24 Novembre 2024 - 10:42

In Gazzetta ufficiale della Regione Sicilia la modifica alla legge sul gioco

“L’ultimo periodo dell’articolo 1, comma 2, della legge regionale 21 luglio 2021, n. 18, è sostituito dal seguente ‘Costituisce nuova installazione il subingresso nella licenza di altro soggetto, ai sensi

31 Maggio 2022

“L’ultimo periodo dell’articolo 1, comma 2, della legge regionale 21 luglio 2021, n. 18, è sostituito dal seguente ‘Costituisce nuova installazione il subingresso nella licenza di altro soggetto, ai sensi della normativa statale vigente”.
Così recita la legge di stabilità regionale 2022-2024 che entra ufficialmente in vigore con la pubblicazione in Gazzetta ufficiale regione Sicilia del 28 maggio.
A modifica apportata dall’Assemblea regionale alcune settimane fa in modo che chi riceverà la licenza Tulps sarà soggetto al distanziometro (300 metri per i comuni inferiori ai 50mila abitanti, 500 metri per i comuni oltre 50mila). I subingressi nelle licenze di pubblica sicurezza per sale giochi e apparecchi rappresentano nuove installazioni e come tali devono rispettare il distanziometro previsto dalla legge regionale sul gioco.
Ricordiamo che proprio la previsione dell’ultimo periodo del comma 2 dell’articolo 1 della legge regionale n. 18/2021 che introduceva l’istituto del subingresso per atto tra vivi nelle licenze di pubblica sicurezza che non è previsto dalla disciplina statale in materia di pubblica sicurezza Tulps era finito il Corte Costituzionale dopo l’impugnativa da parte del Governo.

PressGiochi

×