20 Gennaio 2025 - 21:59

ADM: modifiche al regolamento del Superenalotto e alle percentuali del montepremi

L’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha ritenuto congruo ridefinire, per ciascun concorso del Superenalotto, in assenza di almeno una vincita di seconda categoria, l’ammontare delle quote percentuali del relativo

15 Giugno 2022

L’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha ritenuto congruo ridefinire, per ciascun concorso del Superenalotto, in assenza di almeno una vincita di seconda categoria, l’ammontare delle quote percentuali del relativo montepremi da destinare al fondo di gestione e al montepremi di prima categoria, fissandolo, rispettivamente, in misura pari all’80 e al 20 per cento.

Come si legge nella determina a firma Minenna: “Considerato che la proposta formulata dal Concessionario è stata frutto di un approfondito esame condotto di concerto tra quest’ultimo e l’Agenzia, in occasione del quale sono stati analizzati, in particolare, i dati statistici relativi all’andamento della raccolta del “SuperEnalotto/SuperStar” e del fondo di gestione, rilevati, con cadenza settimanale, dall’introduzione delle vincite “WinBox 2” e “Seconda Chance”; considerato il trend positivo della raccolta del “SuperEnalotto/SuperStar” registrato, in particolare, nel corrente periodo di sperimentazione delle vincite “WinBox 2” e “Seconda Chance”, grazie anche ai valori raggiunti dal Jackpot;

valutata l’opportunità di garantire una idonea consistenza del fondo di gestione, al fine di assicurare, a seguito dell’avvenuta assegnazione di una vincita di prima categoria, un Jackpot di ripartenza di entità tale da preservare le aspettative di vincita dei giocatori, anche in rapporto al valore del montepremi minimo delle vincite di prima categoria garantito da giochi della stessa tipologia, quali, nello specifico, l’Eurojackpot; valutata, altresì, l’opportunità di mantenere l’attuale trend positivo della raccolta del “SuperEnalotto” e del conseguente utile erariale, di regola strettamente connessi alla consistenza del Jackpot e, nel corrente periodo di sperimentazione, anche all’apprezzamento, da parte dei giocatori, delle vincite immediate “WinBox 2”.

Adm ha quindi adottato la seguente determinazione direttoriale:

ARTICOLO 1

(Posta di gioco, combinazione di gioco, montepremi e vincite)

1. L’articolo 4, comma 9, del decreto direttoriale prot. n. RU/109175 del 16 novembre 2015 è sostituito, provvisoriamente e solamente durante il periodo di sperimentazione, dal seguente comma: “9. Per ciascun concorso, in mancanza di almeno una vincita di seconda categoria, il relativo montepremi:

a) per il 20 per cento è cumulato con quello dei premi di prima categoria del concorso successivo;

b) per l’80 per cento è accantonato nel fondo di gestione.”

ARTICOLO 2

(Fondo di gestione)

1. L’articolo 6, comma 1, del decreto direttoriale prot. n. RU/109175 del 16 novembre 2015 è sostituito, provvisoriamente e solamente durante il periodo di sperimentazione, dal seguente comma:

“1. Per ciascun concorso, l’importo corrispondente all’80 per cento del montepremi relativo alla vincita di seconda categoria non realizzata, di cui all’articolo 4, comma 9, lettera b) e l’eventuale importo residuo del montepremi di categoria destinato al pagamento delle vincite immediate di cui all’articolo 4, comma 4, lettera g), è versato nel fondo di gestione dal Concessionario entro 5 giorni lavorativi successivi a quello di chiusura della settimana contabile di riferimento.”

2. L’articolo 6, comma 2, del decreto direttoriale prot. n. RU/109175 del 16 novembre 2015, così come provvisoriamente sostituito dall’articolo 7, comma 1, della determinazione direttoriale prot. n. 273668/R.U. del 28 luglio 2021, è sostituito, al terzo periodo, provvisoriamente e solamente durante il periodo di sperimentazione, dal seguente terzo periodo:

“Ove la giacenza del fondo di gestione, detratti gli importi eventualmente destinati all’integrazione delle quote e al montepremi di prima categoria del concorso successivo, incrementato eventualmente dell’importo corrispondente all’80 per cento del montepremi di seconda categoria non realizzata, non è sufficiente a garantire il completo pagamento delle vincite, il Concessionario anticipa l’importo necessario per il loro integrale pagamento.”

ARTICOLO 3

(Entrata in vigore)

1. Le modifiche apportate con la presente determinazione direttoriale sono introdotte, provvisoriamente e in via sperimentale, a decorrere dal concorso n. 79/2022 del 2 luglio 2022.

ARTICOLO 4

(Norme finali)

1. Il periodo di sperimentazione delle modifiche regolamentari apportate alla disciplina del “SuperEnalotto” e del suo gioco complementare e opzionale “SuperStar” con determinazioni direttoriali prot. n. 273668/R.U. del 28 luglio 2021 e prot. n. 88452/R.U. del 23 febbraio 2022 è prorogato, in linea con quanto da ultimo stabilito dall’articolo 5, comma 2, della citata determinazione direttoriale prot. n. 88452/R.U. del 23 febbraio 2022, di ulteriori tre mesi e, quindi, a decorrere dalla chiusura del concorso n. 77/2022 del 28 giugno 2022 fino alla chiusura del concorso n. 116/2022 del 27 settembre 2022.

2. Tutte le modifiche regolamentari apportate alla disciplina del “SuperEnalotto” e del suo gioco complementare e opzionale “SuperStar” con la presente determinazione direttoriale nonché con le citate determinazioni direttoriali prot. n. 273668/R.U. del 28 luglio 2021 e prot. n. 88452/R.U. del 23 febbraio 2022 cessano i propri effetti al termine del periodo di sperimentazione indicato al comma 1 e rimangono invariate le disposizioni all’uopo previste dal decreto direttoriale prot. n. RU/109175 del 16 novembre 2015.

 

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