25 Novembre 2024 - 07:14

Oscuramento siti: Bersani e Fassina chiedono di ampliare le competenze di ADM

Al fine di prevenire l’ingresso sul territorio della Repubblica italiana di materiale non conforme agli standard di sicurezza sanitaria che possono arrecare danni alla salute delle persone o rappresentare violazione

30 Giugno 2022

Al fine di prevenire l’ingresso sul territorio della Repubblica italiana di materiale non conforme agli standard di sicurezza sanitaria che possono arrecare danni alla salute delle persone o rappresentare violazione alle norme delle leggi doganali, l’Agenzia delle dogane e dei monopoli è autorizzata ad acquistare, su canale telematico, prodotti in commercio da sotto-porre a verifica tecnica presso i propri laboratori. Per le operazioni di cui al primo periodo l’Agenzia è autorizzata a costituire, avvalendosi di risorse proprie, un fondo di importo non superiore a 100.000 euro annui, destinato alle operazioni di acquisto. Con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli è costituito il fondo. Nel provvedimento, sono previste le disposizioni attuative e contabili per l’utilizzo del fondo, stabilendo che il materiale acquistato ed eventualmente idoneo all’immissione in commercio è assegnato all’Agenzia ed utilizzato per finalità di esclusivo interesse pubblico.

E’ questo l’emendamento presentato in Commissione Attività produttive, commercio e turismo della Camera dove si discute la Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021 dagli onorevoli Bersani e Fassina.

Nell’emendamento all’esame della commissione si chiede di modificare anche l’articolo 102 del decreto-legge 14 agosto 2020 n. 104, convertito con la legge 13 ottobre 2020 n. 126.

L’articolo in questione prevede che ‘L’Agenzia delle dogane e dei monopoli, nell’esercizio delle proprie funzioni nei settori dei giochi e dei tabacchi, ordina ai fornitori di connettività alla rete internet ovvero ai gestori di altre reti telematiche o di telecomunicazione, o agli operatori che forniscono servizi telematici o di telecomunicazione, la rimozione delle iniziative di chiunque offra o pubblicizzi prodotti o servizi, secondo modalità non conformi a quelle definite dalle norme vigenti nei citati settori”.

L’emendamento propone di allargare la sfera di competenza di ADM: “sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, primo periodo, le parole: « nei settori dei giochi e dei tabacchi », sono sostituite dalle seguenti: « di prevenzione e contrasto alle attività illecite inerenti alle materie di competenza » e le parole: « vigenti nei citati settori », sono sostituite dalle seguenti: « anche di natura fiscale o a tutela della sicurezza e della salute dei cittadini, ovvero ponga in essere schemi finalizzati alla realizzazione di attività illecite »;

b) al comma 2, terzo periodo, dopo la parola: « pecuniaria », sono inserite le seguenti: « graduata secondo i criteri indivi-duati con le determinazioni di cui sopra »;

c) dopo il comma 2 è inserito il seguente: « 2-bis. Nei casi in cui nello stesso sito, oltre ai prodotti o contenuti di cui al comma 1, siano presenti altri prodotti o contenuti diversi, l’Agenzia delle dogane e dei monopoli dà formale comunicazione della violazione riscontrata ai soggetti interessati, mediante pubblicazione sul sito istituzionale con valore di notifica ai fini della sanzione amministrativa, assegnando un termine di 15 giorni per la rimozione dei prodotti o contenuti non consentiti. Decorso inutilmente il termine assegnato è adottato il provvedimento finalizzato alla inibizione dell’intero sito senza riconoscimento di alcun indennizzo. ».

 

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