22 Novembre 2024 - 10:51

PNRR 2 e concessioni scommesse: per ogni anno di proroga all’Erario andranno 63,5 mln di euro

Gli oneri per la proroga delle concessioni delle scommesse saranno annualmente pari ad euro 7.500 per ogni diritto afferente ai punti vendita aventi come attività principale la commercializzazione dei prodotti

22 Giugno 2022

Gli oneri per la proroga delle concessioni delle scommesse saranno annualmente pari ad euro 7.500 per ogni diritto afferente ai punti vendita aventi come attività principale la commercializzazione dei prodotti di gioco pubblici, compresi i punti di gioco regolarizzati, e ad euro 4.500 per ogni diritto afferente ai punti vendita aventi come attività accessoria la commercializzazione dei prodotti di gioco pubblici.

E’ quanto si legge nella relazione tecnica al decreto recante ulteriori misure urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza che oggi ha visto l’approvazione del maxiemendamento del Governo.

L’articolo 18 ter reca disposizioni in materia di gioco pubblico. La norma in esame ha ad oggetto la proroga – a titolo oneroso – delle concessioni per la raccolta delle scommesse sino al 30 giugno 2024. Le concessioni per la raccolta delle scommesse su rete fisica sono scadute tutte in data 30 giugno 2016 e con vari interventi normativi si è proceduto alla proroga delle medesime, prima con l’articolo 1, comma 933, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, e, successivamente, con altre norme primarie che hanno previsto, annualmente una proroga onerosa delle concessioni sino al 31 dicembre 2020. Nel 2020, a causa dei provvedimenti restrittivi adottati dal Governo per fare fronte alla pandemia – che hanno comportato la chiusura, per circa sei mesi (cioè da marzo a giugno e poi dalla fine di ottobre al 31 dicembre), dei luoghi in cui avviene la raccolta delle scommesse in rete fisica, l’articolo 69 del decreto-legge n.18/2020, convertito dalla legge di conversione 24 aprile 2020, n. 27, ha prorogato le concessioni ed i disciplinari per la raccolta delle scommesse in rete fisica sino al 30 giugno 2021. Si precisa, inoltre, che, sempre a causa della situazione derivante dalla pandemia, la raccolta in rete fisica è stata sospesa per l’intero primo semestre del 2021.

La sospensione della raccolta per un così lungo lasso di tempo ha avuto gravi effetti sull’equilibrio finanziario dei concessionari che, pur in assenza di raccolta, hanno dovuto far fronte a tutti gli oneri derivanti dalla concessione non strettamente collegati alla raccolta (versamento canone di concessione, prestazione garanzia etc.)

Nel mese di giugno 2021, in vista dell’approssimarsi del termine di scadenza delle concessioni e non essendo stata adottata specifica norma primaria di ulteriore proroga, l’Agenzia, dopo approfondimenti, ha ritenuto applicabile l’articolo 103, comma 2, del decreto-legge 18/2020.

Tale disposizione di legge, stabilisce che: “Tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, compresi i termini di inizio e di ultimazione dei lavori di cui all’articolo 15 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e la data della dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, conservano la loro validità per i novanta giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza. La disposizione di cui al periodo precedente si applica anche alle segnalazioni certificate di inizio attività, alle segnalazioni certificate di agibilità, nonché alle autorizzazioni paesaggistiche e alle autorizzazioni ambientali comunque denominate. Il medesimo termine si applica anche al ritiro dei titoli abilitativi edilizi comunque denominati rilasciati fino alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza.”

Pertanto sono state ritenute efficaci le concessioni sino ai novanta giorni successivi alla cessazione dello stato stesso (all’epoca coincidente con il 31 luglio 2021), dandone comunicazione ai concessionari.

Tale interpretazione ha consentito, tra l’altro, una più completa tutela delle ragioni erariali nonché dell’ordine e sicurezza pubblica che, altrimenti, sarebbero state gravemente penalizzate dall’interruzione della raccolta legale del gioco.

In forza delle successive proroghe dello stato di emergenza sino al 31 marzo 2022, l’efficacia delle concessioni perdura sino al 29 giugno 2022.

Allo stato, tuttavia, cessato lo stato di emergenza, non è più applicabile l’articolo 103, comma 2, del decreto-legge 18/2020.

Al fine di evitare soluzioni di continuità nella raccolta delle scommesse, con grave nocumento all’ordine ed alla sicurezza pubblica, alla sanità pubblica e, da ultimo, a detrimento delle entrate erariali, si palesa, quindi, necessario procedere ad una proroga delle concessioni per il periodo di tempo occorrente per l’approvazione ed attuazione del disegno di legge di riordino del settore giochi.

Di seguito vengono illustrate le misure contenute nella norma.

Le concessioni per la raccolta delle scommesse in rete fisica sono prorogate – a titolo oneroso – sino al 30 giugno 2024.

Gli oneri concessori sono confermati nella misura prevista dall’articolo 1, comma 1048, della legge 27 dicembre 2017, n.205, come modificato, dapprima, dall’articolo1, comma 1097, della legge 30 dicembre 2018, n.145, e, successivamente, dall’articolo 24, comma 1, del decreto legge 26 ottobre 2019 n. 124.

In species, la norma sopracitata stabilisce che gli oneri per la proroga delle concessioni siano annualmente pari ad euro 7.500 per ogni diritto afferente ai punti vendita aventi come attività principale la commercializzazione dei prodotti di gioco pubblici, compresi i punti di gioco regolarizzati, e ad euro 4.500 per ogni diritto afferente ai punti vendita aventi come attività accessoria la commercializzazione dei prodotti di gioco pubblici.

Allo stato, i dati in possesso dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli indicano esistenti n.5754 negozi e punti di raccolta e n.4526 corner.

Ne consegue che il calcolo delle maggiori entrate dovrebbe essere il seguente:

euro 7500*5754 negozi =43.155.000.

euro 4500*4526 corner= 20.367.000 euro.

Totale di euro 63.522.000 (43.155.000 + 20.367.000) annui

Si stima, dunque, un introito derivante dalla proroga di euro 63.522.000 per ciascun anno di proroga, tenendo presente che la proroga avrà effetti dal 30 giugno 2022.

Si specifica che, in funzione delle scadenze temporali dei versamenti, l’introito per il 2022 dovrebbe essere di euro 31.761.000, per il 2023 di euro 63.522.000, per il 2024 di euro 31.761.000.

Infine, con provvedimento del Direttore Generale dell’Agenzia saranno definite le modalità di presentazione di adeguate garanzie economiche, proporzionate alla nuova definizione dei termini temporali, onde garantire l’assolvimento degli obblighi di pagamento scaturenti dalle concessioni.

Dal comma 2 non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

 

PressGiochi

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