motivi di pubblico interesse ovvero nel caso di mutamento della situazione di fatto non prevedibile al momento dell’adozione del provvedimento o, salvo che per i provvedimenti di autorizzazione o di attribuzione di vantaggi economici, di nuova valutazione dell’interesse pubblico originario, il provvedimento amministrativo ad efficacia durevole può essere revocato da parte dell’organo che lo ha emanato ovvero da altro organo previsto dalla legge”.
In particolare essa giunge nel corso di un giudizio pendente provocato dall’impugnazione da parte di un operatore dell’ordinanza che prevedeva gli orari di funzionamento.
Lo scopo precipuo della revoca in autotutela è chiaramente indicato nell’obiettivo di evitare che il Comune si trovi a dover gestire un contenzioso dall’esito incerto.
L’incertezza dell’esito viene motivata dal fatto che sono apparse al Comune stesso ragionevoli le questioni poste in merito all’istruttoria svolta e ritenendo che vi siano nuove valutazioni da operare. In particolare, vengono espressamente riconosciuti “elementi di ragionevolezza nelle osservazioni mosse nel ricorso (…) ed in particolare reputando opportune nuove valutazioni a supporto e consolidamento dell’istruttoria”.
Per tale ragione il provvedimento non solo revoca quello precedente, considerato carente, ma prevede “al fine di garantire comunque compiuta esecuzione del mandato di cui all’art. 6 c. 12 della Legge Regionale n. 1 del 14 febbraio 2014” anche “l’avvio di una procedura partecipata per la predisposizione di una nuova disciplina”. Di tale ultimo passaggio il dato che colpisce favorevolmente è la dichiarata intenzione di non rinunciare ad una fase di concertazione, da inserire in una procedura appunto partecipata.
La nota in commento del Comune è importante, dunque, perché mette in risalto l’alto senso di responsabilità dello stesso Comune che dimostra di voler affrontare il tema con l’obiettivo di risolverlo, mettendo da parte i pregiudizi.
La nota è altresì importante perché il Comune riconosce l’importanza di condurre un’istruttoria adeguata e preventiva rispetto alla emissione di provvedimenti limitativi. Tante volte si è detto che la motivazione della limitazione deve essere sorretta da un’istruttoria adeguata e rafforzata con dati tecnico scientifici che esponga le specifiche esigenze del territorio delle misure limitative proposte, che dimostri la previsione di efficacia delle medesime rispetto allo scopo per cui sono poste, che consenta di ritenere esclusi dal campo delle valutazioni pregiudizi che non tutelano la salute e pregiudicano diversi interessi pubblici, che non si basi su meri giudizi di valore o su dati lontani dalle esigenze specifiche della popolazione interessata.
La nota, infine, è importante anche per la dimostrata volontà di aprire ad una partecipazione ai lavori di valutazione, il tutto tenendo conto dell’importanza del contributo esperienziale che potrebbe essere messo a disposizione degli Enti Locali non solo dall’ente di vigilanza del settore ma anche dagli operatori stessi.
Ancora una volta la riforma del settore, vitale per sistemare le tante contraddizioni dell’ordinamento giuridico del gioco pubblico, non arriva dal sempre tanto atteso riordino ma viene anticipata dai revirement responsabili degli enti del territorio. Piccoli o grandi che siano.

 

Geronimo Cardia

Avvocato cassazionista, dottore commercialista, revisore contabile, presidente di Acadi – Confcommercio

 

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