Di Riccardo Calantropio La Sentenza 27/2018 della Corte Costituzionale sull’omesso versamento dell’imposta unica scommesse ha sentenziato, che a partire dal 2011, i gestori di CTD affiliati a bookmakers esteri, sono
Di Riccardo Calantropio
La Sentenza 27/2018 della Corte Costituzionale sull’omesso versamento dell’imposta unica scommesse ha sentenziato, che a partire dal 2011, i gestori di CTD affiliati a bookmakers esteri, sono co-obbligati in solido per l’omesso versamento dell’Imposta Unica. Prima del 2011 spetta solo ai bookmakers.
La sentenza infatti recita:
“D’altra parte, rimane estranea alla questione di legittimità costituzionale la possibilità del bookmaker di agire in via di rivalsa nei confronti del coobbligato in solido. Nei rapporti interni, i coobbligati in solido rimangono liberi di regolare il riparto dell’onere tributario che il legislatore, con la previsione del vincolo della solidarietà passiva, pone a carico di entrambi”.
E’ evidente, che tale sentenza, senza ombra di dubbio, invita i gestori a cui arrivano gli accertamenti e le cartelle esattoriali per omesso versamento dell’imposta unica, a rivalersi verso il proprio bookmaker, se esso non intenda pagare o rimborsare l’imposta unica a loro carico. E purtroppo, visti i costi per agire contro questi bookmakers esteri, la soluzione più logica, anzi l’unica, è di fare delle AZIONI LEGALI CIVILI COLLETTIVE, ovvero delle CLASS ACTION, introdotte da non molto anche in Italia.
Su questo argomento, vi è una grande confusione e a volte disinformazione per i gestori interessati. Sicuramente più di mille, sulle cui teste grava una “pesante Spada di Damocle” per importi a volte di diverse centinaia di migliaia di euro, arrivando per alcuni anche, per gli anni fino al 2016, a un debito di oltre 500.000,00 euro. Naturalemte poi si devono aggiungere gli anni dal 2017 ad oggi, e probabilmente fino al prossimo bando che avverà, quasi sicuramente, entro due anni. Quindi cifre complessive da bilancio statale. Ovvero il fallimento di più di mille famiglie.
E’ bene precisare, se mai ce ne fosse bisogno, che la vittoria nella causa civile è già implicita nella sentenza della Corte Costituzionale del 2018, della Corte di Giustizia Europea del Febbraio 2020 e della sentenza della Cassazione di quest’anno. Da qui le spese legali andranno sicuramente ai bookmakers, e mai ai gestori stessi. L’unico aspetto in discussione potrebbe essere solo se questi bookmakers dovranno rimborsare il 100% dell’omesso versamento, oltre tutte le spese legali per i ricorsi in commissione tributaria, o una parte; ma le spese legali spettano sicuramente ai bookmakers. Chi fosse di parere diverso, dovrebbe argomentarlo pubblicamente, visto che ne ha tutte le facoltà; ma a quanto mi risulta non lo ha mai fatto. Molti gestori, temono o sono indotti a credere, infatti erroneamente, di dover pagare delle alte spese legali; ma non esiste, se la causa è impostata correttamente da un bravo avvocato.
Da parte mia, come consulente tecnico esperto nel settore giochi e scommesse, a livello internazionale, il rimborso dovrà essere del 100%, visto che i gestori, firmando i contratti, credevano in buona fede, come era scritto chiaramente nei contratti stessi, che fosse sufficiente pagare le imposte sulle scommesse all’estero e non anche in Italia. Tutte le ultime sentenze hanno invece affermato che bisogna pagarle anche in Italia, anche perchè sarebbe una concorrenza iniqua verso i Concessionari ADM che pagano anche le tasse di concessione governativa e le costosissime fidejussioni.
Inoltre, alcuni di questi bookmakers danno solo ai propri gestori attivi di CTD dei bonus sui corrispettivi, di pari importo alle rateizzazioni delle cartelle. Viceversa non danno nulla agli ex gestori.
PressGiochi
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