“L’ultimo periodo dell’articolo 1, comma 2, della legge regionale 21 luglio 2021, n. 18, è sostituito dal seguente ‘Costituisce nuova installazione il subingresso nella licenza di altro soggetto, ai sensi
“L’ultimo periodo dell’articolo 1, comma 2, della legge regionale 21 luglio 2021, n. 18, è sostituito dal seguente ‘Costituisce nuova installazione il subingresso nella licenza di altro soggetto, ai sensi della normativa statale vigente”.
Così recita la legge di stabilità regionale 2022-2024 che entra ufficialmente in vigore con la pubblicazione in Gazzetta ufficiale regione Sicilia del 28 maggio.
A modifica apportata dall’Assemblea regionale alcune settimane fa in modo che chi riceverà la licenza Tulps sarà soggetto al distanziometro (300 metri per i comuni inferiori ai 50mila abitanti, 500 metri per i comuni oltre 50mila). I subingressi nelle licenze di pubblica sicurezza per sale giochi e apparecchi rappresentano nuove installazioni e come tali devono rispettare il distanziometro previsto dalla legge regionale sul gioco.
Ricordiamo che proprio la previsione dell’ultimo periodo del comma 2 dell’articolo 1 della legge regionale n. 18/2021 che introduceva l’istituto del subingresso per atto tra vivi nelle licenze di pubblica sicurezza che non è previsto dalla disciplina statale in materia di pubblica sicurezza Tulps era finito il Corte Costituzionale dopo l’impugnativa da parte del Governo.
PressGiochi
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