Dell’avv. Generoso Bloise
Dell’avv. Generoso Bloise
Continuando l’esame di talune fattispecie concrete in materia di sanzioni amministrative in materia di apparecchi da gioco viene in rilievo una recente sentenza del Tribunale di Venezia che, in modo molto puntuale, chiarisce l’ambito di applicazione delle sanzioni di cui alla lettera c) ovvero della lettera f-quater) dell’art. 110 Tulps per le ipotesi di apparecchi irregolari.
Il caso risolto si riferiva proprio al sequestro del gennaio 2020 di migliaia di apparecchi in tutto il territorio nazionale: un costruttore di apparecchi ha rilevato che era probabilmente avvenuto un comportamento infedele da parte di propri collaboratori, i quali avrebbero commercializzato illecitamente un software con il quale era possibile modificare i dati registrati nei contatori di gioco delle schede elettroniche; si trattava di un software generato per effettuare operazioni a cura del costruttore, in fase di eventuale riprogrammazione delle schede di gioco a seguito di guasti delle stesse, ma in concreto questo software pare sia stato distribuito a soggetti che avevano acquistato il prodotto, ma assolutamente non autorizzati all’impiego del software.
La singolarità della vicenda risiede anche nel fatto che il software poteva essere utilizzato in modo molto semplice utilizzando una porta usb non chiusa con sigilli, ma con un supporto in plastica molto precario.
A seguito della segnalazione penale migliaia di apparecchi sono stati sequestrati, ma nell’arco di pochi mesi la stragrande maggioranza sono stati dissequestrati per mancanza di elementi idonei a indicare manomissioni degli apparecchi, anche solo tentate.
Ma, tenendo in disparte le ipotesi di riscontri obiettivi relativi alle manomissioni, in tutti gli altri al dissequestro penale ha fatto seguito solo in pochissimi casi anche il dissequestro amministrativo.
Infatti, in quasi tutti i casi è stata contestata la difformità dell’apparecchio (non manomesso) a prescrizioni amministrative secondarie, cioè al decreto ministeriale sull’omologa degli apparecchi.
La circostanza ha conseguenze notevolissime in quanto l’Agenzia ritiene che la difformità integri le violazioni di cui all’art. 110 comma 9 lett. f-quater che comporta “la sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 50.000 euro per ciascun apparecchio e la chiusura dell’esercizio da trenta a sessanta giorni”; più precisamente l’Agenzia ritiene che qualsivoglia difformità comporti sempre e comunque l’applicazione di tale sanzione (fatta salva l’ipotesi di erogazione di premi diversi di quelli ammessi (quindi esclusivamente per l’ipotesi in cui un apparecchio di cui al comma 7 A eroghi premi non ammessi).
Questa tesi ‘estremistica’ è cristallizzata in una circolare del 2019 diramata dalla Direzione Giochi, a firma dell’allora dirigente dr. Fanelli, ove è proposta una macchinosa quanto fallace ricostruzione del quadro sanzionatorio in materia di apparecchi dalla quale emergerebbe proprio quanto sin qui esposto.
Certo, viviamo tempi difficili e il ‘Legislatore’ pare non saper proprio più scrivere in modo chiaro, né coerente, specie quando è eccitato dall’idea di aggravare le ‘punizioni’ in materia di gioco, che si segnalano già per essere tra le più severe e gravose dell’intero sistema giuridico nazionale, spesso per comportamenti di nessuna gravità.
Ma, a prescindere dalla scarsa lungimiranza del legislatore, l’Agenzia ha torto nell’interpretare la legge e a dirlo, questa volta, è anche il Tribunale che così inquadra la fattispecie in un caso di apparecchio senza sigilli antieffrazione: “Secondo l’Agenzia delle Dogane l’introduzione della nuova lett. f quater comporterebbe l’applicazione delle sanzioni più gravi previste da tale disposto normativo per entrambe le condotte con conseguente abrogazione tacita e parziale dell’integrale primo capoverso della lett. c.
La tesi si scontra con il dato letterale; il Legislatore, infatti, nonostante l’introduzione della nuova fattispecie sanzionatoria di cui alla lett. F quater, ha mantenuto in vita anche la precedente lett. c con la sanzione meno grave dalla stessa prevista.
E’ plausibile ritenere, quindi, che l’abrogazione parziale della lett. c) riguardi esclusivamente le condotte aventi ad oggetto gli apparecchi “non rispondenti alle caratteristiche di cui ai commi 6 e 7” (prima parte del primo capoverso) oggi punite esclusivamente dalla lett. f quater con la più grave sanzione economica e la penalizzante sanzione accessoria, mentre le condotte relative ad apparecchi “non rispondenti alle caratteristiche … indicate … nelle disposizioni di legge ed amministrative attuative di detti commi” (seconda parte primo capoverso) debbano continuare ad essere punite attraverso la previsione di cui alla lett. c con conseguente applicazione della sola sanzione pecuniaria in misura fissa: d’altronde vengono violate norme secondarie di dettaglio (purché richiamate dalla Legge) ed è ragionevole opinare che il disvalore sia inferiore. (…)
L’interpretazione prospettata (dal ricorrente, ndr.) è coerente, si ribadisce, con il diverso trattamento sanzionatorio previsto rispettivamente dalla lett. c e dalla lett. f quater ove la lett. c punisce meno gravemente condotte violative di disposizioni secondarie (come nel caso di specie la mancanza del sigillo antieffrazione) mentre la lett. f quater punisce in modo più grave (attraverso anche la sanzione accessoria della chiusura dell’esercizio) condotte volte a mettere in disponibilità apparecchi privi delle caratteristiche essenziali volte a garantire le esigenze di sicurezza pubblica.
Tale soluzione è, altresì, coerente con la ratio della normativa introdotta con il D.L. 4/2019, convertito in L. 26/2019, che ha inteso sanzionare più gravemente condotte maggiormente lesive del bene giuridico protetto dalla norma (quelle violative delle prescrizioni dei commi 6 e 7) come la salute pubblica ed individuale e le esigenze di pubblica sicurezza”.
È comunque auspicabile che, tenuto conto della erroneità delle linee guida dettate dalla circolare sopra richiamata, l’Agenzia faccia tesoro della lettura della norma formulata (in modo molto più vicina alla letteralità della legge) dalla Giurisprudenza e riformuli in modo corretto, soprattutto per risparmiare a moltissimi operatori, oltre che ai propri uffici, un notevolissimo contenzioso che non può che vederla soccombente.
PressGiochi