L’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha pubblicato la seguente determina direttoriale a firma del direttore Marcello Minenna in materia di apparecchi da gioco senza vincita in denaro relativamente alle
L’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha pubblicato la seguente determina direttoriale a firma del direttore Marcello Minenna in materia di apparecchi da gioco senza vincita in denaro relativamente alle attività dello spettacolo viaggiante.
La riportiamo di seguito:
ARTICOLO 1 (FINALITÀ E AMBITO DI APPLICAZIONE)
1. Le disposizioni del presente provvedimento definiscono le modalità di applicazione della regolamentazione posta dalle determinazioni del direttore generale dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli n. 151294 del 18 maggio 2021 (DRTEC) e n. 172999 del 1 giugno 2021, come modificata dalla determinazione n. 480037 del 16 dicembre 2021 (DRA), agli apparecchi di cui all’articolo 110, comma 7 del T.U.L.P.S. in uso nelle attività di spettacolo viaggiante autorizzate ai sensi dell’articolo 69 del T.U.L.P.S. e alle attrazioni denominate “padiglioni e sale trattenimento”, di cui all’elenco delle attrazioni istituito presso il Ministero della Cultura e da ultimo aggiornato con il decreto interministeriale del 3 agosto 2020 all’interno delle quali sono collocati i suddetti apparecchi.
2. Ai sensi dell’articolo 22, comma 5 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 sono esclusi dalla presente determinazione e dalla regolamentazione in materia di apparecchi di cui all’articolo 110, comma 7 del T.U.L.P.S. le attrazioni “gioco al gettone azionato a mano, gioco al gettone azionato a ruspe, pesca verticale di abilità”, inserite nell’elenco istituito ai sensi dell’articolo 4 della legge 18 marzo 1968, n. 337 che risultino già installati al 31 dicembre 2002.
3. Le disposizioni del presente provvedimento in nulla innovano né modificano le norme di sicurezza per le attività di spettacolo viaggiante previste dal Decreto del Ministro dell’Interno 18 maggio 2007 come modificato dal Decreto del Ministro dell’Interno del 13 dicembre 2012 che rimangono pienamente efficaci.
A RTICOLO 2 (APPLICAZIONE AGLI APPARECCHI COMMA 7 IN USO NELLE ALLE ATTIVITÀ DI SPETTACOLO VIAGGIANTE DELLA DRTEC E DELLA DRA E DELL ’IMPOSTA SUGLI INTRATTENIMENTI )
1. Agli apparecchi di cui all’articolo 110, comma 7 del T.U.L.P.S. in uso nelle attività di spettacolo viaggiante autorizzate ai sensi dell’articolo 69 del T.U.L.P.S, si applica la regolamentazione tecnica posta dalla DRTEC e le regole amministrative definite dalla DRA, fatti salvi, per quest’ultima, gli articoli, 4, 5 e 6.
2. Gli apparecchi di cui all’articolo 110, comma 7, del T.U.L.P.S. in uso nelle attività di spettacolo viaggiante autorizzate ai sensi dell’articolo 69 del T.U.L.P.S sono soggetti all’applicazione dell’imposta sugli intrattenimenti di cui all’articolo 14-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640 secondo le basi imponibili forfetarie determinate per le singole tipologie di apparecchi.
A RTICOLO 3 (NULLA OSTA DI ESERCIZIO PER GLI APPARECCHI INSTALLATI PRIMA DEL 1° GENNAIO 2003)
1. Fermo restando quanto previsto all’articolo 1, comma 2 della presente determinazione, i nulla osta rilasciati per gli apparecchi installati prima del 1° gennaio 2003, secondo quanto previsto dall’articolo 14-bis, comma 1 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 640 e successive modifiche e integrazioni, cessano di avere efficacia al 30 giugno 2023.
2. Dal 1° luglio 2023 possono essere installati solo gli apparecchi di cui al comma 1 provvisti di un nulla osta per la messa di esercizio rilasciato secondo quanto previsto dai commi seguenti e del relativo dispositivo di identificazione elettronica.
3. I soggetti ai quali sono stati rilasciati i nulla osta di cui al comma 1 possono presentare, entro il 30 giugno 2023, apposita richiesta a ADM per il rilascio, in sostituzione del precedente, di un nuovo titolo autorizzatorio per la messa in esercizio e del dispositivo di identificazione elettronica.
4. Nella richiesta di cui al precedente comma devono essere autocertificate la conformità dell’apparecchio alle regole tecniche vigenti, le caratteristiche dell’apparecchio e dei giochi contenuti, nonché la dotazione di dispositivi che ne garantiscono la immodificabilità ai sensi dell’articolo 38, comma 3 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 e successive modifiche e integrazioni. Nella richiesta deve essere altresì dichiarato espressamente che l’apparecchio è utilizzato nell’ambito delle attività di spettacolo viaggiante autorizzate ai sensi dell’articolo 69 del T.U.L.P.S..
