L’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli pubblica la determinazione con la quale attua la proroga per le scommesse inserita nel Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR 2) della quale
L’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli pubblica la determinazione con la quale attua la proroga per le scommesse inserita nel Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR 2) della quale abbiamo parlato nell’ultima uscita di PressGiochi Mag attraverso un’intervista al relatore al decreto Andrea Cangini di FI che l’ha voluta appositamente inserire.
Come si legge nella determina: gli importi determinati sulla base delle somme annuali previste dall’articolo 18-ter del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito con modificazioni dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, sono stabiliti in:
• euro 7.500 per ciascun diritto che si intende prorogare afferente ai punti vendita aventi come attività principale la commercializzazione dei prodotti di gioco pubblici;
• euro 4.500 per ciascun diritto che si intende prorogare afferente ai punti vendita aventi come attività accessoria la commercializzazione dei prodotti di gioco pubblici.
Tenuto conto che la proroga ha effetti dal 30 giugno 2022 al 30 giugno 2024, gli importi devono essere versati con le modalità di seguito indicate:
• per l’annualità intercorrente tra il 30 giugno 2022 ed il 30 giugno 2023, in due rate di pari importo scadenti, rispettivamente, il 31 ottobre 2022 ed il 30 aprile 2023;
• per l’annualità intercorrente tra il 30 giugno 2023 ed il 30 giugno 2024 in due rate di pari importo scadenti il 31 ottobre 2023 ed il 30 aprile 2024.
I predetti importi sono versati dal concessionario e dal titolare dei punti di raccolta regolarizzati, utilizzando il modello F24 accise ed il codice tributo n. 5466.
Le somme annuali di cui al comma 1 non sono dovute per i diritti e per i punti di raccolta per i quali i soggetti titolari comunicano all’Agenzia, entro il decimo giorno dalla pubblicazione della presente determinazione sul sito istituzionale dell’Agenzia, gli estremi identificativi ai fini del distacco del collegamento con il totalizzatore nazionale. Il mancato tempestivo esercizio di tale facoltà nel termine suddetto comporta la proroga dei diritti per l’intero biennio con i conseguenti oneri a carico dei concessionari.
Garanzie
Per effetto della proroga di cui all’articolo 18-ter del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito con modificazioni dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, le garanzie previste dalle concessioni in essere e dai disciplinari sottoscritti dai titolari dei punti di raccolta regolarizzati devono assicurare la copertura degli obblighi convenzionali sino al 31 dicembre 2024 e avere validità per un ulteriore anno successivo a tale scadenza, cioè il 31 dicembre 2025; le garanzie sono presentate all’Agenzia entro il termine del 30 novembre 2022.
Inadempimento
L’omesso versamento degli importi dovuti entro i termini indicati all’articolo 1, comma 1, o l’omessa trasmissione dell’atto di cui all’articolo 2, fa venir meno la proroga delle concessioni in essere, della titolarità della raccolta in rete fisica e dei punti di raccolta regolarizzati, fermo restando il recupero delle somme dovute secondo le disposizioni vigenti.
L’Ufficio competente porrà in essere tutti gli atti necessari alla rimozione dei relativi diritti per i quali non risultino adempiuti gli obblighi previsti, al fine del conseguente distacco del collegamento con il totalizzatore nazionale.
PressGiochi
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