15 Novembre 2024 - 08:36

Regione Calabria: da FI, pdl per prorogare l’entrata in vigore di distanze e limiti orari alle sale giochi

Si ritiene opportuno intervenire per differire il termine entro il quale i titolari delle sale da gioco, delle rivendite di generi di monopolio e delle sale scommesse esistenti alla data

26 Aprile 2022

Si ritiene opportuno intervenire per differire il termine entro il quale i titolari delle sale da gioco, delle rivendite di generi di monopolio e delle sale scommesse esistenti alla data di entrata in vigore della legge in oggetto, avrebbero dovuto adeguarsi a quanto previsto dai commi 3 e 4 dell’art. 16.

E’ la proposta contenuta nel pdl regionale presentato in Regione Calabria dal consigliere di Forza Italia Giovanni Arruzzolo che mira a modificare interventi su limiti orari e distanziometri alle attività di gioco contenute nella legge regionale 26 aprile 2018 n. 9.

Nello specifico i commi 2 e 3 dell’articolo 16 della legge n. 9 del 2018 introducevano:

limitazioni temporali all’esercizio del gioco tramite gli apparecchi di cui all’articolo 110, commi 6 e 7 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 prevedendo un limite massimo di apertura non superiore alle otto ore giornaliere e la chiusura, non oltre le ore 22.00, delle sale da gioco, delle sale scommesse, degli esercizi pubblici e commerciali, dei circoli privati e di tutti i locali pubblici o aperti al pubblico in cui sono presenti o comunque accessibili le forme di gioco a rischio di sviluppare dipendenza previste dalla normativa vigente. Per le rivendite di generi di monopolio ove siano installati apparecchi di cui all’articolo 110, commi 6 e 7 del r.d. 773/1931, il limite di accensione giornaliero di cui al presente comma è fissato fino alle ore 20.00. Ulteriori limitazioni possono essere disposte dal Sindaco in caso di violazione della quiete pubblica nell’arco dell’orario di apertura previsto. Il mancato rispetto delle limitazioni all’orario dell’esercizio del gioco di cui al presente comma è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500,00 a euro 1.500,00 per ogni apparecchio per il gioco di cui all’articolo 110, commi 6 e 7 del r.d. 773/1931.
Distanze dai luoghi sensibili: “Per tutelare determinate categorie di soggetti maggiormente vulnerabili e per prevenire il disturbo da gioco, è vietata la collocazione di apparecchi per il gioco di cui all’articolo 110, commi 6 e 7 del r.d. 773/1931 in locali che si trovano ad una distanza, misurata in base al percorso pedonale più breve, inferiore a trecento metri per i comuni con popolazione fino a cinquemila abitanti e inferiore a cinquecento metri per i comuni con popolazione superiore a cinquemila abitanti da:
a) istituti scolastici di ogni ordine e grado;
b) centri di formazione per giovani e adulti;
c) luoghi di culto;
d) impianti sportivi;
e) ospedali, strutture residenziali o semiresidenziali operanti in ambito sanitario o
sociosanitario;
f) strutture ricettive per categorie protette, ludoteche per bambini, luoghi di
aggregazione giovanile ed oratori;
g) istituti di credito e sportelli bancomat;
h) esercizi di compravendita di oggetti preziosi ed oro usati;
i) stazioni ferroviarie.
Le rivendite di generi di monopolio sono escluse dal divieto di cui al comma 3 a condizione che gli apparecchi per il gioco di cui all’articolo 110, commi 6 e 7 del r.d.
773/1931 siano collocati nell’area di vendita in posizione sottoposta al controllo visivo del titolare o di chi ne fa le veci e non siano posti in aree materialmento o visibilmente separate dall’area di vendita. I comuni possono individuare altri luoghi sensibili in cui si applicano le disposizioni di cui al comma 3, tenuto conto dell’impatto degli insediamenti sul contesto e sulla sicurezza urbana, nonché dei problemi connessi con la viabilità, l’inquinamento acustico ed il disturbo della quiete pubblica. La violazione delle disposizioni del comma 3 è soggetta alla sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 euro a 6.000 euro per ogni apparecchio per il gioco di cui all’articolo 110, commi 6 e 7 del r.d. 773/1931, nonché alla chiusura del medesimo mediante sigilli.

 

La proposta di legge odierna prevede che tali disposizioni entrino in vigore non entro il 2022 -come previsto – ma entro il 31 dicembre 2024.

PressGiochi

×