5. Entro il 31 dicembre 2024 gli apparecchi per i quali sia stato rilasciato il titolo autorizzatorio di cui al comma 3 devono comunque essere sottoposti a verifica tecnica di conformità secondo le regole tecniche vigenti di cui alla DRTEC.
A RTICOLO 4 (NULLA OSTA DI ESERCIZIO PER GLI APPARECCHI MECCANICI ED ELETTROMECCANICI DI CUI ALL ’ARTICOLO 110, COMMA 7, C – BIS E C -TER DEL T.U.L.P.S GIÀ INSTALLATI )
1. Gli apparecchi meccanici ed elettromeccanici di cui all’articolo 14-bis, comma 5, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 640 e successive modifiche e integrazioni e che possono distribuire tagliandi, già installati alla data del 1° luglio 2022, sono inquadrati tra gli apparecchi comma 7c-bis) e gli apparecchi comma 7c-ter).
2. Fermo restando quanto previsto all’articolo 1, comma 2 della presente determinazione, dal 1° luglio 2023 possono essere installati solo gli apparecchi meccanici ed elettromeccanici di cui al comma 1 provvisti di un titolo autorizzatorio per la messa di esercizio rilasciato secondo quanto previsto dai commi 3 e 4 e del relativo dispositivo di identificazione elettronica.
3. I gestori degli apparecchi di cui al comma 1 possono presentare, entro il 30 giugno 2023, apposita richiesta a ADM per il rilascio di un titolo autorizzatorio per la messa in esercizio e del dispositivo di identificazione elettronica.
4. Nella richiesta di cui al precedente comma devono essere autocertificate la conformità dell’apparecchio alle regole tecniche vigenti, le caratteristiche dell’apparecchio e dei giochi contenuti, nonché la dotazione di dispositivi che ne garantiscono la immodificabilità ai sensi dell’articolo 38, comma 3 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modifiche e integrazioni. Nella richiesta deve essere, altresì, dichiarato espressamente che l’apparecchio
è utilizzato nell’ambito delle attività di spettacolo viaggiante autorizzate ai sensi dell’articolo 69 del T.U.L.P.S.
5. Entro il 31 dicembre 2023 gli apparecchi di cui al comma 1 che distribuiscono tagliandi direttamente e immediatamente dopo la conclusione della partita per i quali sia stato rilasciato il titolo autorizzatorio di cui al comma 3 devono comunque essere sottoposti a verifica tecnica di conformità secondo le regole tecniche vigenti. 6. Entro il 31 dicembre 2024 gli apparecchi di cui al comma 1 che non possono distribuire tagliandi direttamente e immediatamente dopo la conclusione della partita per i quali sia stato rilasciato il titolo autorizzatorio di cui al comma 3 devono comunque essere sottoposti a verifica tecnica di conformità secondo le regole tecniche vigenti di cui alla DRTEC.
A RTICOLO 5 (NULLA OSTA DI ESERCIZIO PER GLI APPARECCHI COMMA 7 A ) E COMMA 7 C ) VERIFICATI E CERTIFICATI SECONDO LE REGOLE TECNICHE PREVIGENTI )
1. I certificati nonché i nulla osta di distribuzione già rilasciati per apparecchi comma 7 a) e 7 c) verificati e certificati secondo le regole tecniche previgenti rimangono validi. 2. I nulla osta per la messa in esercizio rilasciati per gli apparecchi indicati nel comma 1 sulla base delle regole tecniche previgenti cessano di avere efficacia al 30 giugno 2023. 3. I soggetti ai quali sono stati rilasciati i nulla osta per la messa in esercizio di cui al precedente comma possono presentare, entro il 30 giugno 2023, apposita richiesta a ADM per il rilascio, in sostituzione del precedente, di un nuovo titolo autorizzatorio per la messa
in esercizio e del relativo dispositivo di identificazione elettronica, qualora smarrito o non funzionante.
ARTICOLO 6 (APPARECCHI PRIVI DI NULLA OSTA GIÀ INSTALLATI NELLE ATTIVITÀ DI SPETTACOLO VIAGGIANTE)
1. Gli apparecchi elettromeccanici che erogano premi di modico valore, nonché i simulatori e gli apparecchi muniti di monitor e scheda di gioco basati sulla sola abilità privi di nulla osta e già installati alla data del 1° luglio 2022 nelle attività di spettacolo viaggiante, se conformi alla normativa e alle regole tecniche vigenti, sono inquadrati rispettivamente tra gli apparecchi comma 7 a) e gli apparecchi comma 7 c) del T.U.L.P.S.
2. I gestori degli apparecchi di cui al comma 1 possono presentare, entro il 30 giugno 2023, apposita richiesta a ADM per il rilascio di un titolo autorizzatorio per la messa in esercizio e del dispositivo di identificazione elettronica.
