24 Novembre 2024 - 00:09

Tar Lazio: respinto il ricorso di una sala scommesse colpevole di aver fatto accedere una minore

“Il locale della ricorrente ha una connotazione rivolta esclusivamente alla raccolta delle scommesse e l’avventore che vi acceda si trovi immediatamente introdotto in un ambiente strutturato in modo tale da

14 Giugno 2022

“Il locale della ricorrente ha una connotazione rivolta esclusivamente alla raccolta delle scommesse e l’avventore che vi acceda si trovi immediatamente introdotto in un ambiente strutturato in modo tale da poterlo mettere nelle migliori condizioni per effettuare le proprie giocate, sicché appare del tutto logico e razionale che il legislatore abbia ritenuto di impedirvi ai minori finanche il solo accesso.

Diversamente è a dirsi per i corner (che, come detto, prestano una diversa attività commerciale predominante) dove il cliente entra principalmente per usufruire dei relativi diversi servizi e per i quali è, comunque, stabilito a livello di requisiti tecnici, definiti da apposito capitolato tecnico, che gli spazi dedicati alla raccolta del gioco siano fisicamente distinti da quelli dedicati all’attività commerciale”.

Con queste motivazioni il Tar del Lazio ha respinto il ricorso di una sala giochi Snai colpevole di aver fatto accedere una minore nel locale che è stato quindi oggetto di un provvedimento di chiusura per 10 giorni di ADM.

Secondo il Tribunale “la ricorrente era tenuta ad impedire già solo l’ingresso del minore ai propri locali (adibiti solo ed esclusivamente al gioco-scommesse), potendo anche solo questo indurre l’avventore all’esercizio del gioco, esito che la normativa tende proprio ad evitare.

Alcun rilievo assumono in senso contrario le circostanze addotte dalla ricorrente a supporto dell’invocata “ragionevole scusabilità della mancata vigilanza” (sostanzialmente relative alla durata della permanenza ed ai motivi di ingresso) – peraltro in alcun modo provate, non risultando nel presupposto verbale di accertamento – non valendo esse ad esimerla dalla propria responsabilità, a fronte dello specifico obbligo che il legislatore pone a carico del “titolare dell’esercizio commerciale, del locale ovvero del punto di offerta del gioco con vincite in denaro (di) identifica(re) i minori di età mediante richiesta di esibizione di un documento di identità”.

Ne consegue come la ricorrente avesse il preciso obbligo di vigilare e di impedire l’ingresso del minore identificandolo già prima che entrasse nel negozio di scommesse, organizzando, sotto la propria responsabilità, l’attività in modo tale da evitarne l’accesso anche solo occasione nei locali dove si svolge esclusivamente un’attività di gioco con vincita in denaro – di per sé pericoloso e ad elevato rischio ludopatico – controllando le persone che partecipano ai giochi”.

PressGiochi

 

 

 

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