24 Novembre 2024 - 12:15

Puglia. Al via i corsi di formazione per gestori di sale giochi a Lecce

La Confesercenti di Lecce apre le iscrizioni per partecipare al corso obbligatorio per “GESTORI E PERSONALE OPERANTE NELLE SALE GIOCHI E NEI LOCALI CON APPARECCHIATURE PER IL GIOCO D’AZZARDO LECITO”

06 Maggio 2022

La Confesercenti di Lecce apre le iscrizioni per partecipare al corso obbligatorio per “GESTORI E PERSONALE OPERANTE NELLE SALE GIOCHI E NEI LOCALI CON APPARECCHIATURE PER IL GIOCO D’AZZARDO LECITO” ex art. 7 comma 5 della Legge Regionale n. 43/2013 sul “Contrasto alla Diffusione del gioco d’azzardo Patologico (GAP)”.

La Regione Puglia infatti, con la legge n. 43/2013, ha imposto l’obbligo per gli esercizi commerciali operanti nel comparto dei giochi e delle scommesse, di frequentare uno specifico corso sul “Rischio del gioco Patologico” al fine di poter supportare in maniera adeguata i clienti che presentano sintomatologie da gioco patologico.

Il corso di formazione è obbligatorio per il titolare e tutto il personale operante nelle sale da gioco (case da gioco, sale bingo, ricevitorie, agenzie ippiche, sale slot, ecc.), nonché per i titolari di qualsiasi altra attività commerciale con all’interno offerta di gioco con vincita in denaro.

Il corso, della durata di 12 ore è strutturato in tre giornate formative della durata di quattro ore ciascuna, ed allo scopo di arrecare il minor disagio possibile agli esercenti, si svolge presso il comune di competenza o, nel caso in cui non si raggiungessero almeno dieci adesioni, in un comune limitrofo.

Il corso è tenuto da docenti specializzati ed al termine verrà rilasciato un attestato secondo il modello regionale. Il costo della partecipazione al corso è di € 100 (IVA inclusa). La partecipazione a corsi  non  autorizzati dal Comune di competenza, non esclude il rischio di sanzione amministrativa pecuniaria da € 6.000 ad € 10.000  prevista dalla Legge Regionale n.43/2013. Nel caso di reiterazione delle violazioni, si applica la sanzione accessoria della sospensione temporanea dell’attività da 10 a 60 giorni (art.7, comma 8 L.R. n.43/2013).

PressGiochi

×