3. Nella richiesta di cui al precedente comma devono essere autocertificate la conformità dell’apparecchio alle regole tecniche vigenti, le caratteristiche dell’apparecchio e dei giochi contenuti, nonché la dotazione di dispositivi che ne garantiscono la immodificabilità ai sensi dell’articolo 38, comma 3 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modifiche e integrazioni. Nella richiesta deve essere, altresì, dichiarato espressamente che l’apparecchio è utilizzato nell’ambito delle attività di spettacolo viaggiante autorizzate ai sensi dell’articolo69 del T.U.L.P.S.
4. Entro il 31 dicembre 2024 gli apparecchi di cui al comma 1 per i quali sia stato rilasciato il titolo autorizzatorio di cui al comma 2 devono comunque essere sottoposti a verifica tecnica di conformità secondo le regole tecniche vigenti di cui alla DRTEC.
A RTICOLO 7 (REGOLE E TERMINI PER LE ATTRAZIONI DENOMINATE “PADIGLIONI E SALE TRATTENIMENTO ”)
1. Ferma restando l’applicazione della normativa e delle autorizzazioni richieste per lo spettacolo viaggiante, all’interno delle attrazioni denominate “padiglioni e sale trattenimento” di cui all’elenco delle attrazioni istituito presso il Ministero della Cultura e da ultimo aggiornato con il decreto interministeriale del 3 agosto 2020, per quanto di specifica competenza dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli e con esclusivo riguardo al settore dei giochi, possono essere installati esclusivamente gli apparecchi di cui all’articolo 110, comma 7 del T.U.L.P.S., nonché gli apparecchi “gioco al gettone azionato a mano, gioco al gettone
azionato a ruspe, pesca verticale di abilità”, già installati al 31 dicembre 2002.
2. Ai fini dell’applicazione di quanto previsto al comma 1, qualsiasi tipo di apparecchio che consente il gioco senza vincita in denaro non conforme alle regole tecniche di cui alla DRTEC installato al 1 luglio 2022 all’interno dei padiglioni e delle sale trattenimento dovrà essere dotato di titolo autorizzatorio entro e non oltre il 30 giugno 2023, attraverso una delle procedure di cui ai precedenti articoli 3, 4, 5 e 6 o, qualora non possibile, essere disinstallato. Rientrano in tale regime provvisorio, altresì, le apparecchiature che consentono il gioco con collegamento da remoto purché dotate di elementi hardware o software specifici che
impediscono la libera navigazione in rete, consentendo esclusivamente il collegamento a piattaforme on line, destinate unicamente al gioco senza vincita in denaro.
3. Ferma restando la competenza prevista dalla legge in materia di rilascio delle autorizzazioni allo spettacolo viaggiante ex articolo 69 del T.U.L.P.S., in sede di prima attuazione, vista la specifica complessità della materia, considerata la riconducibilità di alcune attrazioni dello spettacolo viaggiante definite generalmente videogiochi ed attualmente in uso in sale gioco, a specifiche tipologie di apparecchi e simulatori comma 7 di nuova introduzione da parte della DRTEC, la presente disciplina in materia di apparecchi senza vincita in denaro si applica, nelle materie di specifica competenza regolatoria dell’Agenzia delle Dogane e dei
Monopoli e con esclusivo riguardo al settore dei giochi, a tutti i padiglioni o sale trattenimento in possesso di detta autorizzazione al 1 luglio 2022 o che, comunque, abbiano presentato alle competenti amministrazioni comunali istanza di rilascio dell’autorizzazione allo spettacolo viaggiante entro il suddetto 1° luglio, qualora non abbiano ricevuto esplicito diniego da parte dell’ente locale competente.
ARTICOLO 8 (UBICAZIONE DEGLI APPARECCHI COMMA 7 IN USO NELLE ATTIVITÀ DI SPETTACOLO VIAGGIANTE)
1. Gli apparecchi di cui all’articolo 110, comma 7 del T.U.L.P.S. in uso nelle attività di spettacolo viaggiante non sono soggetti all’obbligo di dichiarazione di ubicazione. Nel caso in cui un apparecchio passi dall’utilizzo nell’ambito delle attività di spettacolo viaggiante ad utilizzo in altri luoghi in cui è possibile installare apparecchi ai sensi dell’articolo 7 della DRA, il proprietario/possessore dell’apparecchio dovrà procedere a dichiarare il cambio di tipologia di ubicazione, indicando da quel momento il luogo di installazione.
ARTICOLO 7 (NORME TRANSITORIE E DECORRENZA )
1. Nel periodo intercorrente fra il 1° luglio 2022 e il 30 giugno 2023 nelle attività di spettacolo viaggiante autorizzate ai sensi dell’articolo 69 del T.U.L.P.S. rimane valida la disciplina previgente.
2. La presente determinazione entra in vigore il 1 luglio 2022.
PressGiochi
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